CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26893/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 14270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 14270 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -2- avverso il decreto nr. cron. 713/2020 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA, depositatoil 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con tre separati ricorsi, successivamente riuniti, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte di Appello di Perugia (a seguito di declaratoria di incompetenza della Corte di Appello di Roma) chiedendo che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al par. 1, in relazione alla durata di un giudizio presupposto, promosso per equa riparazione. 2. Con decreto n. cron. 416/2018, la Corte umbra accoglieva la domanda, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.300,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre al rimborso delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. 3. Avverso tale pronuncia, gli istanti proponevano ricorso per Cassazione censurando il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito. 4. Con ordinanza n. 26505/2019 la Corte di legittimità accoglieva il ricorso, rinviando per la liquidazione alla Corte adita. 5. Con decreto n. cron. 713/2020 la Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, adita in riassunzione ex art.392 c.p.c., rideterminava le spese di litedel decreto n. 416/2018 in euro 1.198,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico dell’amministrazione Ric. 2021 n. 14270 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -3- soccombente, cui accollava anche euro 1.045,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per il giudizio di legittimità, sempre con distrazione. Compensava le spese relative algiudizio avanti a sé promosso, nel quale si era costituito il Ministero della Giustizia. 6. Avverso tale provvedimento i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per Cassazione sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria. 7. Il Ministero della Giustizia ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti contesta no la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., asserendoche il decreto impugnato sarebbe viziato nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite in relazione al solo grado di riassunzioneex art. 392 c.p.c., non osservando così l a norma menzionata, che subordina la relativa compensazione a determinate evenienze, non rilevate dalla pronuncia impugnata che sul punto difetta di motivazione. 2.-Con la seconda censura lamentano la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014per difetto di motivazione. I ricorrenti deduc ono che il decreto impugnato, nel determinare le spese di lite della fase di merito,ha applicato gli importi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, omettendo però di considerare l’ulteriore previsione di cui all’art. 4, punto 2, del D.M. n. 55/2014, la quale statuisce che alla presenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ed assistiti dal medesimo avvocato, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nellamisura del 30 per cento. Censurano pertanto il provvedimento impugnato in quanto privo di motivazione riguardo al mancato esercizio della facoltà di disporre tale aumento. Ric. 2021 n. 14270 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -4- 3.-Il primo motivo è fondato. La Corte di appello di Perugia ha disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio di riassunzione senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della presenza di una “soccombenza reciproca” tra le parti o della “novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, secondo il testo dell’art. 92 comma 2 c.p.c., né delle “gravi ed eccezionali ragioni” che la giustifichino, come sancito da Corte cost. n. 77/2018. Posto che la compensazione delle spese, “anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso” (Cass. n. 2709/2016), che la mancanza di motivazione impedisce l’esercizio del sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti (Cass. n. 21400/2021) e che nella specie non sussist evano ragioni per addossarealla parte vittoriosa il pagamento delle proprie spese di giudizio, il motivo va accolto. 4.-Il secondo motivo è destituito di fondamento. Il motivo lamenta il difetto di motivazione sulla maggiorazione del compenso per assistenza a più parti processuali, ma il giudice ha facoltà e non obbligo di liquidare tale incremento (Cass. n. 6005/2020), facoltà il cui mancato esercizio non è dunque censurabile. 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato nei limiti della censura accolta e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., la causa va decis a nel merito. Ric. 2021 n. 14270 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -5- Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 31935/2021; n. 14199/2021). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di riassunzione, che si liquidano nella stessa misura di quanto già liquidato dalla Corte di appello di Perugia per la pregressa fase (riferita al decreto n. 416/2018), come in dispositivo. Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta e si è dichiarato antistatario. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivodi ricorso, rigetta il secondo , cassa in parte qua il provvedimento impugnato e,decidendo nel merito, condanna il M inistero della G iustizia al pagamento integrale delle spese del giudizio di riassunzione , pari a complessivi euro 1.198,50, oltre spese generali forfettarie nella Ric. 2021 n. 14270 sez. S2 -ud. 06-10-2022 -6- misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 350,00,oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrent