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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06591/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24434/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresent a e dife nde -ricorrente - contro , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro -intimato - avverso la sentenza n. 6 11 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catania, depositatail 28 . 3 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su istanza dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione (allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), il Tribunale di Ragusa dichiarò il fallimentodi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di fallimento la società propose reclamo, ribadendo, tra l’altro, l’eccezione di difetto di legitimatio ad processumdella creditrice istante, per mancanza di potere di rappresentanza della persona fisica che aveva rilasciato la procura alle liti.

La C orte d’ A ppello di Catania rigettò il reclamo , con sentenza che venne tuttavia cassata –su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. – con ordinanza di questa Corte n. 6996/2019 , che rinviò il processo alla medesima corte territoriale.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Catania rigettò nuovamente il reclamo, ma anche questa decisione venne cassata con rinvio su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass. sentenza n. 29244/2021).

In esito al secondo giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Cataniaaccolse il reclamo e revocò il fallimento, condannando l’Agenzia delle Entrate - R iscossione al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio (procedimento davanti al Tribunale di Ragusa, tre procedimenti davanti alla corte d’appello e due giudizi per cassazione). [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della corte territoriale IPPARIS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Agenzia delle Entrate - Riscossione si è difesa con controricorso, mentre il fallimento, al quale il ricorso è stato notificato in persona del curatore ormai cessato,non ha svolto difese.

La ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Poiché l’impugnazione è proposta dalla parte vittoriosa all’esito del sofferto iter processuale , i motivi di ricorso riguardano esclusivamente la decisione sulle spese di lite.

Più precisamente, poiché la corte d’appello ha anche condannato l’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di liteper l’intero processo in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., i motivi di ricorso sono concentrati esclusivamente sulla liquidazione delle spese, che la ricorrente ritiene in adeguata e insufficiente.

2. Il primo motivo di ricorsodenuncia « violazione e falsa applicazione delle norme dettate dall’art. 91 c.p.c. e dal d.m. 10.3.2014, n. 55(ed oggi d.m. 8.3.2018, n. 37) per avere la corte d’appello ingiustificatamente liquidato le spese di tutti i gradi di giudizio in misura inferiore al minimo tabellare».

Il secondo motivo prospetta un «contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla misura della liquidazione delle spese di giudizio».

La ricorrente osserva che la corte territoriale, dopo avere dichiarato in motivazione l’intenzione di liquidare le spese «in base al d.m. 55/2014», avrebbe poi tradito tale premessa liquidando importi di molto inferiori ai minimi tabellari.

Il terzo motivo completa le censure prospettando la «violazione del principio di garanzia di pari trattamento fra le parti in causa e del principio di uguaglianza sostanziale dettato dalla Costituzione (art. 3 e 24)».

La ricorrente osserva che le spese sono state liquidate in suo favore in misura vistosamente inferiore rispetto alle liquidazioni in favore della creditrice nelle decisioni in cui questa era risultata provvisoriamente vittoriosa.

3. Il ricorso,nel suo complesso, è fondato nei termini di seguito precisati.

3.1. Il terzo motivo è privo di un effettivo contenuto, posto che il confronto con le liquidazioni delle spese di lite nelle precedenti sentenze della corte d’appello ha valore di mera suggestione.

Quelle sentenze sono state ormai cassate e l’eventuale diversità di trattamento rispetto ai criteri adottati in quelle sedinon potrebbe dare corpo ad un vizio di violazione di legge nella sentenza qui impugnata. 3.2.A parte questo, si deve concordare che le spese sono state liquida t e dalla corte territoriale in misura illegittima, perché inferiore ai minimi tabellari, anche se il «valore della causa» non è quello indicato dalla ricorrente , ovverosia pari al credito dichiarato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . nell’istanza per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].(€ 16.349.745; valore con riferimento al quale la ricorrente ritiene di avere diritto alla liquidazione di compensi complessivi pari a € 211.115).

3.2.1. Infatti, oggetto del processo prefallimentarenon è l’accertamento del credito di colui che propone l’istanza.

Tale credito risulta rilevante soltanto per la necessaria verifica della legittimazione attiva del soggetto richiedentee, anche a tal fine, è sufficiente un accertamento sommario e incidentale ( ex multis,Cass. nn. 4406/2025; 16853/2022; 5556/2022 ) .

Men che meno è oggetto del giudizio sulla dichiarazione di fallimento l’ammontare del credito d i chi propone l’istanza , trattandosi di accertare (non la specifica situazione nei confronti di quelcreditore, bensì) lo stato di insolvenza dell’imprenditore, il quale «si manifestacon inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 5 legge fall.).Anche il limite posto dall’art. 15, comma 9, legge fall. («Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila») non si misura con riferimento al diritto del creditore che agisce per la dichiarazione di fallimento, ma alla complessiva situazione debitoria dell’imprenditore.

Del resto, il procedimento prefallimentare può essere attivato anche dal pubblico ministero (art. 7 legge fall.; ma analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 38 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nel qual caso nemmeno ci sarebbe uncredito cui fare riferimento per la determinazione del «valore della causa».

In definitiva, risulta errato e fuorviante attribuire al processo prefallimentare – così come a lle successive fasi di impugnazione – un «valore della causa» corrispondente all’importo del credito vantato dal creditore istante (o dai creditori istanti).

3.2.2. Risulta , in proposito , appropriato tenere fermo l’insegnamentodelle Sezioni unite (sentenza n. 16300/2007), secondo cui il valore della causa nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento o la sua revoca è indeterminabile e tale va considerato al fine della liquidazione dei compensi spettanti ailegali ivi impegnat i nella difesa del le parti coinvolte .

Quantunque pronunciata con riguardo al regimevigente prima delle riforme che hanno profondamente modificato la legge fallimentaretra il 2005 e il 2007, e volta a confutare l’adozione di un parametro diverso da quell o qui proposto dalla ricorrente (si prospettava, in quella sede, di fare riferimento al valore dell’intero passivo fallimentare), la decisione delle Sezioni unite rimane attuale e condivisibile nel suo nucleo essenziale, ovverosia nel rilievo che «oggetto della pronuncia richiesta è la revoca del fallimento in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti e che, in particolare, l’insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare, né comporta giudizi quantitativi»(conf.

Cass. 16032/2008).

Né tale orientamento può ritenersi superato e smentito per il solo fatto che l’attuale « Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»(d.m.

Giustizia n. 55/2014) contiene una tabella (n. 20) specificamente dedicata ai «procedimenti per dichiarazione di fallimento», la quale distingue i c ompens i dovuti in ragione d e i consueti scaglioni di valore, a partire da quello relativo alle cause di valore inferiore o uguale a €

1.100. Infatti, la tabella può e deve essere interpretata alla luce del (e in coerenza con il)testo del regolamento , rispetto al quale svolge una funzione meramente attuativa.

Ebbene, l’art. 5, comma 6,del d.m. n. 55/2014 così dispone: « Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a €26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000».

In pratica , a seconda della diversa importanza o complessità della causa,si possono applicare i compensi previsti per le cause di valore da € 26.000 a € 52.000, oppurequelli per le cause di valore da € 52.000 a € 260.000 o ancora, eccezionalmente, da € 260.000 a € 520.000.

3.2.3. Ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., viene dunque affermato, in continuità con il citato precedente delle Sezioni unite, il seguente principio di diritto: «Al fine della liquidazione deicompensi spettanti ai difensori, il “procedimento per la dichiarazione di fallimento” (art. 15 legge fall.), così come quello sulreclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d’appello e sulsuccessivo ricorso per cassazione (art. 18 legge fall.), hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l’accertamento – positivo o negativo – dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; è invece a tal fine irrilevante l’ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l’istanza di fallimento».

3.2.4. Stabil ito che i processi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento sono di valore indeterminabile, occorre aggiungere che la citata tabella 20 allegata al d.m. n. 55/2014 deve essere applica ta soltanto a i «procedimenti per dichiarazione di fallimento», ovverosia al giudizio che si svolge davanti al tribunale per decideresull’istanza di fallimento.

Per quanto riguarda, invece, le fas i di impugnazione prevale la disciplinacontenuta nelle tabelle che si riferiscono ai giudizi che si svolgono davanti all’autorità giudiziaria superiore, ovverosia la tabella 12 per la corte d’appello (come ora esplicitato nell’art. 4, comma 10-sexies, del d.m. n. 55/2014, comma introdotto dal d.m. n.147/2022) e la tabella 13 per la C orte di C assazione .

Ciò sempre avendo riguardo ai soli tre scaglioni cui il d.m. n. 55/2014 limita le oscillazioni dei compensi per le cause di valore indeterminabile.

3.2.5. P e r completare lo strumentario occorrente per giudicare sulla fondatezza della censura mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, si devonoricordare altri due principi già altrove affermati da questa Corte.

Da un lato, vanno affermate l’inderogabilit à dei minimi tabellari e la sindacabilità dell’eventuale violazione dei minimi quale violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. n. 14146/2025, alla cui motivazione si rinvia, anche per quanto riguarda la rilevanza, a tal fine, della modifica al d.m. n. 55/2014 introdotta con il d.m. n. 37/2018 e la compatibilità dei minimi vincolanti con la normativa eurounitaria); dall’altro lato, si deve considerare che la Corte d’Appello di Catania, liquidando le s pese per tutti i gradi di giudizio nel marzo del 2022, doveva applicare il d.m. n. 55/2014 nel testo in quel momento vigente, ovverosia come già modificato dal d.m. n. 37/2018, ma non ancora dal d.m. n. 147/2022(Cass. n. 19989/2021).

4. Ebbene, la corte territoriale, senza alcuna motivazione sui criteri adottati, ha liquidato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in € 2.000per il procedimento davanti al tribunale, in € 3.000 per ciascun giudizio davanti alla corte d’appello e in € 2.500 per ciascuno dei precedenti giudizi davanti alla Corte di Cassazione.

Soltanto per il primo procedimento è stato rispettato il minimo obbligatorio, posto che la tabella 20, nel testo allora vigente, prevedeva un compenso medio di € 1.400 per le cause di valore tra € 26.000 ed €

52.000. Per i giudizi di pari valore davanti alle corti d’appello, il compenso minimo garantito, sommando le varie fasie tenendo conto delle riduzioni consentite dall’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, era pari a € 5.338 e, per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione,era pari a € 2.626.

5. Alla constatazione della violazione dei minimi tabellari consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) , apparendo altresì q u antomai opportuno evitare un terzo rinvio del processo alla corte territoriale.

Si procede pertanto alla liquidazione delle spese per l’intero processo, avuto riguardo ai parametri attualmente vigenti (dopo il d.m. n. 147/2022, in forza del principio sopra ricordato: Cass. n. 19989/2021 cit.).

Quanto al procedimento davanti al Tribunale di Ragusa, viene ribadita la quantificazione dei compensiin € 2.000, tuttora compatibile con il minimo garantito dalla tabella 20 sulle cause di valore da € 52.000 a 260.000(valore indeterminabile medio).

Per ciascun giudizio davanti alla Corte d’Appello di Catania, viene liquidato l’importo di €8.000, ritenuto congruo e superiore al minimo obbligatorio per le cause di valore indeterminabile medio.

Per ciascuno dei precedenti giudizi davanti a questa Corte di Cassazione viene liquidato l’importo di € 7.500, anch’esso ritenuto congruo e superiore al minimo prescritto le cause di valore indeterminabile medio.

In totale, spettano alla ricorrente compensi per €41.000, cui vanno aggiunti i rimborsi dei contributi unificati, le spese generali al 15% e gli accessori di leggenon detraibili.

6. Rimangono da regolare e da liquidare le spese del presente giudizio di legittimità, il cui oggetto è limitato a lla decisione sulle spese di lite dei gradi precedenti,sicché il valore è quello risultante dalla liquidazione appena operata, contenuto entro il limite di €

52.000. Si ritiene congruo e legittimo l’importo di € 4.000, per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali al 15% e agli accessori di legge non detraibili.

P.Q.M La Corte: accoglieil ricorsonei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte impugnata (ovverosia limitatamente alla liquidazione delle spese di lite) e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossioneal pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di literelative all’intero processo, liquidate compl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24434/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresent a e dife nde -ricorrente - contro , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro -intimato - avverso la sentenza n. 6 11 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catania, depositatail 28 . 3 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su istanza dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione (allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), il Tribunale di Ragusa dichiarò il fallimentodi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di fallimento la società propose reclamo, ribadendo, tra l’altro, l’eccezione di difetto di legitimatio ad processumdella creditrice istante, per mancanza di potere di rappresentanza della persona fisica che aveva rilasciato la procura alle liti. La C orte d’ A ppello di Catania rigettò il reclamo , con sentenza che venne tuttavia cassata –su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. – con ordinanza di questa Corte n. 6996/2019 , che rinviò il processo alla medesima corte territoriale. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Catania rigettò nuovamente il reclamo, ma anche questa decisione venne cassata con rinvio su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass. sentenza n. 29244/2021). In esito al secondo giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Cataniaaccolse il reclamo e revocò il fallimento, condannando l’Agenzia delle Entrate - R iscossione al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio (procedimento davanti al Tribunale di Ragusa, tre procedimenti davanti alla corte d’appello e due giudizi per cassazione). [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della corte territoriale IPPARIS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Agenzia delle Entrate - Riscossione si è difesa con controricorso, mentre il fallimento, al quale il ricorso è stato notificato in persona del curatore ormai cessato,non ha svolto difese. La ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Poiché l’impugnazione è proposta dalla parte vittoriosa all’esito del sofferto iter processuale , i motivi di ricorso riguardano esclusivamente la decisione sulle spese di lite. Più precisamente, poiché la corte d’appello ha anche condannato l’Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di liteper l’intero processo in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., i motivi di ricorso sono concentrati esclusivamente sulla liquidazione delle spese, che la ricorrente ritiene in adeguata e insufficiente. 2. Il primo motivo di ricorsodenuncia « violazione e falsa applicazione delle norme dettate dall’art. 91 c.p.c. e dal d.m. 10.3.2014, n. 55(ed oggi d.m. 8.3.2018, n. 37) per avere la corte d’appello ingiustificatamente liquidato le spese di tutti i gradi di giudizio in misura inferiore al minimo tabellare». Il secondo motivo prospetta un «contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla misura della liquidazione delle spese di giudizio». La ricorrente osserva che la corte territoriale, dopo avere dichiarato in motivazione l’intenzione di liquidare le spese «in base al d.m. 55/2014», avrebbe poi tradito tale premessa liquidando importi di molto inferiori ai minimi tabellari. Il terzo motivo completa le censure prospettando la «violazione del principio di garanzia di pari trattamento fra le parti in causa e del principio di uguaglianza sostanziale dettato dalla Costituzione (art. 3 e 24)». La ricorrente osserva che le spese sono state liquidate in suo favore in misura vistosamente inferiore rispetto alle liquidazioni in favore della creditrice nelle decisioni in cui questa era risultata provvisoriamente vittoriosa. 3. Il ricorso,nel suo complesso, è fondato nei termini di seguito precisati. 3.1. Il terzo motivo è privo di un effettivo contenuto, posto che il confronto con le liquidazioni delle spese di lite nelle precedenti sentenze della corte d’appello ha valore di mera suggestione. Quelle sentenze sono state ormai cassate e l’eventuale diversità di trattamento rispetto ai criteri adottati in quelle sedinon potrebbe dare corpo ad un vizio di violazione di legge nella sentenza qui impugnata. 3.2.A parte questo, si deve concordare che le spese sono state liquida t e dalla corte territoriale in misura illegittima, perché inferiore ai minimi tabellari, anche se il «valore della causa» non è quello indicato dalla ricorrente , ovverosia pari al credito dichiarato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . nell’istanza per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].(€ 16.349.745; valore con riferimento al quale la ricorrente ritiene di avere diritto alla liquidazione di compensi complessivi pari a € 211.115). 3.2.1. Infatti, oggetto del processo prefallimentarenon è l’accertamento del credito di colui che propone l’istanza. Tale credito risulta rilevante soltanto per la necessaria verifica della legittimazione attiva del soggetto richiedentee, anche a tal fine, è sufficiente un accertamento sommario e incidentale ( ex multis,Cass. nn. 4406/2025; 16853/2022; 5556/2022 ) . Men che meno è oggetto del giudizio sulla dichiarazione di fallimento l’ammontare del credito d i chi propone l’istanza , trattandosi di accertare (non la specifica situazione nei confronti di quelcreditore, bensì) lo stato di insolvenza dell’imprenditore, il quale «si manifestacon inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 5 legge fall.).Anche il limite posto dall’art. 15, comma 9, legge fall. («Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila») non si misura con riferimento al diritto del creditore che agisce per la dichiarazione di fallimento, ma alla complessiva situazione debitoria dell’imprenditore. Del resto, il procedimento prefallimentare può essere attivato anche dal pubblico ministero (art. 7 legge fall.; ma analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 38 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nel qual caso nemmeno ci sarebbe uncredito cui fare riferimento per la determinazione del «valore della causa». In definitiva, risulta errato e fuorviante attribuire al processo prefallimentare – così come a lle successive fasi di impugnazione – un «valore della causa» corrispondente all’importo del credito vantato dal creditore istante (o dai creditori istanti). 3.2.2. Risulta , in proposito , appropriato tenere fermo l’insegnamentodelle Sezioni unite (sentenza n. 16300/2007), secondo cui il valore della causa nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento o la sua revoca è indeterminabile e tale va considerato al fine della liquidazione dei compensi spettanti ailegali ivi impegnat i nella difesa del le parti coinvolte . Quantunque pronunciata con riguardo al regimevigente prima delle riforme che hanno profondamente modificato la legge fallimentaretra il 2005 e il 2007, e volta a confutare l’adozione di un parametro diverso da quell o qui proposto dalla ricorrente (si prospettava, in quella sede, di fare riferimento al valore dell’intero passivo fallimentare), la decisione delle Sezioni unite rimane attuale e condivisibile nel suo nucleo essenziale, ovverosia nel rilievo che «oggetto della pronuncia richiesta è la revoca del fallimento in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti e che, in particolare, l’insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare, né comporta giudizi quantitativi»(conf. Cass. 16032/2008). Né tale orientamento può ritenersi superato e smentito per il solo fatto che l’attuale « Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»(d.m. Giustizia n. 55/2014) contiene una tabella (n. 20) specificamente dedicata ai «procedimenti per dichiarazione di fallimento», la quale distingue i c ompens i dovuti in ragione d e i consueti scaglioni di valore, a partire da quello relativo alle cause di valore inferiore o uguale a € 1.100. Infatti, la tabella può e deve essere interpretata alla luce del (e in coerenza con il)testo del regolamento , rispetto al quale svolge una funzione meramente attuativa. Ebbene, l’art. 5, comma 6,del d.m. n. 55/2014 così dispone: « Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a €26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a € 520.000». In pratica , a seconda della diversa importanza o complessità della causa,si possono applicare i compensi previsti per le cause di valore da € 26.000 a € 52.000, oppurequelli per le cause di valore da € 52.000 a € 260.000 o ancora, eccezionalmente, da € 260.000 a € 520.000. 3.2.3. Ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., viene dunque affermato, in continuità con il citato precedente delle Sezioni unite, il seguente principio di diritto: «Al fine della liquidazione deicompensi spettanti ai difensori, il “procedimento per la dichiarazione di fallimento” (art. 15 legge fall.), così come quello sulreclamo contro la relativa decisione davanti alla corte d’appello e sulsuccessivo ricorso per cassazione (art. 18 legge fall.), hanno valore indeterminabile, avendo ad oggetto l’accertamento – positivo o negativo – dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; è invece a tal fine irrilevante l’ammontare del credito vantato dal soggetto che propone l’istanza di fallimento». 3.2.4. Stabil ito che i processi aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento sono di valore indeterminabile, occorre aggiungere che la citata tabella 20 allegata al d.m. n. 55/2014 deve essere applica ta soltanto a i «procedimenti per dichiarazione di fallimento», ovverosia al giudizio che si svolge davanti al tribunale per decideresull’istanza di fallimento. Per quanto riguarda, invece, le fas i di impugnazione prevale la disciplinacontenuta nelle tabelle che si riferiscono ai giudizi che si svolgono davanti all’autorità giudiziaria superiore, ovverosia la tabella 12 per la corte d’appello (come ora esplicitato nell’art. 4, comma 10-sexies, del d.m. n. 55/2014, comma introdotto dal d.m. n.147/2022) e la tabella 13 per la C orte di C assazione . Ciò sempre avendo riguardo ai soli tre scaglioni cui il d.m. n. 55/2014 limita le oscillazioni dei compensi per le cause di valore indeterminabile. 3.2.5. P e r completare lo strumentario occorrente per giudicare sulla fondatezza della censura mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, si devonoricordare altri due principi già altrove affermati da questa Corte. Da un lato, vanno affermate l’inderogabilit à dei minimi tabellari e la sindacabilità dell’eventuale violazione dei minimi quale violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. n. 14146/2025, alla cui motivazione si rinvia, anche per quanto riguarda la rilevanza, a tal fine, della modifica al d.m. n. 55/2014 introdotta con il d.m. n. 37/2018 e la compatibilità dei minimi vincolanti con la normativa eurounitaria); dall’altro lato, si deve considerare che la Corte d’Appello di Catania, liquidando le s pese per tutti i gradi di giudizio nel marzo del 2022, doveva applicare il d.m. n. 55/2014 nel testo in quel momento vigente, ovverosia come già modificato dal d.m. n. 37/2018, ma non ancora dal d.m. n. 147/2022(Cass. n. 19989/2021). 4. Ebbene, la corte territoriale, senza alcuna motivazione sui criteri adottati, ha liquidato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in € 2.000per il procedimento davanti al tribunale, in € 3.000 per ciascun giudizio davanti alla corte d’appello e in € 2.500 per ciascuno dei precedenti giudizi davanti alla Corte di Cassazione. Soltanto per il primo procedimento è stato rispettato il minimo obbligatorio, posto che la tabella 20, nel testo allora vigente, prevedeva un compenso medio di € 1.400 per le cause di valore tra € 26.000 ed € 52.000. Per i giudizi di pari valore davanti alle corti d’appello, il compenso minimo garantito, sommando le varie fasie tenendo conto delle riduzioni consentite dall’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, era pari a € 5.338 e, per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione,era pari a € 2.626. 5. Alla constatazione della violazione dei minimi tabellari consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) , apparendo altresì q u antomai opportuno evitare un terzo rinvio del processo alla corte territoriale. Si procede pertanto alla liquidazione delle spese per l’intero processo, avuto riguardo ai parametri attualmente vigenti (dopo il d.m. n. 147/2022, in forza del principio sopra ricordato: Cass. n. 19989/2021 cit.). Quanto al procedimento davanti al Tribunale di Ragusa, viene ribadita la quantificazione dei compensiin € 2.000, tuttora compatibile con il minimo garantito dalla tabella 20 sulle cause di valore da € 52.000 a 260.000(valore indeterminabile medio). Per ciascun giudizio davanti alla Corte d’Appello di Catania, viene liquidato l’importo di €8.000, ritenuto congruo e superiore al minimo obbligatorio per le cause di valore indeterminabile medio. Per ciascuno dei precedenti giudizi davanti a questa Corte di Cassazione viene liquidato l’importo di € 7.500, anch’esso ritenuto congruo e superiore al minimo prescritto le cause di valore indeterminabile medio. In totale, spettano alla ricorrente compensi per €41.000, cui vanno aggiunti i rimborsi dei contributi unificati, le spese generali al 15% e gli accessori di leggenon detraibili. 6. Rimangono da regolare e da liquidare le spese del presente giudizio di legittimità, il cui oggetto è limitato a lla decisione sulle spese di lite dei gradi precedenti,sicché il valore è quello risultante dalla liquidazione appena operata, contenuto entro il limite di € 52.000. Si ritiene congruo e legittimo l’importo di € 4.000, per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali al 15% e agli accessori di legge non detraibili. P.Q.M La Corte: accoglieil ricorsonei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte impugnata (ovverosia limitatamente alla liquidazione delle spese di lite) e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossioneal pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di literelative all’intero processo, liquidate compl
Sentenza Cassazione n. 06591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris