CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 01688/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità sono manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 del provvedimento impugnato). In ogni caso, le suddette doglianze sono del tutto generiche per indeterminatezza, perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.,c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent