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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 26950/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA], anche a seguito della richiesta di integrazione dell'istanza mediante deposito del documento di identità.

Il Tribunale ha osservato che - ai sensi dell'art.123 cod.proc.pen. - l'imputato detenuto o internato (come nel caso di specie) aveva la facoltà di presentare domande o istanze con atto ricevuto dal Direttore dell'istituto ma che il relativo t L t)-- E

0. E ufficio non era competente ak:1- 5-03~ alcuna attività volta a comprovare l'effettiva identità del richiedente, nel caso in esame da ritenersi non effettivamente accertata; ha quindi dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di certezza in ordine all'identità del dichiarante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazionen con il quale ha dedotto la nullità del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Ha premesso di avere presentato ricorso (rectius, opposizione) avverso l'originario provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio giustificato dalla mancata allegazione del provvedimento di identità; ha ritenuto che la dichiarazione di ammissione in favore del soggetto detenuto non richiedesse alcuna autenticazione né richiedesse l'allegazione di un documento di identità, essendo sufficiente l'apposizione della sottoscrizione; ha esposto che il ricorrente era titolare di valido documento di identità depositato presso l'ufficio matricola del carcere di [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza doveva ritenersi implicitamente attestata dalla trasmissione dell'istanza operata dal direttore dell'istituto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato giustificato, tanto in sede di presentazione dell'originaria istanza quanto in sede di successiva opposizione, per effetto dell'incertezza in ordine alle esatte generalità del richiedente, attesa la mancata produzione di un documento di identità idoneo a far dedurre la coincidenza tra soggetto scrivente e generalità fornite.

A tale proposito, il giudice dell'opposizione ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954; Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957).

3. Nel caso di specie, si applica peraltro la disposizione contenuta nell'art.93 del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, ai sensi del quale «Per il richiedente .detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale»; disposizione ai sensi della quale tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute da parte del direttore del carcere; con la conseguenza che il requisito dell'autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese (Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, Gagliardo, Rv. 251989).

Ptpvrj ' 'ritenere che, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, in presenza della ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, non costituiva elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'istanza l'allegazione di un documento di identità da parte del soggetto detenuto: il quale ha peraltro affermato che il predetto documento è depositato presso l'ufficio matricola del carcere di [OSCURATO:PERSONA], agevolmente verificabile al fine del riscontro delle generalità.

4. La motivazione dell'ordinanza di inammissibilità appare quindi caratterizzata da violazione delle disposizioni applicabili nella fattispecie concreta; ragione per la quale deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Roma.

Così deciso il 13 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA], anche a seguito della richiesta di integrazione dell'istanza mediante deposito del documento di identità. Il Tribunale ha osservato che - ai sensi dell'art.123 cod.proc.pen. - l'imputato detenuto o internato (come nel caso di specie) aveva la facoltà di presentare domande o istanze con atto ricevuto dal Direttore dell'istituto ma che il relativo t L t)-- E 0. E ufficio non era competente ak:1- 5-03~ alcuna attività volta a comprovare l'effettiva identità del richiedente, nel caso in esame da ritenersi non effettivamente accertata; ha quindi dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di certezza in ordine all'identità del dichiarante. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazionen con il quale ha dedotto la nullità del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Ha premesso di avere presentato ricorso (rectius, opposizione) avverso l'originario provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio giustificato dalla mancata allegazione del provvedimento di identità; ha ritenuto che la dichiarazione di ammissione in favore del soggetto detenuto non richiedesse alcuna autenticazione né richiedesse l'allegazione di un documento di identità, essendo sufficiente l'apposizione della sottoscrizione; ha esposto che il ricorrente era titolare di valido documento di identità depositato presso l'ufficio matricola del carcere di [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza doveva ritenersi implicitamente attestata dalla trasmissione dell'istanza operata dal direttore dell'istituto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato giustificato, tanto in sede di presentazione dell'originaria istanza quanto in sede di successiva opposizione, per effetto dell'incertezza in ordine alle esatte generalità del richiedente, attesa la mancata produzione di un documento di identità idoneo a far dedurre la coincidenza tra soggetto scrivente e generalità fornite. A tale proposito, il giudice dell'opposizione ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954; Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957). 3. Nel caso di specie, si applica peraltro la disposizione contenuta nell'art.93 del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, ai sensi del quale «Per il richiedente .detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale»; disposizione ai sensi della quale tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute da parte del direttore del carcere; con la conseguenza che il requisito dell'autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese (Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, Gagliardo, Rv. 251989). Ptpvrj ' 'ritenere che, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, in presenza della ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, non costituiva elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'istanza l'allegazione di un documento di identità da parte del soggetto detenuto: il quale ha peraltro affermato che il predetto documento è depositato presso l'ufficio matricola del carcere di [OSCURATO:PERSONA], agevolmente verificabile al fine del riscontro delle generalità. 4. La motivazione dell'ordinanza di inammissibilità appare quindi caratterizzata da violazione delle disposizioni applicabili nella fattispecie concreta; ragione per la quale deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per il seguito di competenza. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Roma. Così deciso il 13 giugno 2025
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