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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 09585/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 08 aprile 2015, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l’indicata ordinanza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 e al D.M. n. 206 del 2024, intervenuto sull’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, e sollevando questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Premette la difesa di aver trasmesso in data 25/07/2025 a mezzo PEC, all’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino, l’atto di appello avverso la sentenza n. 1555, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 08/04/2025, depositata in data 13/06/2025, ricevendo nella successiva data del 28/07/2025 una comunicazione inviata dal Tribunale di Torino, sempre a mezzo PEC, contenente un invito al deposito delle copie dell’atto di impugnazione o, in alternativa, al pagamento dei diritti tramite PAGOPA, provvedendo infine, nella stessa giornata del 28/07/2025, al deposito delle copie richieste dell’atto di impugnazione presso la Cancelleria dell’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino.

In data 04/09/2025, la difesa, per maggiore cautela, depositava nuovamente l’atto di impugnazione tramite il portale delle impugnazioni penali, nel mese di luglio malfunzionante.

La Corte di appello di Torino, con provvedimento del 15/10/2025, dichiarava inammissibile l’appello.

Deduce, quindi, la difesa che l’indirizzo PEC ove è stato inviato l’atto di impugnazione rientra tra quelli forniti dal DGSIA e che la vicenda descritta è sovrapponibile a quella scrutinata dalla Corte di legittimità con l’ordinanza n. 30075 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

Osserva, in particolare, che l’impugnazione avrebbe dovuto essere inviata tramite il portale degli atti penali, e non tramite PEC; nonostante tale irritualità, l’impugnazione è pervenuta al giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza, ovverosia la Corte di appello, essendo stata trasmessa per competenza dal Tribunale di Torino, cui era stata irregolarmente inviata.

Ritiene, dunque, attesa l’impossibilità di interpretazioni correttive e conformi ai principi costituzionali, che si ponga la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, nonostante l’errore nella trasmissione telematica, il ricorso è pervenuto al giudice a quo prima della decorrenza dei termini per la sua presentazione.

Deduce la rilevanza della questione, perchè la declaratoria di incostituzionalità della norma, nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità della impugnazione per il vizio formale o nella parte in cui non la esclude nei casi in cui l’impugnazione sia tempestivamente pervenuta nell’Ufficio del giudice a quo, consentirebbe la trasmissione dell’impugnazione alla Corte di appello per l’esame nel merito.

Lamenta che il decreto ministeriale n. 206 del 27/12/2024 sarebbe stato emanato oltre il termine del 31/12/2023 previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 per i regolamenti riguardanti l’applicabilità del processo penale telematico, mentre il comma 6-ter dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 consentiva la possibilità di adottare dei decreti successivi solo ai fini della individuazione degli ulteriori atti per i quali era consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis, sicchè il D.M. n. 206 del 2024 non poteva riguardare la forma degli atti e, in generale, l’applicabilità del processo penale telematico, ma solo gli aspetti di cui al comma 6-ter dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022.

Richiama la giurisprudenza della CEDU, secondo cui le tecnologie informatiche dovrebbero migliorare l’amministrazione della giustizia e facilitare l’accesso degli utenti ai Tribunali, non diminuire i diritti procedurali delle parti.

Richiama, inoltre, giurisprudenza di legittimità, in particolare la pronuncia n. 18624 del 2025, secondo la quale, in assenza di una specifica sanzione, il deposito analogico non determina alcuna invalidità o inammissibilità, tanto che l’art. 87, comma 6-quater, d.lgs. n. 150 del 2022 permette un legittimo deposito analogico in situazioni non tassative, concretamente individuate dal singolo magistrato.

Deduce, poi, la non manifesta infondatezza della questione, rilevando che, con l’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, è stata introdotta nell’ordinamento una disciplina che attribuisce una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell’atto rispetto alla sua correttezza sostanziale, facendo dipendere da un errore, di fatto sanato, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell’impugnazione una pronuncia di merito.

Lamenta in proposito violazione del principio di cui all’art. 24 Cost., poiché l’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022 impone la declaratoria di inammissibilità della impugnazione, escludendo l’applicazione del principio del favor impugnationis e non prevedendo l’applicabilità del principio di conservazione degli atti, qualora l’impugnazione sia pervenuta tempestivamente al giudice competente a riceverla.

Lamenta inoltre la violazione del principio di cui all’art. 3 Cost., essendo irragionevole l’introduzione di una causa di inammissibilità per un vizio solo formale, che non pone dubbi circa la volontà del soggetto di proporre impugnazione al giudice competente, essendo l’indirizzo PEC, cui è stata inoltrata l’impugnazione, riferibile all’ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.

La diversa qualificazione dell’impugnazione, proposta con un mezzo diverso da quello stabilito e diretta ad un giudice non competente a riceverla, costituisce invece un vizio sostanziale dell’atto, che non comporta la declaratoria di inammissibilità, perché l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. fa obbligo al giudice che ha erroneamente ricevuto l’atto di impugnazione di trasmetterlo al giudice competente in applicazione del principio del favor impugnationis.

Se è vero che la norma di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 è stata dettata in attuazione del principio costituzionale del diritto ad una ragionevole durata del processo, ciò non può però giustificare l’introduzione di norme processuali che violino altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che la richiesta di trattazione in pubblica udienza del procedimento avanzata dal difensore di fiducia del ricorrente non è accoglibile trattandosi di procedura camerale non partecipata.

2. Il ricorso è infondato poiché l’atto di appello è stato proposto con modalità (deposito a mezzo pec) non consentite dalla normativa.

3. Giova preliminarmente, per la migliore comprensione della questione e l’adeguato apprezzamento delle censuremosse, riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico. 3.1.

Ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione (e, dunque, anche l’atto di appello) è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111- bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.2. L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, prevede, a sua volta, che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3.3. Tuttavia, l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5- quater, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico, ivi comprese quelle sul deposito telematico, prevedendo che dette disposizioni, tra cui appunto l’art. 111-bis cod. proc. pen., si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 87 (comma 1: regolamento riguardante le regole tecnicheriguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche; comma 3: regolamento con cui individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché con cui individuare i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione).

Sino alla data indicata del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti continuava ad applicarsi, in materia di deposito dell’impugnazione, la disposizione di cui all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., precedentemente in vigore, che prevedeva la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato.

3.4. E’ stato quindi emanato il D.M. n. 217 del 29/12/2023, entrato in vigore il 14/01/2024, contenente le disposizioni regolamentari sopra citate, il quale, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

In particolare, l’art. 3, comma 1, ha previsto che, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba aver luogo con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen. negli uffici giudiziari della Procura della repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, del Tribunale ordinario limitatamente all’ufficio del G.I.P., della procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione.

L’art. 3, comma 2, d.lgs. cit. ha poi previsto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i difensori possano depositare atti, documenti e richieste con modalità telematiche negli uffici giudiziari della Corte di appello, del Tribunale ordinario, del giudice di pace, della Procura generale presso la Corte di appello, della Procura della repubblica presso il Tribunale, della Procura europea.

L’art. 3, comma 7, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen.

L’art. 3, comma 8, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, anche per i difensori, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 e nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. e della nomina, rinuncia o revoca del mandato di cui all’art. 107 cod. proc. pen.

Infine, è rimasto consentito il deposito mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 per tutti i casi in cui il deposito possa aver luogo anche con modalità non telematiche.

3.5. E’ stato, poi, emanato il D.M. n. 206 del 27/12/2024, il cui articolo 1 ha incisivamente modificato l’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, nonché il D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che ha dettato ulteriori modifiche non rilevanti nel presente giudizio.

In particolare, l'art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023, nella formulazione novellata, dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.

Per i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, il termine sopra indicato è fissato al 31/12/2025 (art. 3, comma 3, D.M. n. 217 del 2023), ad eccezione dei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali il termine sopra indicato è invece fissato al 31/03/2026 (art. 3, comma 3-ter, D.M. n. 217 del 2023).

