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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01375/2024

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l ricorso n. 7231/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1876/24/2020, depositata il 7 settembre 2020.

Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 7231/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1876/24/2020, depositata il 7 settembre 2020. Visto l’atto depositato in cancelleria il23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 01375/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris