Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19679/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 43121/23 - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, quanto a tale profilo - con cui si lamenta l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essere stata la condotta del ricorrente solo genericamente minacciosa e non diretta ad impedire alcun atto d'ufficio - la Corte d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha ritenuto integrato il reato essendo stato accertato che la condotta del ricorrente era consistita in minacce dirette ad impedire lo svolgimento dell'attività di sequestro dell'autoveicolo da parte dei pubblici ufficiali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 43121/23 - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che, quanto a tale profilo - con cui si lamenta l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essere stata la condotta del ricorrente solo genericamente minacciosa e non diretta ad impedire alcun atto d'ufficio - la Corte d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha ritenuto integrato il reato essendo stato accertato che la condotta del ricorrente era consistita in minacce dirette ad impedire lo svolgimento dell'attività di sequestro dell'autoveicolo da parte dei pubblici ufficiali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile
Sentenza Cassazione n. 19679/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris