CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 32861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2026, la Corte di appello di Roma confermavala decisione emessa il 10 giugno 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Roma, con laquale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena dianni 2 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di 4 distinti episodi delreato di cui all’art. 609 bis cod. pen. (capi A, B, C e D), rispetto ai quali venivariconosciuta l’attenuante della minore gravità; fatti commessi in XXXX tra il 12 eil 19 marzo 2024 in danno di 4 diverse persone offese.2 . A v v e r s o l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i a p p e l l o ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 62 bis e 81 cod. pen.in relazione al diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di secondogrado tenuto conto del fatto che l’imputato ha rivolto a tutte le persone offeseun’offerta risarcitoria, raggiungendo un pieno accordo transattivo con due diesse. Né alcun valore ostativo poteva assegnarsi alla mancata accettazionedell’offerta risarcitoria da parte della persona offesa XXXXXXXXXXXXXX, dovendotale rifiuto essere valutato esclusivamente rispetto al capo di imputazionerelativo alla predetta vittima e non anche rispetto alle altre fattispecie poste incontinuazione, stante il superamento della concezione unitaria del reatocontinuato.Con il secondo motivo, correlato al precedente, oggetto di doglianza è ildifetto assoluto di motivazione rispetto all’incensuratezza e alle disagiatecondizioni di vita dell ’ imputato, privo di documenti di soggiorno esemianalfabeta.2.1. Con memoria trasmessa il 29 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeRubeis, difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria delProcuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza dell’imputato inordine ai reati per cui si procede, occorre evidenziare che il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche risulta immune da censure. Sul punto,occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema dimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Èstato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02)che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsia prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entitàdel reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.1.1. In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che lamotivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generichepresenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo la Corte territorialeragionevolmente sottolineato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) il fattoche le condotte dell’imputato, per quanto certamente fugaci, si sono ripetute inun brevissimo arco temporale e hanno coinvolto più donne, due delle quali,XXXXXXXXXXXX (capo A) e XXXXXXXXXXXXXXXXX (capo D), peraltro in stato digravidanza. È stato inoltre stigmatizzato il comportamento dell’imputatosuccessivo ai fatti che ha reso necessario l’aggravamento della misura degliarresti domiciliari, mentre, quanto alle dichiarazioni ammissive rese dalricorrente, è stato evidenziato che le stesse sono intervenute solo a fronte di unquadro probatorio granitico, in ragione delle videoriprese delle telecamere chehanno immortalato le condotte contestate. Infine, rispetto al ristoro di mille euroofferto alle vittime, tema su cui si incentrano le critiche difensive, è statoprecisato dai giudici di appello, nell’ambito di una valutazione complessiva dellavicenda, che tale somma non è stata accettata dalla persona offesaXXXXXXXXXXXXXX (capo B), la quale si è costituita parte civile. Orbene, inpresenza di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni tutt’altro cheillogiche, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive, chesollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede,dovendosi ribadire che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali a imporre diversa conclusione del processo, sicché non sono consentitetutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Rv. 280747).2 . Ne consegue che i l r i co r so p ropos to ne l l ’ i n te resse d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione diritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.