CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 40084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESS:1NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uthke- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-ehe ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Motivi della decisione Con sentenza in data 13/06/2022 La Corte d'appello di Messina ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Patti che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per riciclaggio di denaro proveniente da operazioni di frode informatica. Ricorre per Cassazione il Geraci deducendo: 1. violazione di legge per essere stati acquisite senza il consenso della difesa le querele sporte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. mancanza di motivazione con riguardo al motivo di gravame relativo al dolo del reato. Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente si è limitato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, e a presentare doglianze prive della necessaria specificità (ex art. 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), poiché ha reiterato più o meno pedissequamente quelle già esaminate ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello. I giudici d'appello hanno, infatti, dato atto che le denunce rilevano non per la ricostruzione dei fatti storici ivi rappresentati ma quale mero dato documentale necessario per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano segnalato all'Autorità che dai loro conti correnti erano stati effettuati dei bonifici non a loro riferibili. Così come è stato dato atto che detti bonifici erano confluiti sul conto corrente del ricorrente che aveva subito prelevato le relative somme. Correttamente è stato pertanto ritenuto che la condotta dall'imputato fosse quella di chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere denaro proveniente da un'operazione di frode informatica consentendo così l'immediata monetizzazione del profitto attraverso il prelievo del contante. Operazione che sicuramente è idonea ad ostacolare la provenienza del denaro così prelevato, con conseguente sussistenza del reato di riciclaggio esistendone i presupposti oggettivi e soggettivi. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 05/04/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT