Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16854/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SORVEGLIANZA di MESSINAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza in data 17 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto da questa Cortedi cassazione (Sez. 1, n. 16631 del 13 febbraio 2025), ha nuovamente rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Messina, che aveva disposto l’aggravamento della misura disicurezza della libertà vigilata con applicazione della misura della assegnazione auna casa di lavoro.2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo un’unica censura, con la quale lamenta violazione di leggein relazione agli artt. 626 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 216 e 231 cod. pen.,avendo il Tribunale di sorveglianza disatteso il mandato della sentenzarescindente.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, nell’annullare l’ordinanzache aveva rigettato il reclamo del ricorrente avverso il provvedimento diaggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei suoiconfronti, aveva tracciato in termini chiari e stringenti i parametri cui si sarebbedovuto attenere il giudice del rinvio.Aveva invero richiamato la previsione di cui all’art. 231, primo comma, cod.pen., il quale stabilisce che quando la persona in stato di libertà vigilatatrasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura lacauzione di buona condotta.

Tuttavia, nei soli casi di particolare gravità dellatrasgressione ovvero al ripetersi della medesima, o, ancora, qualora il trasgressorenon presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazionea una colonia agricola o a una casa di lavoro.La sentenza rescindente aveva evidenziato che, nella specie, il Tribunale nonaveva precisato se il reato di cui all’art. 635 cod. pen., indicato come commessoda [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla formale adozione della misura della libertàvigilata fosse stato valorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni ovvero seesso fosse stato qualificato nei termini di una violazione "particolarmente grave".Non aveva neppure specificato se la libertà vigilata fosse stata o meno eseguita,onde valutare se dovesse ritenersi legittimo l’aggravamento.Il Tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio, ha disatteso ilmandato rescindente, dal momento che si è limitato a dare atto del fatto cheMilanese aveva commesso un ulteriore reato, facendo da ciò discenderel’aggravamento della misura, senza tuttavia specificare se tale episodio sia statovalorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni o se esso sia stato qualificatonei termini di una violazione "particolarmente grave", tale da attestare unaaccresciuta pericolosità del ricorrente.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunaledi sorveglianza di Messina.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di MESSINAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 17 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto da questa Cortedi cassazione (Sez. 1, n. 16631 del 13 febbraio 2025), ha nuovamente rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Messina, che aveva disposto l’aggravamento della misura disicurezza della libertà vigilata con applicazione della misura della assegnazione auna casa di lavoro.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo un’unica censura, con la quale lamenta violazione di leggein relazione agli artt. 626 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 216 e 231 cod. pen.,avendo il Tribunale di sorveglianza disatteso il mandato della sentenzarescindente.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, nell’annullare l’ordinanzache aveva rigettato il reclamo del ricorrente avverso il provvedimento diaggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei suoiconfronti, aveva tracciato in termini chiari e stringenti i parametri cui si sarebbedovuto attenere il giudice del rinvio.Aveva invero richiamato la previsione di cui all’art. 231, primo comma, cod.pen., il quale stabilisce che quando la persona in stato di libertà vigilatatrasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura lacauzione di buona condotta. Tuttavia, nei soli casi di particolare gravità dellatrasgressione ovvero al ripetersi della medesima, o, ancora, qualora il trasgressorenon presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazionea una colonia agricola o a una casa di lavoro.La sentenza rescindente aveva evidenziato che, nella specie, il Tribunale nonaveva precisato se il reato di cui all’art. 635 cod. pen., indicato come commessoda [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla formale adozione della misura della libertàvigilata fosse stato valorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni ovvero seesso fosse stato qualificato nei termini di una violazione "particolarmente grave".Non aveva neppure specificato se la libertà vigilata fosse stata o meno eseguita,onde valutare se dovesse ritenersi legittimo l’aggravamento.Il Tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio, ha disatteso ilmandato rescindente, dal momento che si è limitato a dare atto del fatto cheMilanese aveva commesso un ulteriore reato, facendo da ciò discenderel’aggravamento della misura, senza tuttavia specificare se tale episodio sia statovalorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni o se esso sia stato qualificatonei termini di una violazione "particolarmente grave", tale da attestare unaaccresciuta pericolosità del ricorrente.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunaledi sorveglianza di Messina.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 16854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris