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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46154/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consenl:ito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro essuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consenl:ito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro essuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris