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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11900/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., e nel caso in esame l'unico motivo di ricorso - che reca, in realtà, l'intestazione "violazione di legge" e "mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione" - non prospetta alcuna erronea interpretazione di norma primaria in cui sia incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla congruità della motivazione del Tribunale, peraltro particolarmente ampia (in particolare, sui comportamenti tenuti in detenzione prima di essere sottoposto al regime differenziato, quando il ricorrente ha veicolato dal carcere messaggi sulle somme di denaro da corrispondere alle famiglie dei suoi sodali ed altri pagamenti di "multe" da effettuare), riproponendo deduzioni, sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla asserita dissociazione del ricorrente dal clan dei casalesi, che erano già state sottoposte al giudice del merito, ed a cui il provvedimento impugnato aveva dato, in realtà, risposta non apparente, evidenziando che si trattava di una dissociazione soltanto labiale, e che il gruppo che faceva capo al ricorrente era comunque confederato con la fazione Bidognetti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAT30 026 Fun , ¦ ,,) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., e nel caso in esame l'unico motivo di ricorso - che reca, in realtà, l'intestazione "violazione di legge" e "mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione" - non prospetta alcuna erronea interpretazione di norma primaria in cui sia incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla congruità della motivazione del Tribunale, peraltro particolarmente ampia (in particolare, sui comportamenti tenuti in detenzione prima di essere sottoposto al regime differenziato, quando il ricorrente ha veicolato dal carcere messaggi sulle somme di denaro da corrispondere alle famiglie dei suoi sodali ed altri pagamenti di "multe" da effettuare), riproponendo deduzioni, sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla asserita dissociazione del ricorrente dal clan dei casalesi, che erano già state sottoposte al giudice del merito, ed a cui il provvedimento impugnato aveva dato, in realtà, risposta non apparente, evidenziando che si trattava di una dissociazione soltanto labiale, e che il gruppo che faceva capo al ricorrente era comunque confederato con la fazione Bidognetti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAT30     026 Fun , ¦ ,,) 2
Sentenza Cassazione n. 11900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris