CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza del Giudice di Pace di Pescara con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 600 euro di multa per il reato di minaccia commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati contestati all'imputato due episodi diversi (collocati entrambi nell'aprile 2019), nei quali, mimando il gesto di voler colpire la vittima, egli lo ha minacciato di "riempirlo di botte"; la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta accertata soltanto per la minaccia profferita il giorno 9.4.2019. 2. Ha proposto ricorso l'imputato contro detta sentenza, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi di censura. 2.1. Il primo ed il terzo argomento difensivo deducono violazione di legge ed omessa motivazione relativamente all'affermazione di colpevolezza del ricorrente, insufficiente perché limitata a richiamare le prove acquisite in giudizio, senza alcun cenno alla configurabilità del reato nella fattispecie concreta, sotto la lente dell'idoneità della frase contestatagli a configurare una "minaccia" di male ingiusto. Le prove sarebbero contraddittorie (si confrontano brani delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone che ha assistito alla minaccia del 9.4.2019) e non è stata prospettata l'idoneità della condotta ad incutere timore nel soggetto passivo. Peraltro, la frase minacciosa è stata espressa in forma condizionata ("ti riempio di botte se non te ne vai") sicchè non vi era volontà di restringere la libertà psichica della vittima ma di prevenire una sua azione illecita o inopportuna nei confronti dell'ex convivente dell'imputato, con la quale si era innescato un contenzioso condominiale per la costruzione di uno scivolo antistante il locale gestito da costei. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di omessa motivazione avuto riguardo alla dosimetria sanzionatoria, distante dalla pena minima senza che sia stata fornita spiegazione dei criteri oggetti e soggettivi rilevanti ai fini dell'art. 133 cod. pen. e senza che sia stato tenuto conto dell'estrema tenuità del fatto, tanto che il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione. 2.3. La quarta ragione eccepita evidenzia manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo, e cioè l'inattendibilità dei testi della difesa (la sua ex convivente e un dipendente della ditta esecutrice dei lavori nel locale di costei), valutata soltanto rispetto ad un requisito "formale" costituito dalla loro qualità di essere persone "vicine" all'imputato. La valutazione aprioristica, priva di riferimenti a qualsiasi concreto giudizio sull'attendibilità dei testi, determina una violazione delle regole valutative previste dall'art. 192 cod. proc. pen., spostando impropriamente l'asse di verifica sulla capacità a testimoniare piuttosto che, come sarebbe stato corretto, sulla credibilità ed attendibilità.Il giudice ha dimenticato, peraltro, che il rapporto sentimentale del ricorrente con la testimone era da tempo cessato mentre non ha applicato lo stesso criterio nel valutare i testi dell'accusa, visto che uno di loro, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto fondamentale nella ricostruzione dei fatti nonostante sia legato da amicizia con la persona offesa dal reato. Si insiste ancora sulle contraddizioni tra i testimoni d'accusa e si evidenzia la mancata verifica di attendibilità della testimonianza della persona offesa, necessaria particolarmente secondo la giurisprudenza di legittimità. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni giuridiche evocate nel primo motivo dal ricorrente e che coinvolgono anche le censure del terzo e del quarto argomento difensivo, quanto all'omessa, effettiva valutazione delle testimonianze. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende riaffermare il condivisibile principio stabilito da Sez. 3, n. 38478 del 11/6/2019, Salomone, Rv. 276753, secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi ad una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti, in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento. La denuncia di un vizio così radicale e strutturale della sentenza, che ne pregiudica l'intero impianto decisorio, rendendo impossibile cogliere le ragioni della scelta del giudice e, in ultima analisi, di comprendere in base a quali elementi di prova egli sia giunto alle sue conclusioni, assorbe qualsiasi altra, pur eventualmente fondata, considerazione in ordine agli ulteriori motivi di ricorso, più specifici nell'analizzare il vizio di omessa e carente motivazione della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, appare del tutto corretta l'analisi della richiamata sentenza della Terza Sezione Penale, che evidenzia, anzitutto, l'inequivoco dato normativo dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, legge n. 103 del 2017, che detta oramai espressamente ed unitariamente le regole alle quali il giudice si deve conformare nel redigere la motivazione della sentenza, prescrivendo, in particolare, che siano esposti in modo conciso i motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda, che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, che siano enunciate le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie con riferimento a tutti gli aspetti della regiudicanda, soprattutto quanto a) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; b) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza; c) alla responsabilità