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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15613/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha assolto il predetto ricorrente dai fatti di ingiuria, perché non più previsti dalla legge come reato, mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui addebiti, confermando per questi ultimi la statuizione risarcitoria in favore della parte civile, ridotta però nel suo ammontare; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen. come interpretato dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della causa estintiva, ma, stante la presenza della parte civile, ha valutato la sussistenza delle condotte illecite e la loro riconducibilità all'imputato (cfr. prima pagina dei "motivi della decisione"), in ossequio al canone valutativo indicato, da ultimo, da Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, Rv. 286880 - 01); Ritenuto che la doglianza sulla quantificazione del risarcimento del danno è intrinsecamente indeterminata e inedita; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha assolto il predetto ricorrente dai fatti di ingiuria, perché non più previsti dalla legge come reato, mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui addebiti, confermando per questi ultimi la statuizione risarcitoria in favore della parte civile, ridotta però nel suo ammontare; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen. come interpretato dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della causa estintiva, ma, stante la presenza della parte civile, ha valutato la sussistenza delle condotte illecite e la loro riconducibilità all'imputato (cfr. prima pagina dei "motivi della decisione"), in ossequio al canone valutativo indicato, da ultimo, da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, Rv. 286880 - 01); Ritenuto che la doglianza sulla quantificazione del risarcimento del danno è intrinsecamente indeterminata e inedita; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 15613/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris