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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40242/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Catania lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 74 e 73 commi 1 e 4 DPR 309/1990.

A motivo del ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis cod pen.

La Corte, pur applicando la attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 nella sua massima estensione, aveva negato le attenuanti generiche, non osservando alcun obbligo di congrua motivazione sul punto.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Il diniego delle attenuanti generiche non è infatti logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e della seconda ( Sez. 4, Sentenza n. 12613 del 04/10/1995, Rv. 203136 - 01), inoltre, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che gli elementi positivi erano stati apprezzati ai fini della applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990, e non vi erano ulteriori elementi positivi valutabili oltre a quelli che avevano condotto alla applicazione della speciale attenuante predetta, attinenti alla resipiscienza dell'imputato ( efficacia della collaborazione e conseguente interruzione dei legami con il modo criminale di appartenenza).

Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 I Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Catania lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 74 e 73 commi 1 e 4 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis cod pen. La Corte, pur applicando la attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 nella sua massima estensione, aveva negato le attenuanti generiche, non osservando alcun obbligo di congrua motivazione sul punto. Le doglianze sono manifestamente infondate. Il diniego delle attenuanti generiche non è infatti logicamente incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e della seconda ( Sez. 4, Sentenza n. 12613 del 04/10/1995, Rv. 203136 - 01), inoltre, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che gli elementi positivi erano stati apprezzati ai fini della applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990, e non vi erano ulteriori elementi positivi valutabili oltre a quelli che avevano condotto alla applicazione della speciale attenuante predetta, attinenti alla resipiscienza dell'imputato ( efficacia della collaborazione e conseguente interruzione dei legami con il modo criminale di appartenenza). Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 I Consigliere estenso
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