Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1107/2020
ECLI:EU:T:2020:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0612_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑612/19 R)
«Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Mancanza d’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 14‑17)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 30‑33)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Attività su mercati altamente regolamentati – Considerazione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie
(Artt. 256, § 1, 268, 278, 279 e 340 TFUE)
(v. punti 36‑40, 49)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno derivante da una lesione della reputazione – Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice dei procedimenti sommari – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE)
(v. punti 53‑56)
[OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (
GU 2019, L 160, pag.11
).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.