Per i procedimenti regolati dal libro VI, titoli I, III, IV, il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025 (art. 3, comma 4, D.M. n. 217/2023).

Successivamente alle date indicate, gli atti potranno essere depositati presso il Tribunale ordinario esclusivamente con modalità telematiche.

Il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, poi, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis, entri in vigore a decorrere dal 01/01/2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le Corti di appello; per cui, presso le Corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità "analogiche", cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (l’art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023 prevede, infatti, che «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»).

3.6. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (anch'esso modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022).

4. Tanto premesso, è evidente, dunque, come la normativa sopra delineata imponga, a decorrere dal 01/01/2025, il deposito delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi su atti di appello presentati dai difensori degli imputati via pec o con modalità analogiche in epoca successiva al 01/01/2025, ha ripetutamente affermato l’inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, in corso di mass.; Sez. 4, n. 7238 del 15/01/2026, Germani, non mass.), chiarendo che, poiché l'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.), l’impugnazione andava proposta presso il Tribunale ed applicando le disposizioni in materia di deposito degli atti presso gli uffici del Tribunale, e non presso quelli di secondo grado.

Conseguentemente, secondo l'art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 217 del 2023, a decorrere dal 01/01/2025, il deposito degli atti poteva avvenire esclusivamente con modalità di deposito telematico.

Nel caso in esame, quindi, l'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino ed applicando le disposizioni previste in materia di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari di primo grado.

L’ulteriore conseguenza è che la presentazione dell’atto di appello, che la difesa del ricorrente ha fatto mediante posta elettronica certificata, si è discostata dal modello legale che disciplina le modalità di deposito degli atti, discendendo l’inammissibilità dell’impugnazione.

E’ l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che commina, infatti, la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen.

E, dunque, il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione - fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen. -, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa (v.

Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, cit.).

5. La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente pone con riferimento all’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del 2022 è fuori fuoco, poiché, come illustrato nel paragrafo precedente, la sanzione di inammissibilità non discende dalla norma censurata dal ricorrente, ma dal combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, 111- bis cod. proc. pen.; ne consegue che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione, sollevata da Sez. 1, n. 30075 del 01/07/2025, non è rilevante nel caso in esame, in cui, per il deposito dell’atto di impugnazione, è stato utilizzato un mezzo del tutto diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico) da quello prescritto.

Il caso è, anche, diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte e relativo all’ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 (questione sollevata da Sez. 1, n. 33741 del 9 ottobre 2025, e decisa dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 6565 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina).

In quel caso, si sollecitava un'interpretazione del dettato normativo che - in nome del principio del raggiungimento dello scopo - portasse a ritenere ammissibili impugnazioni trasmesse ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale della DGSIA, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverle, in un contesto nel quale il mezzo utilizzato (la posta elettronica certificata) era comunque quello previsto dall'ordinamento per il deposito di quell'atto.

Nel caso in esame, invece, come già chiarito, si versa in un'ipotesi affatto diversa, essendo stato usato un mezzo radicalmente diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico).

Del resto, le Sezioni Unite, nel chiarire che l’impugnazione possa considerarsi ammissibile solo nel caso di “continuità digitale”, vale a dire nel caso dell’inoltro in via telematica e nei termini da parte dell’indirizzo escluso a quello incluso, in modo che l’atto pervenga all’indirizzo corretto nei termini di legge e attraverso un percorso “interamente telematico”, ha escluso che verrebbe in considerazione il principio del “raggiungimento dello scopo”, fondato su norme non adattabili alla sanzione della inammissibilità, ma si tratterebbe piuttosto di conformità dell’iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio.

Né ancora coglie nel segno l’obiezione del contrasto della pronuncia impugnata con la giurisprudenza della CEDU, richiamandosi la pronuncia della Corte EDU, Sez.

I, 23/05/2024, Patricolo e altri c.

Italia, la quale, pur ritenendo legittimo l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, tuttavia, ritiene che un eccessivo formalismo nel valutare da parte dei giudici i requisiti formali del deposito degli atti di impugnazione, specie durante le fasi di transizione dal cartaceo al digitale, possa compromettere nella sostanza il diritto di accesso a un organo giurisdizionale tutelato dell'art. 6 CEDU.

Infatti, nel caso in esame, è il legislatore a prevedere espressamente, in modo chiaro, prevedibile e non sproporzionato, una causa di inammissibilità, adeguatamente pubblicizzata, legata alla esclusività della procedura del deposito telematico dell’atto di appello.

Né, infine, può sostenersi che la volontà di impugnazione e il pervenimento dell’impugnazione stessa al giudice chiamato ad esaminarla nel merito, con modalità diverse da quelle telematiche previste, determinino un’ipotesi di raggiungimento dello scopo, alla luce dei richiamati insegnamenti di Sezioni Unite, Messina; va ricordato, inoltre, quanto affermato sul punto da Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, cit., secondo cui «La riforma delle modalità di deposito degli atti, infatti, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali.

L'effettiva entrata in vigore del processo penale telematico rappresenta infatti uno degli obiettivi qualificanti - volti a favorire l'efficienza del processo penale nel suo complesso - perseguiti dal legislatore con la riforma del codice di rito (a partire dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, poi attuata con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022).

L'imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali è funzionale anche al perseguimento di tale obiettivo, sicché la nuova disciplina non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, considerato che le nuove modalità di deposito perseguono anche un obiettivo "di sistema".

Sicché è anche improprio il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo».

6. In conclusione, dal 01/01/2025 le modalità di presentazione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado sono esclusivamente costituite dal deposito telematico dell’atto di appello, cui consegue, in caso di ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 08 aprile 2015, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l’indicata ordinanza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 e al D.M. n. 206 del 2024, intervenuto sull’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, e sollevando questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Premette la difesa di aver trasmesso in data 25/07/2025 a mezzo PEC, all’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino, l’atto di appello avverso la sentenza n. 1555, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 08/04/2025, depositata in data 13/06/2025, ricevendo nella successiva data del 28/07/2025 una comunicazione inviata dal Tribunale di Torino, sempre a mezzo PEC, contenente un invito al deposito delle copie dell’atto di impugnazione o, in alternativa, al pagamento dei diritti tramite PAGOPA, provvedendo infine, nella stessa giornata del 28/07/2025, al deposito delle copie richieste dell’atto di impugnazione presso la Cancelleria dell’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino. In data 04/09/2025, la difesa, per maggiore cautela, depositava nuovamente l’atto di impugnazione tramite il portale delle impugnazioni penali, nel mese di luglio malfunzionante. La Corte di appello di Torino, con provvedimento del 15/10/2025, dichiarava inammissibile l’appello. Deduce, quindi, la difesa che l’indirizzo PEC ove è stato inviato l’atto di impugnazione rientra tra quelli forniti dal DGSIA e che la vicenda descritta è sovrapponibile a quella scrutinata dalla Corte di legittimità con l’ordinanza n. 30075 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale. Osserva, in particolare, che l’impugnazione avrebbe dovuto essere inviata tramite il portale degli atti penali, e non tramite PEC; nonostante tale irritualità, l’impugnazione è pervenuta al giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza, ovverosia la Corte di appello, essendo stata trasmessa per competenza dal Tribunale di Torino, cui era stata irregolarmente inviata. Ritiene, dunque, attesa l’impossibilità di interpretazioni correttive e conformi ai principi costituzionali, che si ponga la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, nonostante l’errore nella trasmissione telematica, il ricorso è pervenuto al giudice a quo prima della decorrenza dei termini per la sua presentazione. Deduce la rilevanza della questione, perchè la declaratoria di incostituzionalità della norma, nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità della impugnazione per il vizio formale o nella parte in cui non la esclude nei casi in cui l’impugnazione sia tempestivamente pervenuta nell’Ufficio del giudice a quo, consentirebbe la trasmissione dell’impugnazione alla Corte di appello per l’esame nel merito. Lamenta che il decreto ministeriale n. 206 del 27/12/2024 sarebbe stato emanato oltre il termine del 31/12/2023 previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 per i regolamenti riguardanti l’applicabilità del processo penale telematico, mentre il comma 6-ter dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 consentiva la possibilità di adottare dei decreti successivi solo ai fini della individuazione degli ulteriori atti per i quali era consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis, sicchè il D.M. n. 206 del 2024 non poteva riguardare la forma degli atti e, in generale, l’applicabilità del processo penale telematico, ma solo gli aspetti di cui al comma 6-ter dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022. Richiama la giurisprudenza della CEDU, secondo cui le tecnologie informatiche dovrebbero migliorare l’amministrazione della giustizia e facilitare l’accesso degli utenti ai Tribunali, non diminuire i diritti procedurali delle parti. Richiama, inoltre, giurisprudenza di legittimità, in particolare la pronuncia n. 18624 del 2025, secondo la quale, in assenza di una specifica sanzione, il deposito analogico non determina alcuna invalidità o inammissibilità, tanto che l’art. 87, comma 6-quater, d.lgs. n. 150 del 2022 permette un legittimo deposito analogico in situazioni non tassative, concretamente individuate dal singolo magistrato. Deduce, poi, la non manifesta infondatezza della questione, rilevando che, con l’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, è stata introdotta nell’ordinamento una disciplina che attribuisce una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell’atto rispetto alla sua correttezza sostanziale, facendo dipendere da un errore, di fatto sanato, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell’impugnazione una pronuncia di merito. Lamenta in proposito violazione del principio di cui all’art. 24 Cost., poiché l’art. 87, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022 impone la declaratoria di inammissibilità della impugnazione, escludendo l’applicazione del principio del favor impugnationis e non prevedendo l’applicabilità del principio di conservazione degli atti, qualora l’impugnazione sia pervenuta tempestivamente al giudice competente a riceverla. Lamenta inoltre la violazione del principio di cui all’art. 3 Cost., essendo irragionevole l’introduzione di una causa di inammissibilità per un vizio solo formale, che non pone dubbi circa la volontà del soggetto di proporre impugnazione al giudice competente, essendo l’indirizzo PEC, cui è stata inoltrata l’impugnazione, riferibile all’ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. La diversa qualificazione dell’impugnazione, proposta con un mezzo diverso da quello stabilito e diretta ad un giudice non competente a riceverla, costituisce invece un vizio sostanziale dell’atto, che non comporta la declaratoria di inammissibilità, perché l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. fa obbligo al giudice che ha erroneamente ricevuto l’atto di impugnazione di trasmetterlo al giudice competente in applicazione del principio del favor impugnationis. Se è vero che la norma di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 è stata dettata in attuazione del principio costituzionale del diritto ad una ragionevole durata del processo, ciò non può però giustificare l’introduzione di norme processuali che violino altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che la richiesta di trattazione in pubblica udienza del procedimento avanzata dal difensore di fiducia del ricorrente non è accoglibile trattandosi di procedura camerale non partecipata. 2. Il ricorso è infondato poiché l’atto di appello è stato proposto con modalità (deposito a mezzo pec) non consentite dalla normativa. 3. Giova preliminarmente, per la migliore comprensione della questione e l’adeguato apprezzamento delle censuremosse, riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico. 3.1. Ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione (e, dunque, anche l’atto di appello) è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111- bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3.2. L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, prevede, a sua volta, che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 3.3. Tuttavia, l’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5- quater, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico, ivi comprese quelle sul deposito telematico, prevedendo che dette disposizioni, tra cui appunto l’art. 111-bis cod. proc. pen., si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 87 (comma 1: regolamento riguardante le regole tecnicheriguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche; comma 3: regolamento con cui individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché con cui individuare i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione). Sino alla data indicata del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti continuava ad applicarsi, in materia di deposito dell’impugnazione, la disposizione di cui all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., precedentemente in vigore, che prevedeva la modalità di deposito in formato analogico dell’atto di impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato. 3.4. E’ stato quindi emanato il D.M. n. 217 del 29/12/2023, entrato in vigore il 14/01/2024, contenente le disposizioni regolamentari sopra citate, il quale, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. In particolare, l’art. 3, comma 1, ha previsto che, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba aver luogo con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen. negli uffici giudiziari della Procura della repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, del Tribunale ordinario limitatamente all’ufficio del G.I.P., della procura generale presso la Corte di appello limitatamente al procedimento di avocazione. L’art. 3, comma 2, d.lgs. cit. ha poi previsto che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, i difensori possano depositare atti, documenti e richieste con modalità telematiche negli uffici giudiziari della Corte di appello, del Tribunale ordinario, del giudice di pace, della Procura generale presso la Corte di appello, della Procura della repubblica presso il Tribunale, della Procura europea. L’art. 3, comma 7, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. L’art. 3, comma 8, d.lgs. cit. ha previsto che, sino al 31/12/2024, anche per i difensori, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2 e nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari possa aver luogo anche con modalità non telematiche, ad eccezione dei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen., nonché del procedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen. e della nomina, rinuncia o revoca del mandato di cui all’art. 107 cod. proc. pen. Infine, è rimasto consentito il deposito mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 per tutti i casi in cui il deposito possa aver luogo anche con modalità non telematiche. 3.5. E’ stato, poi, emanato il D.M. n. 206 del 27/12/2024, il cui articolo 1 ha incisivamente modificato l’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, nonché il D.M. 30 dicembre 2025, n. 206, che ha dettato ulteriori modifiche non rilevanti nel presente giudizio. In particolare, l'art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023, nella formulazione novellata, dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, il termine sopra indicato è fissato al 31/12/2025 (art. 3, comma 3, D.M. n. 217 del 2023), ad eccezione dei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali il termine sopra indicato è invece fissato al 31/03/2026 (art. 3, comma 3-ter, D.M. n. 217 del 2023). Per i procedimenti regolati dal libro VI, titoli I, III, IV, il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025 (art. 3, comma 4, D.M. n. 217/2023). Successivamente alle date indicate, gli atti potranno essere depositati presso il Tribunale ordinario esclusivamente con modalità telematiche. Il comma 5 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, poi, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis, entri in vigore a decorrere dal 01/01/2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le Corti di appello; per cui, presso le Corti di appello, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti, possibile con modalità "analogiche", cui è equiparato il deposito degli atti a mezzo posta elettronica certificata (l’art. 3, comma 9, D.M. n. 217/2023 prevede, infatti, che «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»). 3.6. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (anch'esso modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022). 4. Tanto premesso, è evidente, dunque, come la normativa sopra delineata imponga, a decorrere dal 01/01/2025, il deposito delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi su atti di appello presentati dai difensori degli imputati via pec o con modalità analogiche in epoca successiva al 01/01/2025, ha ripetutamente affermato l’inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, in corso di mass.; Sez. 4, n. 7238 del 15/01/2026, Germani, non mass.), chiarendo che, poiché l'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.), l’impugnazione andava proposta presso il Tribunale ed applicando le disposizioni in materia di deposito degli atti presso gli uffici del Tribunale, e non presso quelli di secondo grado. Conseguentemente, secondo l'art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 217 del 2023, a decorrere dal 01/01/2025, il deposito degli atti poteva avvenire esclusivamente con modalità di deposito telematico. Nel caso in esame, quindi, l'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino ed applicando le disposizioni previste in materia di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari di primo grado. L’ulteriore conseguenza è che la presentazione dell’atto di appello, che la difesa del ricorrente ha fatto mediante posta elettronica certificata, si è discostata dal modello legale che disciplina le modalità di deposito degli atti, discendendo l’inammissibilità dell’impugnazione. E’ l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che commina, infatti, la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen. E, dunque, il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione - fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen. -, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa (v. Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, cit.). 5. La questione di legittimità costituzionale che il ricorrente pone con riferimento all’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del 2022 è fuori fuoco, poiché, come illustrato nel paragrafo precedente, la sanzione di inammissibilità non discende dalla norma censurata dal ricorrente, ma dal combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, comma 1, 111- bis cod. proc. pen.; ne consegue che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione, sollevata da Sez. 1, n. 30075 del 01/07/2025, non è rilevante nel caso in esame, in cui, per il deposito dell’atto di impugnazione, è stato utilizzato un mezzo del tutto diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico) da quello prescritto. Il caso è, anche, diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte e relativo all’ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 (questione sollevata da Sez. 1, n. 33741 del 9 ottobre 2025, e decisa dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 6565 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina). In quel caso, si sollecitava un'interpretazione del dettato normativo che - in nome del principio del raggiungimento dello scopo - portasse a ritenere ammissibili impugnazioni trasmesse ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale della DGSIA, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverle, in un contesto nel quale il mezzo utilizzato (la posta elettronica certificata) era comunque quello previsto dall'ordinamento per il deposito di quell'atto. Nel caso in esame, invece, come già chiarito, si versa in un'ipotesi affatto diversa, essendo stato usato un mezzo radicalmente diverso (il deposito con modalità non telematiche, anziché il deposito telematico). Del resto, le Sezioni Unite, nel chiarire che l’impugnazione possa considerarsi ammissibile solo nel caso di “continuità digitale”, vale a dire nel caso dell’inoltro in via telematica e nei termini da parte dell’indirizzo escluso a quello incluso, in modo che l’atto pervenga all’indirizzo corretto nei termini di legge e attraverso un percorso “interamente telematico”, ha escluso che verrebbe in considerazione il principio del “raggiungimento dello scopo”, fondato su norme non adattabili alla sanzione della inammissibilità, ma si tratterebbe piuttosto di conformità dell’iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio. Né ancora coglie nel segno l’obiezione del contrasto della pronuncia impugnata con la giurisprudenza della CEDU, richiamandosi la pronuncia della Corte EDU, Sez. I, 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, la quale, pur ritenendo legittimo l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, tuttavia, ritiene che un eccessivo formalismo nel valutare da parte dei giudici i requisiti formali del deposito degli atti di impugnazione, specie durante le fasi di transizione dal cartaceo al digitale, possa compromettere nella sostanza il diritto di accesso a un organo giurisdizionale tutelato dell'art. 6 CEDU. Infatti, nel caso in esame, è il legislatore a prevedere espressamente, in modo chiaro, prevedibile e non sproporzionato, una causa di inammissibilità, adeguatamente pubblicizzata, legata alla esclusività della procedura del deposito telematico dell’atto di appello. Né, infine, può sostenersi che la volontà di impugnazione e il pervenimento dell’impugnazione stessa al giudice chiamato ad esaminarla nel merito, con modalità diverse da quelle telematiche previste, determinino un’ipotesi di raggiungimento dello scopo, alla luce dei richiamati insegnamenti di Sezioni Unite, Messina; va ricordato, inoltre, quanto affermato sul punto da Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, cit., secondo cui «La riforma delle modalità di deposito degli atti, infatti, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali. L'effettiva entrata in vigore del processo penale telematico rappresenta infatti uno degli obiettivi qualificanti - volti a favorire l'efficienza del processo penale nel suo complesso - perseguiti dal legislatore con la riforma del codice di rito (a partire dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, poi attuata con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022). L'imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali è funzionale anche al perseguimento di tale obiettivo, sicché la nuova disciplina non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, considerato che le nuove modalità di deposito perseguono anche un obiettivo "di sistema". Sicché è anche improprio il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo». 6. In conclusione, dal 01/01/2025 le modalità di presentazione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado sono esclusivamente costituite dal deposito telematico dell’atto di appello, cui consegue, in caso di ma
Sentenza Cassazione n. 09585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris