CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4220-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 32, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. A. PIACIDI, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] SAPORITO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]nONVINT [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3094/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto -- che n'“-iiPle C,“-npioli P Maria BPn<-1;r1 ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3094/21, del 14 dicembre 2021, resa dalla Corte di Appello di Bologna, che — respingendone il gravarne esperito av,,Terso la sentenza n. 470/1 del 20 marzo 2013, del Tribunale di Modena — ha rigettato la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 7 - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono di aver convenuto in giudizio il suddetto professionista (il quale, a propria volta, chiamava in glranzia la società [OSCURATO:PERSONA], per essere dalla stessa manlevato), per farne valere la responsabilità professionale in relazione alla predisposizione della minuta di uno stipulando rogito di compravendita immobiliare, in realtà mai conclusa: - che la minuta di tale contratto — che avrebbe dovuto fare seguito ad un preliminare, con il quali i predetti Campioli c Bedin si erano impegnati ad acquistare un'unità immobiliare offerta in vendita dalla società impfe s a C.I.A.-Costruzioni n dus triali [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "CIA") — avrebbe attestato, in difformità del vero, che l'immobile in questione risultava dotato di concessione edilizia e di guitaunita III tJI) UI III4IJ, - che parallelamente alla predisposizione della minuta veniva, infatti, redatta una controscrittura, recante una clausola di garanzia con CUI Si addossavano alla società venditrice le conseguenze della irregolare situazione urbanistico-edilizia, tanto che gli odierni ricorrenti decidevano di non addivenire alla conclusione del contratto definitivo (ciò che dava origine ad un distinto contenzioso con la società CIA); Ric. 2022 n. 04220 sez. M3 - ud 23-11-2022 -2- - che la domanda risarcitoria contro il Bergonzini — avanzata sul presupposto che lo stesso avesse favorito la circolazione di un bene privo di qualità, rnr-NeZ -Crnmf-s-t-14-~ ci., in lite Insorta tra In /41 promittente venditrice e i promissari acquirenti — veniva respinta dal giudice di prime cure, sul rilievo che il Notaio non ebbe a stipulare donci, dn farne valere la responsabil+tà professionale; - che il gravame proposto dagli attori soccombenti veniva rigettato (111 iriudire di grilletto: tY- - che avverso la sentenza della Corte felsinea ricorrono per cassazione il Campioli e la Bendin, sulla base — come detto — di quattro MOtiVi; - che il primo motivo denuncia violazione dell'art. 360, comma l, n. 3), cod. proc. civ., "in relazione alle norme sul comportamento professionale ed alla causa della compravendita, sia contrattuale (artt. 1 e io della legge 16 febbraio 1913, n. 8(; artt. 2230, 2236, 11-/16 e 1218 cod. civ.), sia extracontrattuale 2043 cod. civ., in relazione agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380"; - che, secondo i ricorrenti, il notaio, nell'indirizzare le parti verso la stipula di un contratto di compravendita (ancorché essa non sia, poi, avvenuta) pur consapevole di un'irregolarità edilizia, dovrebbe sopportare IQ responsabilità contrattuale o aquniana — per aver innescato una lite giudiziaria tra promittente venditrice e promissari acquirenti, e ciò in violazione del suo dovere di consiglio; - che il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., "per travisamento", giacché ambo i giudici di merito "danno peso alla circostanza che il preliminare di compravendita era stato stipulato senza alcun intervento del [OSCURATO:PERSONA]"; Ric_ 2022 n, 04220 sez AA3 -14 23-11-2022 -3- - che pure il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per aver il giudice di merito "trascurato elementi determinanti", quali "il provvedimento del Comune di Formigine 6 febbraio 2012, n. 2197', attestante l'irregolarità edilizia; - che il quarto motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. civ. — violazione dell'art. 91 cod. proc. eiv., lamPnemile, la condanna alle spese anche nei riguardi dell'assicuratore dei notaio; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. stata ritilaitilepte comunicata ricorrenti, unitamente 11 decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - che il ricorrente ha depositato la sopravvenuta sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato risolto, in ragione delle lamentate irregolarità edilizie, il contratto preliminare intercorso tra gli odierni ricorrenti e la CIA. Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in relazione a ciascuno dei quattro motivi in cui si articola; - che il primo motivo — con cui si ribadisce la responsabilità del notaio per aver innescato una lite giudiziaria tra promittente venditrice e promissari acquirenti, in violazione del suo dovere di consiglio — inammissibile; _ che il dovere di consiglio del notaio — come, del resto, quello di dissuasione — assume rilievo in relazione ad attività professionale dallo stesso espletata (attività, qui, invece mancata, non avendo il Bergonzini provveduto alla redazione del rogito> essendosi limitato alla predisposizione di una minuta), e non ad attività solo prodromiche alla Ric. 2022 n. 04220 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -4- sua prestazione, mancando la quale, dunque, nessuna responsabilità può farsi valere; - che i motivi secondo e terzo sono inammissibili, a norm‘, dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; - che, al riguardo, va innanzitutto segnalato che - avendo gli odiorni ricof,ont; osperito gravarti,- r-ont,9 sontenza •-osl in primo erre in data 20 marzo 20'13 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica-zioile posteriormente Ai 1 settembre 2012; - che siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione ternporis" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860 IN. 633817-01; in senso conforme, (7.ass Sez. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - Qual è quello presente - di cd. "donnia L confon-ne u'i mento , ra proposizione di motivi ill ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta a\venuto,di dicare le ragioni di fatto poste a base, - "in rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 92 dicembre 9016, n. 96774, Rv. 64324-4-03; (ass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che, infine, il quarto motivo - sulla condanna alla rifusione delle spese eli lite sopportate dalla terza chiamata in g2a-anzia - inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.; - che a prescindere, infatti, dal rilievo - di per sé idoneo a determinarne - per cui neppure si comprende in cosa consista la doglianza dei ricorrenti, deve ribadirsi il consolidato Ric. 2022 n. 04220 ser M3 - ud. 23-11-2022 -5- principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono sopportate dall'attore soccombente, salvo che la chiamata non risulti manifestamente arbitraria o palesemente infondata, tanto da concretare abuso del diritto (tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889, Rv. 655979-02; Cass. Sez. 6-3, ord. 1 ° luglio 2021, n. 18710, Rv. 661757-01); - che, in conclusione, il ricorso è inammissibile; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio <-1i - essendo rim solo intimati [OSCURATO:PERSONA]T -0 n117ín1 C szociocì [OSCURATO:PERSONA]; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto —al sensi dell'art. 13. comtna 1-quater del d.P.R 30 frilo-o-io 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante 'all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sei. 11in., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a ituinia uct cumula -titJ Utall) SICSSO alt. 1J. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. li li nel testo introrlotto chll'art_.. corniTla 1: , clella legge 94 flicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di rei,trihitr imificato, r )at-i a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma .1-bis dello stesso art. .13. Ric. 2022 n. 04220 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -6- Così deciso in Roma,