CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 03481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7450/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma viale Parioli 54 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto n. 1041/2016 del Tribunale di Messina depositato il l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:SOCIETA], in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 cc. o, in subordine, in via chirografaria, del credito di € 200.000 a titolo di compenso per l’attività svolta quale componente del Consiglio di Amministrazione della società; la Coiro chiese, inoltre, l’ammissione al passivo per l’ulteriore credito di € 500, in privilegio professionale per la predisposizione del ricorso. 2.[OSCURATO:PERSONA] ammise il credito, in chirografo, limitatamente all’importo di € 135.000, quale compenso per la carica amministrativa rivestita e, nella misura di € 350, sempre in via chirografaria, il credito a titolo di spese e competenze per la presentazione della domanda di ammissione al passivo. 3.Sull’impugnazione proposta dal Fallimento, il Tribunale di Messina, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ha accolto il ricorso ed ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo. 4 I giudici dello stretto rilevavano che la delibera assembleare fondante l’istanza di ammissione del 29/6/2010 era stata sospesa dal Tribunale di Messina mentre la diversa delibera del 27/11/2010, evincibile dalla visura storica prodotta con la memoria difensiva, era stata menzionata solo nel giudizio di opposizione e, pertanto, costituendo allegazione e produzione nuova, non era ammissibile. 5 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 99 l.f. per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti con l’opposizione allo stato passivo non valendo per tale giudizio il divieto dettato in materia di ius novorum dall’art 345 cpc. 1.1 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla delibera del 17/11/2010 allegata in sede di costituzione nelgiudizio di opposizione. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 115 in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 cpc per non aver posto a base della sua decisione una prova non contestata costituita dalla delibera assembleare del 27/11/2010. 2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi. 2.1 Va fatta applicazione del consolidato principio in tema di opposizione allo stato passivo (estensibile anche al giudizio di impugnazione ex art 98 comma 3° l.fall.) secondo il quale la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l'opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della l. fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (cfr. Cass. 4952/2020, 21201/2017 , 4708/11 , 24028/10 e 19697/09). 2.2 Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere inammissibile l’allegazione e la produzione per la prima volta nel giudizio di impugnazione della delibera 27/11/2020. 3 In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione