CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 07569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23505/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], n. 45, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunti, presso il cui studio in Roma, via delle Milizie, n. 9, è elettivamente domiciliata; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA].P.A. -intimata- Avverso la sentenza n. 2039/2018 resa dalla Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 29/3/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Obbligazioni solidali dal lato passivo - Litisconsorzio processuale –Sopravvenuto difetto di legittimazione passiva -Interesse del coobbligato a proporre impugnazione – Sussistenza –Fondamento. 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le [OSCURATO:PERSONA] generali, onde ottenere la restituzione della caparra versata alla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di stipula del preliminare di compravendita di un appartamento facente parte di un fabbricato in costruzione, esponendo che il fabbricato era stato acquistato dal fondo Diaphora 1, gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], e concludendo per la condanna di quest’ultima, in solido con la compagnia di assicurazione che aveva prestato la garanzia fideiussoria prevista dalla legge sugli immobili in costruzione, alla restituzione della somma di € 62.500,00 e al risarcimento del danno patrimoniale. Il giudizio di primo grado, nel quali si costituirono sia la [OSCURATO:SOCIETA], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, sia la Compagnia, contestando il fondamento della pretesa, si concluse con sentenza n. 11384/2014, con la quale il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 62.500,00, oltre accessori. Impugnata la predetta sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., il giudizio di gravame, nel quale si costituìil Morelli, chiedendo ne il rigetto, si concluse con sentenza n. 2039/2018, pubblicata il 29 marzo 2018, con la quale, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, fu dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con condanna del Morelli al pagamento del le spese sostenute dalla predetta società nel primo grado del giudizio nella misura di 2/3, con compensazione del restante terzo, e delle spese del grado d’appello. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre è rimasta intimata la società [OSCURATO:PERSONA] generali s.p.a.. Considerato che: 1.Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 100 e 348-bis cod. proc. civ., per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che, per effetto della liquidazione, la gestione del fondo comune di investimento non era più attribuita all’odierna appellante, la quale, in seguito al provvedimento di LCA, non era più legittimata a stare in giudizio in nome e per conto del fondo Diaphora 1, senza considerare che la sentenza di primo grado era passata in giudicato relativamente alla condanna, in solido, della [OSCURATO:SOCIETA] e delle [OSCURATO:PERSONA] generali s.p.a. al pagamento della somma di euro 62.500,00 e che quest’ultima società vi aveva prontamente adempiuto ed era rimasta contumace in appello. Pertanto, la ricorrente, non essendo più esposta alla rivalsa della coobbligata, stante la contumacia di quest’ultima in appello, aveva perduto l’interesse al giudizio, non potendo derivare da esso alcuna utilità concreta. 2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e l’erronea e illogica dichiarazione di soccombenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito posto a suo carico la soccombenza, con conseguente sua condanna alle spese processuali, senza considerare che la pronuncia di rito sulla improcedibilità dell’azione per fatto sopravvenuto alla sua introduzione era inidonea a determinare la soccombenza in senso stretto, non generando alcun effetto sostanziale sulla pretesa dedotta in giudizio. Inoltre, avendo il ricorrente formulato istanza di separazione della domanda nei confronti della Raetia rispetto a quella rivolta nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] generali, la declaratoria di improcedibilità nei confronti della prima non era dipesa da fatto a lui imputabile, ma ad errato esercizio del potere giurisdizionale. Infine, il concetto di soccombenza prescinde dal risultato algebrico delle istanze accolte e rigettate, ma è condizionato dall’esito finale del processo, che, nel caso di specie, era stato favorevole per l’appellato, stante il passaggio in giudicato della pronuncia sulla risoluzione del contratto e la condanna nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] generali. 3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per l’erronea e illogica compensazione parziale delle spese processuali di primo grado poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito considerato il criterio della causalità, in virtù del quale la soccombenza risponde all’esigenza di ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attività processuali, cui sia stata costretta da fatto addebitabile al soggetto che abbia causato la lite (nella specie l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita), anche quando il procedimento non sia giunto a conclusione nei di lui confronti. Il ricorrente ha in merito osservato come l’impossibilità di considerarlo soccombente impediva di ritenerlo obbligato alla rifusione delle spese del giudizio per circostanze sopravvenute a sé sfavorevoli e indipendenti dalla sua volontà, posto che la liquidazione del Fondo gestito da [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe determinato l’irrecuperabilità della somma da lui versata in conto prezzo, se non vi fosse stata la contestuale domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] generali, anch’essa condannata al pagamento in suo favore. 4. Va, innanzitutto, rigettato il rilievo di inammissibilità del ricorso, sollevato dalla controricorrente, sul presupposto sia dell’asserita, insufficiente esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento della vicenda processuale e delle articolazioni ed argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, prospettate nella sentenza impugnata, in violazione dell’art. 366, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., sia della novità della questione contenuta nella prima censura, siccome non proposta nel primo grado del giudizio. Quanto al primo punto, deve, infatti, osservarsi come, pur dovendo il ricorso per cassazione essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva attraverso la selezione, a cura del ricorrente, dei profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, onde offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, e la successiva esposizione delle ragioni e delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ., l'inosservanza di tali doveri può, tuttavia, condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552 ), aspetti questi non sussistenti nella specie, avendo il ricorso chiarito sinteticamente le vicende processuali e i motivi della doglianza. Quanto al secondo punto, appare fin troppo evidente come la questione relativa al difetto di interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Roma non potesse certo essere proposta nel primo grado del giudizio, senza neppure attendere l’esito dello stesso. La censura è, tuttavia, infondata nel merito. Come si è detto, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., non avendo considerato che la società [OSCURATO:PERSONA] generali gli avesse corrisposto la somma di denaro liquidata con la sentenza di condanna emessa in primo grado, la quale, in seguito alla contumacia in appello della stessa società adempiente, era divenuta definitiva, sicché la società appellante nessuna utilità concreta poteva ritrarre dal gravame, non essendo la stessa più esposta alla rivalsa della [OSCURATO:PERSONA] generali s.p.a.. Orbene, l’assunto parte dal disposto di cui all’art. 1306 cod. civ., a mente del quale «la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido […], non ha effetto contro gli altri debitori […]» (primo comma) e «gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore […] (secondo comma). Il richiamo a tale disposizione è all’evidenza del tutto inconferente, atteso che, come chiarito da questa Corte, la regola dell’effetto espansivo della sentenza favorevole nei confronti del coobbligato solidale,da essa dettata, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla, mentre quelli che vi hanno partecipato sono chiamati a prendere direttamente posizione sulla questione, operando, in mancanza, le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass., Sez. 3 , 23/06/2015, n. 12919; Cass., Sez. 3, 30/9/2014, n. 20559). In sostanza, la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, co nsta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 cod. proc. civ., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (Cass., Sez. 2, 8/10/2018, n. 24728). Orbene, come sostenuto da questa Corte, al fine della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte e che, nei giudizi di impugnazione, si esprime nell'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, ricollegandosi, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass., Sez., L, 18/03/1999, n. 2494; Cass., Sez. L, 22/2/2000, n. 2022), e correlandosi, alla stregua dell’aspetto sostanziale e non formale, al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e alla sua idoneità a formare il giudicato (Cass., Sez. 3, 25/06/2003, n. 10134; Cass.,Sez. 1 , 15/02/2007, n. 3608; Cass., Sez. 3, 07/05/2009, n. 10486; Cass., Sez. 3, 29/05/2018 , n. 13395) e, corrispondentemente, all' "utilità concreta" che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Cass., Sez. 2 , 25/06/2010, n. 15353; Cass., Sez.2, 24/01/2019, n. 2057). Ebbene, posto che, nella specie, opera il principio secondo il quale la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma, essendo stata la società [OSCURATO:PERSONA] generali parte del giudizio di primo grado, appare evidente come la mancata impugnazione, da parte di quest’ultima, della sentenza emessa al suo esito non riverberi alcun effetto sull’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] all’impugnazione della medesima sentenza, stante l’autonomia delle due posizioni, atteso che anch’essa era stata destinataria, in solido, della stessa condanna e che pertanto, indipendentemente dalla condotta processuale della garante, non poteva sottrarsi al pagamento, quantomeno in via di regresso nei confronti di quest’ultima, se non ottenendo la caducazione di questa pronuncia, come in effetti accaduto. Ciò significa che correttamente i giudici d’appello hanno affermato che, «per effetto della liquidazione del Fondo comune di investimento, la gestione non è più attribuita all’odierna appellante, la quale, a seguito del provvedimento di LCA non è più legittimata a stare in giudizio in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] 1, ma agli organi deputati alla liquidazione del fondo stesso, ovvero ai commissari liquidatori», e dichiarato pertanto l’improcedibilità della domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], stante il venir meno dei suoi poteri gestori del fondo stesso, senza pronunciarsi in ordine a uninsussistente difetto di interesse all’appello di quest’ultima. Ne consegue l’infondatezza della censura. 5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parimenti infondati. Si osserva sul punto come il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., Sez. 3, 12/4/2018, n. 9064). Ciò significa che, essendo stata la sentenza di primo grado riformata, la Corte d’Appello aveva il potere di intervenire sulla regolamentazione delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di primo grado. Al riguardo, opera, peraltro, il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-5, 18/2/2020, n. 3977; Cass., Sez. 6-2, 18/2/2019, n. 4696). Orbene, nell’impugnata sentenza, si fa riferimento proprio alla sopravvenienza, in corso di giudizio, della situazione che ha dato luogo all’accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ossia l’intervenuta liquidazione coatta amministrativa del fondo Diaphora 1, che ha comportato il venir meno dei poteri di gestione in capo alla SGR, passati in capo agli organi deputati alla liquidazione, e l’esonero della medesima da qualsiasi responsabilità delle obbligazioni assunte per conto del Fondo stesso. Alla stregua di quanto detto, deve allora escludersi la violazione del principio della soccombenza lamentata dal ricorrente. 6. In conclusione, dichiarata l’infondatezza di entrambi i motivi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiar