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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1107/2020

ECLI:EU:T:2020:102
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0612_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑612/19 R) «Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Mancanza d’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 14‑17)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 30‑33)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Attività su mercati altamente regolamentati – Considerazione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie (Artt. 256, § 1, 268, 278, 279 e 340 TFUE) (v. punti 36‑40, 49)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno derivante da una lesione della reputazione – Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice dei procedimenti sommari – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE) (v. punti 53‑56) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU 2019, L 160, pag.11 ).

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0612_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑612/19 R) «Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Mancanza d’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 14‑17) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 30‑33) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Attività su mercati altamente regolamentati – Considerazione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie (Artt. 256, § 1, 268, 278, 279 e 340 TFUE) (v. punti 36‑40, 49) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno derivante da una lesione della reputazione – Danno già verificatosi al momento dell’adozione della decisione da parte del giudice dei procedimenti sommari – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE) (v. punti 53‑56) [OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU 2019, L 160, pag.11 ). Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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