civile derivante dal reato; d) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme processuali. Si potenziano, così, gli strumenti processuali (in particolare, gli artt. 192 e 187 cod. proc. pen.) che sin dall'introduzione del nuovo codice di rito potevano essere valorizzati per puntualizzare gli obblighi motivazionali del giudice. La disposizione dell'art. 546 cod. proc. pen., nel testo modificato, ha avuto il merito di rafforzare - agli occhi dell'interprete ed anzitutto della Cassazione, tenuta a svolgere secondo legge un ruolo nomofilattico, di guida della giurisdizione verso scelte ermeneutiche costituzionalmente orientate - la posizione centrale nella redazione di una sentenza che riveste la sua motivazione. I criteri attualmente dettati dall'art. 546 del codice di rito non costituiscono - come è stato ben detto - un orpello formale -redazionale, ma rappresentano indispensabili canoni sostanziali e di contenuto, funzionali a consentire la verificabilità razionale ed empirica della decisione del giudice e il controllo del suo operato (ad opera delle parti ed eventualmente del giudice dell'impugnazione), evitando il rischio che la decisione si fondi o appaia fondata su personali convinzioni del giudice, non esplicitate ed insondabili, e rendendo la sentenza emessa conforme all'ispirazione del legislatore costituente, che ha prescritto, all'art. 111, comma sesto, della Costituzione, l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali come presidio di garanzia nell'esercizio della funzione giudiziaria. Ed è anche una prospettiva di sistema più ampia quella che deve guidare l'interprete nel conferire la giusta dimensione alla motivazione dei provvedimenti decisori, poiché essa può dirsi che costituisca l'elemento sostanziale fondante dello stesso assetto costituzionale-ordinamentale della magistratura italiana: la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (artt. 102, 104 e 106 Cost.) sono valori che si giustificano se l'esercizio concreto della giurisdizione risponde ai principi ispiratori del giusto processo costituzionale (art. 111, comma 1, Cost.), di cui costituiscono senza dubbio corollari indispensabili l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ed il controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma 7, Cost.), in un contesto più ampio che, quanto alla materia penale, si nutre del principio di riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2, Cost.), a garanzia dei beni giuridici individuali costituzionalmente tutelati, a partire dalla libertà personale.In altre parole, la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a garantire le parti processuali sul ragionamento che ha condotto alla decisione, è anche lo strumento che più concretamente legittima la magistratura nel sistema costituzionale, rendendo tali provvedimenti "leggibili" all'esterno. Nell'ottica costituzionale appena tracciata, è evidente che l'obbligo motivazionale può dirsi correttamente assolto soltanto se le prove sulle quali si è basata una sentenza di condanna (o di assoluzione, ferma la differenza derivante dalla diversa incidenza del canone valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato dall'art. 533 cod. proc. pen.: in tema, si vedano i principi affermati da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-31) siano state non soltanto indicate ma anche e soprattutto valutate nei loro risultati in termini di convincimento del giudice, il quale è tenuto a dichiarare e rendere leggibili, altresì, i criteri di valutazione adottati. Tutto al fine di rendere comprensibile, ai soggetti coinvolti ed a quelli ai quali spetta il controllo sulla correttezza della decisione assunta, la base fattuale del ragionamento del giudice. E la Cassazione ha costantemente fatto rilevare come l'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non possa essere un "adempimento formale", soddisfatto, ad esempio, dalla mera trascrizione delle dichiarazioni testimoniali, non accompagnata da una riconsiderazione critica di esse (Sez. 2, n. 43732 del 09/10/2007, Scimone, Rv. 238805; Sez. 5, n. 53222 del 25/10/2018, n.m., nonché, in motivazione, la citata sentenza Sez. 3, n. 38478 del 2019). 2.2. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto provato l'episodio delittuoso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], individuando il movente nei contrasti sorti tra l'imputato e la persona offesa, nell'ambito di rapporti di vicinato, per la costruzione di uno scivolo antistante l'esercizio commerciale gestito dalla ex compagna di Patelli, con la quale questi ha avuto una figlia. La pronuncia, tuttavia, si limita ad elencare le prove sulla base delle quali ritiene di poter "sufficientemente" fondare la colpevolezza del ricorrente, facendo poi un fugace ed apodittico cenno alla scarsa attendibilità dei testi della difesa, ma senza aggiungere altro che spieghi, in concreto ed effettivamente, le ragioni che hanno condotto il giudice a propendere per la decisione di condanna. Tale motivazione non assolve realmente all'obbligo costituzionale e processuale imposto dall'art. 111, comma 6, Cost. e dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. di fornire motivazione giustificativa al provvedimento giurisdizionale adottato, così come delineato sinteticamente in precedenza, sicchè si impone l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di pace di Pescara, in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla