CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 39122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 ottobre 2021 (dep. il 10 gennaio 2022) la Corte di appello di Messina ha rigettato il gravame interposto da Agostino MILONE avverso il decreto del 13 aprile 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva applicato allo stesso proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, in quanto indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso (art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011). 2. Nell'interesse del MILONE è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, assumendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs. 159/2011, in particolare deducendo che la motivazione del decreto impugnato sarebbe illogica e contraddittoria ed anzi inesistente, poiché avrebbe disatteso il gravame valorizzando «oltremodo» i precedenti penali del ricorrente e la pendenza a suo carico di un procedimento penale, nonostante con l'atto di appello si fosse negato che il MILONE sia da considerarsi un soggetto attualmente socialmente pericoloso (sulla scorta della tendenziale stabilità del vincolo associativo), e ciò a cagione delle sue «quanto meno "precarie" condizioni di salute». 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero: - fermo restando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - è qui dirimente rilevare come il ricorso sia del tutto generico in quanto, per il tramite del mero rimando all'atto di appello, ha censurato la motivazione del decreto impugnato (nella parte in cui ha negato l'incidenza delle condizioni di salute del proposto sulla sua pericolosità qualificata, ritenuta attuale dai Giudici di merito) senza indicare in alcun modo gli specifici elementi dedotti con il gravame (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) rispetto ai quali l'iter argomentativo della Corte territoriale dovrebbe ritenersi del tutto mancante o avulso - vale a dire privo di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti - e perciò inesistente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01; e già Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01). 2. Il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell