CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 1973
Cassazione n. 28126/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANCONA il 10/11/1973 avverso la sentenza del 29/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i capi di imputazione non sarebbero sufficientemente determinati, non avendo il pubblico ministero sufficientemente specificato quali atti - tra quelli indicati nella contestazione - avessero fede privilegiata. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1'