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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 32407/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Premesso che è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa la sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere, il primo, del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. e, la seconda, dell'illecito amministrativo ex art. 25 undecies lett. f) del d. igs. 231 del 2001.

Fatti commessi nella provincia di Siracusa tra il dicembre 2016 e il maggio 2017.

Rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: la sentenza impugnata è stata infatti emessa il 12 dicembre 2024 e depositata in pari data, per cui il termine per impugnare scadeva il 26 gennaio 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata presentata il 4 marzo 2025.

Di qui la tardività del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Premesso che è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa la sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere, il primo, del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. e, la seconda, dell'illecito amministrativo ex art. 25 undecies lett. f) del d. igs. 231 del 2001. Fatti commessi nella provincia di Siracusa tra il dicembre 2016 e il maggio 2017. Rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: la sentenza impugnata è stata infatti emessa il 12 dicembre 2024 e depositata in pari data, per cui il termine per impugnare scadeva il 26 gennaio 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata presentata il 4 marzo 2025. Di qui la tardività del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32407/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris