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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10477/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdatIvi) a tiscu311acti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto pluriaggravato, ricettazione e danneggiamento aggravato.

Considerato che il primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione congiunta delle due aggravanti ad effetto speciale del furto pluriaggravato della recidiva reiterata (pena-base, anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa, per il furto aggravato, aumentato di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ulteriormente aumentata per la continuazione) è manifestamente infondato, alla luce della piana applicazione della disciplina dettata dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. operata dalla sentenza impugnata.

Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in considerazione della modalità definitoria prescelta, ossia il patteggiamento in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quello sopra richiamato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdatIvi) a tiscu311acti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto pluriaggravato, ricettazione e danneggiamento aggravato. Considerato che il primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione congiunta delle due aggravanti ad effetto speciale del furto pluriaggravato della recidiva reiterata (pena-base, anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa, per il furto aggravato, aumentato di mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa ex art. 63, quarto comma, cod. pen., ulteriormente aumentata per la continuazione) è manifestamente infondato, alla luce della piana applicazione della disciplina dettata dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. operata dalla sentenza impugnata. Considerato che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in considerazione della modalità definitoria prescelta, ossia il patteggiamento in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quello sopra richiamato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris