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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03074/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la detenzione domiciliare, in ragione del fine pena ultrabiennale e rigettava, per insussistenza dei presupposti di merito, quella di affidamento in prova al servizio sociale

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Genova omesso di statuire ed argomentare sulla richiesta di detenzione domiciliare basata sulla gravità delle sue condizioni di salute, che era il vero oggetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. e il cui scrutinio non sarebbe stato precluso per limite di pena (la detenzione domiciliare sanitaria, di cui al comma 1, lett. c, dell'art. 47-ter, essendo concedibile nel più ampio ambito dei quattro anni di pena residua). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente il Tribunale di sorveglianza di Genova non ha valutato la possibilità di accordare la detenzione domiciliare nella prospettiva di cui all'art. 47- ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., al cui ottenimento erano certamente funzionali le argomentazioni riguardanti le condizioni di salute del condannato, contenute nell'istanza da lui proposta.

La misura era, sotto questo profilo, ammissibile (in presenza di residuo pena infraquadriennale), mentre lo stato clinico del condannato non risulta in corrispondenza in alcun modo apprezzato.

L Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per rinnovato giudizio al riguardo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la detenzione domiciliare, in ragione del fine pena ultrabiennale e rigettava, per insussistenza dei presupposti di merito, quella di affidamento in prova al servizio sociale 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Con esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Genova omesso di statuire ed argomentare sulla richiesta di detenzione domiciliare basata sulla gravità delle sue condizioni di salute, che era il vero oggetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. e il cui scrutinio non sarebbe stato precluso per limite di pena (la detenzione domiciliare sanitaria, di cui al comma 1, lett. c, dell'art. 47-ter, essendo concedibile nel più ampio ambito dei quattro anni di pena residua). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Effettivamente il Tribunale di sorveglianza di Genova non ha valutato la possibilità di accordare la detenzione domiciliare nella prospettiva di cui all'art. 47- ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., al cui ottenimento erano certamente funzionali le argomentazioni riguardanti le condizioni di salute del condannato, contenute nell'istanza da lui proposta. La misura era, sotto questo profilo, ammissibile (in presenza di residuo pena infraquadriennale), mentre lo stato clinico del condannato non risulta in corrispondenza in alcun modo apprezzato. L Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per rinnovato giudizio al riguardo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così