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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 47759/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.

M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Catania del 29.1.2020.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 47 Ord. Pen..

Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale di sorveglianza, che aveva fatto riferimento esclusivamente alla gravità dei reati per i quali il Millo è stato condannato, non sarebbe sufficiente e congrua a giustificare la decisione assunta, tanto più che il medesimo Tribunale aveva dato atto della mancanza in atti della relazione di sintesi, con la conseguenza che avrebbe dovuto quantomeno rinviare la trattazione del procedimento per acquisire il suddetto atto.

3. Il procedimento, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA]„ ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, adottando le statuizioni conseguenziali.

5. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale del condannato attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che questi commetta altri reati [cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020) Rv. 277924 - 01, che ha affermato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)"].

6. Tale indagine, nel caso di specie, non è stata correttamente effettuata.

Il Tribunale di sorveglianza - come osservato dal ricorrente - si è limitato, infatti, ad affermare che la domanda di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non poteva "essere concessa in considerazione della gravità dei reati in esecuzione".

E però, non ha fatto alcun riferimento ai risultati dell'osservazione della personalità del condannato che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in materia, costituisce la principale fonte di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità del beneficio invocato, giustificando tale omissione che non era "stata ancora redatta relazione di sintesi, che può consentire una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal soggetto in carcere".

7. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso, il 18 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Catania del 29.1.2020. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 47 Ord. Pen.. Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale di sorveglianza, che aveva fatto riferimento esclusivamente alla gravità dei reati per i quali il Millo è stato condannato, non sarebbe sufficiente e congrua a giustificare la decisione assunta, tanto più che il medesimo Tribunale aveva dato atto della mancanza in atti della relazione di sintesi, con la conseguenza che avrebbe dovuto quantomeno rinviare la trattazione del procedimento per acquisire il suddetto atto. 3. Il procedimento, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA]„ ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, adottando le statuizioni conseguenziali. 5. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale del condannato attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che questi commetta altri reati [cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020) Rv. 277924 - 01, che ha affermato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)"]. 6. Tale indagine, nel caso di specie, non è stata correttamente effettuata. Il Tribunale di sorveglianza - come osservato dal ricorrente - si è limitato, infatti, ad affermare che la domanda di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non poteva "essere concessa in considerazione della gravità dei reati in esecuzione". E però, non ha fatto alcun riferimento ai risultati dell'osservazione della personalità del condannato che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali in materia, costituisce la principale fonte di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità del beneficio invocato, giustificando tale omissione che non era "stata ancora redatta relazione di sintesi, che può consentire una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal soggetto in carcere". 7. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà colmare le rilevate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 18 novembre
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