CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 140/2022depositata il 27/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 140/2022, pubblicata in data 27 gennaio2022, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e con l’intervento di UNIPOLRECS.P.A., ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - soci e fideiussori della cancellata società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C.avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.1152/2016.2.. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C. – quale debitore principale – e [OSCURATO:PERSONA] eMARIA [OSCURATO:PERSONA] – quali fideiussori – avevano propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loroingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. della sommadi € 2.641.359,68, di cui € 42.422,55, quale saldo passivo del c/c n.01/118/10, ed € 2.598.937,13, quale debito residuo per un contrattodi mutuo fondiario stipulato il 27 novembre 2008.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., il Tribunale di Bologna avevarespinto l’opposizione.3. Proposto appello da parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – anche quali soci della società, nelle more cessata ecancellata – ed intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria della posizione creditoria, la Corte d’appello felsinea harespinto entrambi i motivi di gravame con i quali gli appellanticensuravano la decisione di prime cure per avere la stessa, da unSez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicazione 06/05/2026lato, escluso non solo che tra le parti fosse stato definitivamenteconcluso un accordo di moratoria in relazione al pagamento delle ratedel mutuo ma anche che la Banca, nel dichiarare la decadenza dalbeneficio del termine, avesse violato l’art. 40 T.U.B. e l’art. 1186 c.c.e, dall’altro lato, disatteso le deduzioni svolte dai medesimi appellantiin ordine alla indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioniapplicate al mutuo.Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha esaminato in primoluogo le deduzioni relative alla conclusione di un accordo di moratoriae, dopo una dettagliata ricostruzione delle trattative intercorse tra leparti e del relativo scambio di missive, ha escluso che fosse statoconcluso un accordo di moratoria.La Corte d’appello ha poi esaminato le deduzioni con le quali,nell’ambito del medesimo motivo di appello, gli odierni ricorrentiavevano dedotto la illegittimità della comunicazione di decadenza deldebitore dal beneficio del termine inviata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Al riguardo, la Corte d’appello ha sia ritenuto sussistenti ipresupposti di cui all’art. 1186 c.c. - dal momento che: I) l’incapacitàdella società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni venivaad emergere proprio dalla richiesta di riduzione delle rate del piano diammortamento; II) la stessa Banca, già nel mese di novembre del2011 aveva evidenziato ai clienti il deterioramento della“classificazione gestionale"; III) i due soci della società, odierniricorrenti, con atti del 6 dicembre 2011 avevano segregato in duetrusts i loro beni mobili e immobili sottraendoli alla garanzia a favoredella Banca - sia escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 40T.U.B., in quanto norma riferita alla risoluzione del contratto di mutuoper giusta causa, e cioè ad ipotesi diversa da quella dell’art. 1186c.c..Sez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicazione 06/05/2026Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello, richiamata eriprodotta la clausola del contratto di mutuo relativa alle modalità dicalcolo degli interessi nonché l’allegato piano di ammortamento, haconcluso che il meccanismo di calcolo degli interessi previsto dallaclausola era determinato e che il contratto prevedeva chiaramente unammortamento c.d. “alla francese”.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diBologna ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 183c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1335 e 1337 c.c.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeomesso di rilevare e dichiarare la contrarietà a buona fede dellacondotta tenuta dalla Banca in occasione delle trattative intercorsetra le parti, dovendosi ritenere che la stessa Banca, con una propriamissiva, avesse accettato la moratoria, da ciò conseguendo che lasuccessiva richiesta di rientro era da ritenersi ingiustificata e contrariaa buona fede.Sez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicazione 06/05/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e183 c.p.c., in relazione agli artt. 1186 c.c. e 40, T.U.B.Si censura la decisione impugnata per avere la stessa ritenutolegittima la declaratoria di decadenza dal beneficio del termineintimata dalla Banca.I ricorrenti evidenziano che la decadenza è stata comunicata per ilmancato pagamento di una sola rata del mutuo e di un “modesto”sconfinamento nello scoperto di conto corrente, contestando, quindi,la sussistenza dei presupposti sia dell’art. 40 T.U.B. sia dell’art. 1186c.c., cui, peraltro, l’odierna intimata non avrebbe fatto riferimentonelle proprie comunicazioni.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e183 c.p.c., in relazione agli artt. 1346 c.c. e 38, T.U.B.I ricorrenti censurano, infine, la sentenza della Corte d’appello, inquanto la stessa:− avrebbe affermato la determinatezza delle previsionicontrattuali del mutuo, senza svolgere alcun accertamentotecnico;− avrebbe omesso di rilevare la nullità del contratto di mutuoper violazione dell’art. 38, T.U.B.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non merita accoglimento.2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamentein quanto congiuntamente compromessi da una radicaleinammissibilità.Gli stessi, infatti, in null’altro si sostanziano se non in una serie dicensure indirizzate il giudizio di fatto espresso dalla Corte territorialeSez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026ed a quest’ultima riservato - in quanto fondato su una motivazioneche si sottrae al c.d. “minimo costituzionale” cui risulta ora confinatoil sindacato di legittimità sulla motivazione medesima – senza nelconcreto evidenziare, anche solo in via ipotetica, un inadeguatogoverno delle previsioni di legge.Si deve, allora, rammentare il principio per cui è inammissibile ilricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a criticavincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).I due motivi, peraltro, presentano ulteriori profili diinammissibilità, sol che si consideri che:- risultano carenti sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c.,omettendo radicalmente la benché minima riproduzione delcontenuto dei documenti sui quali si basano le deduzioni deiricorrenti;- omettono di censurare il percorso interpretativo seguito dallaCorte d’appello – e quindi una fondamentale ratio decidendidella sentenza – nel momento in cui quest’ultima ha conclusosia che la comunicazione del 22 febbraio 2012 era una meraproposta - che la società ha accettato solo tardivamente,Sez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026quando la proposta stessa era stata revocata – sia che lamissiva del 21 marzo 2012 definiva quella del 22 febbraio 2012come “proposta” e che, ulteriormente, non era neppureconforme a tale proposta della banca;- invocano in modo del tutto generico ed apodittico il disposto dicui agli artt. 115 e 183 c.p.c., omettendo specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).2.2. Inammissibile risulta anche il terzo ed ultimo motivo diricorso.Quanto alle deduzioni in ordine alla necessità di un accertamentotecnico, si deve rammentare che rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di consulenza tecnicad'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa esserecensurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi diconvincimento per disattendere la richiesta della parte siano statitratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dalgiudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 19377 del 2017; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 305 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rv. 621312 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del11/05/2007).Quanto alle deduzioni sulla violazione dell’art. 38 T.U.B., osservaquesta Corte che – ferma restando l’infondatezza della deduzione allaluce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.Sez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026U - Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 e successive Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023 e Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7949del 20/03/2023) - il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risultaessere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, néparte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi digiudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli attinei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, con conseguenteapplicazione del principio, reiteratamente enunciato da questa Corte,per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilitàdella censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò siaavvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni giàcomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendopreclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase dimerito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18018 del01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; edanche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del18/10/2013).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo, sulla scorta del valore effettivo dellacontroversia – corrispondente all’importo oggetto dell’originarioSez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 10004/2022Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 12858/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026decreto ingiuntivo di € 2.641.359,68 – e non di quello –indeterminato – oggetto dell’inesatta dichiarazione di valore.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 18.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 10004/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9