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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 30680/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 luglio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2022, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Acireale il 3 settembre 2021, avendo i giudici di appello concesso altresì a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti di P.G., da cui è emerso, al netto di alcune lievi incongruenze nelle dichiarazioni dibattimentali rese dai verbalizzanti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di due distinti quantitativi di cocaina, ciò in ragione dei ripetuti accessi del ricorrente nello specifico luogo dove era stato occultato lo stupefacente e che poteva essere conosciuto solo dall'imputato.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., l'assenza d;, elementi suscettibili di positivo apprezzamento, stante anche l'ostinata negazione degli addebiti da parte dell'imputato, pur a fronte di un quadro probatorio granitico, non potendosi sottacere, per altro verso, che la Corte territoriale ha comunque mitigato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], passata dagli anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa inflitti dal primo giudice a quella, non eccessiva, di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa, pena quest'ultima che è stata anche condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, ai quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 luglio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2022, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Acireale il 3 settembre 2021, avendo i giudici di appello concesso altresì a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena. Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti di P.G., da cui è emerso, al netto di alcune lievi incongruenze nelle dichiarazioni dibattimentali rese dai verbalizzanti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di due distinti quantitativi di cocaina, ciò in ragione dei ripetuti accessi del ricorrente nello specifico luogo dove era stato occultato lo stupefacente e che poteva essere conosciuto solo dall'imputato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., l'assenza d;, elementi suscettibili di positivo apprezzamento, stante anche l'ostinata negazione degli addebiti da parte dell'imputato, pur a fronte di un quadro probatorio granitico, non potendosi sottacere, per altro verso, che la Corte territoriale ha comunque mitigato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], passata dagli anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa inflitti dal primo giudice a quella, non eccessiva, di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa, pena quest'ultima che è stata anche condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, ai quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11
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