CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 14 ottobre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Treviso che lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il delitto di tentato furto e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 707 c.p., è inammissibile, risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha ampiamente esplicitato le ragioni per cui non si è ritenuto giustificato il possesso dei beni da parte del prevenuto al momento dell'arresto; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole di asserita insufficiente motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della modalità del fatto e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, oltre a risultare la determinazione della pena in misura inferiore alla media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]