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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31347/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21574-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 120/5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2293/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento, chiedendo l’accertamento della invalidità di un atto di compravendita giusta il quale il convenuto aveva apparentemente acquistato la proprietà di alcuni terreni ed invocando il riconoscimento dell’intervenuto acquisto della titolarità di detti beni per usucapione.

Nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale invocava l’accertamento della validità del proprio atto di acquisto, il Tribunale, con sentenza n. 2200/2016, rigettava la domanda del Mancini, dichiarando il [OSCURATO:PERSONA] proprietario esclusivo dei beni controversi.

Con la sentenza impugnata, n. 2293/2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la proposizione di querela di falso avverso l’atto di compravendita per notar Iannella del 3.10.2008, sulla cui base il [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato le proprie pretese dominicali, non avvedendosi che le contestazioni mosse dal Mancini alla validità di tale atto riguardavano le procure spese dalla parte venditrice, e non quindi il contratto in sé considerato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di gravame con il quale il Mancini aveva contestato la valutazione dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] operata ai fini della decisione della domanda riconvenzionale spiegata dal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe ritenutomancante una domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], mentre la stessa sarebbe stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto accertarsi la validità del proprio titolo di acquisto.

Con il terzo motivo, il Mancini contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte partenopea avrebbe dovuto interpretare la domanda riconvenzionale spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sub specie di domanda di rei vindicatio , e ritenere, in relazione ad essa, non assolto l’onere probatorio della proprietà del bene controverso, non essendo a tal fine sufficiente un mero atto di acquisto a titolo derivativo.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe reso motivazione solo apparente a sostegno del rigetto del motivo di gravame con il quale il Mancini aveva censurato l’interpretazione delle risultanze probatorie, ritenute insufficienti, dal giudice di merito, ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo uti dominus richiesto ai fini del riconoscimento dell’usucapione.

Tra le suindicate censure, va esaminata con priorità la quarta, che è inammissibile, non essendo consentita la deduzione del vizio di omesso esame in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Peraltro, l’omesso esame denunciato dalla ricorrente non verterebbe su un fatto, ma sulle risultanze della prova, e dunque va ribadito, sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

L’inammissibilità della quarta doglianza rende inammissibili anche le prime tre, per difetto di interesse del Mancini all’impugnazione.

La stabilità della statuizione di rigetto della domanda di usucapione spiegata dall’odierno ricorrente, infatti, esclude la sussistenza di un qualsiasi interesse dello stesso in relazione al destino del bene oggetto di causa, e dunque preclude la configurabilità di un suo interesse a contestare la decisione del giudice di merito, nella parte in cui essa ha riconosciuto la legittimità di un acquisto della proprietà di quel bene a favore di altro soggetto.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d ella part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21574-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 120/5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2293/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Benevento, chiedendo l’accertamento della invalidità di un atto di compravendita giusta il quale il convenuto aveva apparentemente acquistato la proprietà di alcuni terreni ed invocando il riconoscimento dell’intervenuto acquisto della titolarità di detti beni per usucapione. Nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale invocava l’accertamento della validità del proprio atto di acquisto, il Tribunale, con sentenza n. 2200/2016, rigettava la domanda del Mancini, dichiarando il [OSCURATO:PERSONA] proprietario esclusivo dei beni controversi. Con la sentenza impugnata, n. 2293/2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la proposizione di querela di falso avverso l’atto di compravendita per notar Iannella del 3.10.2008, sulla cui base il [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato le proprie pretese dominicali, non avvedendosi che le contestazioni mosse dal Mancini alla validità di tale atto riguardavano le procure spese dalla parte venditrice, e non quindi il contratto in sé considerato. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di gravame con il quale il Mancini aveva contestato la valutazione dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] operata ai fini della decisione della domanda riconvenzionale spiegata dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe ritenutomancante una domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], mentre la stessa sarebbe stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto accertarsi la validità del proprio titolo di acquisto. Con il terzo motivo, il Mancini contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte partenopea avrebbe dovuto interpretare la domanda riconvenzionale spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sub specie di domanda di rei vindicatio , e ritenere, in relazione ad essa, non assolto l’onere probatorio della proprietà del bene controverso, non essendo a tal fine sufficiente un mero atto di acquisto a titolo derivativo. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe reso motivazione solo apparente a sostegno del rigetto del motivo di gravame con il quale il Mancini aveva censurato l’interpretazione delle risultanze probatorie, ritenute insufficienti, dal giudice di merito, ai fini della dimostrazione del possesso esclusivo uti dominus richiesto ai fini del riconoscimento dell’usucapione. Tra le suindicate censure, va esaminata con priorità la quarta, che è inammissibile, non essendo consentita la deduzione del vizio di omesso esame in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Peraltro, l’omesso esame denunciato dalla ricorrente non verterebbe su un fatto, ma sulle risultanze della prova, e dunque va ribadito, sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. L’inammissibilità della quarta doglianza rende inammissibili anche le prime tre, per difetto di interesse del Mancini all’impugnazione. La stabilità della statuizione di rigetto della domanda di usucapione spiegata dall’odierno ricorrente, infatti, esclude la sussistenza di un qualsiasi interesse dello stesso in relazione al destino del bene oggetto di causa, e dunque preclude la configurabilità di un suo interesse a contestare la decisione del giudice di merito, nella parte in cui essa ha riconosciuto la legittimità di un acquisto della proprietà di quel bene a favore di altro soggetto. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d ella part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
Sentenza Cassazione n. 31347/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris