CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T R.G. 32463/2022 Preso atto della memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, depositata al di fuori del termine di legge; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di minaccia aggravata. Considerato che i primi quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente avendo quale comune oggetto l'estraneità della Guida ai fatti contestati, articolano doglianze in punto di fatto e generiche, in quanto affidate a meri enunciati vaghi o apodittici e, comunque, versati in fatto, senza la formulazione di censure che rientrino nel novero di quelle consentite ex art. 606 cod. proc. pen; d'altronde si è in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale Considerato che il quinto motivo di ricorso, il quale lamenta l'entità della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico, in quanto si limita a dolersi del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti, ma senza articolare alcuna critica specifica al costrutto della decisione avversata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]