CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 12328/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 35395/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANA' GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (VA), via Galilei n.1 , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E F.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi MILANO, depositata il 1° OTTOBRE 2018; Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Varese respingeva e dichiarava inammissibili rispettivamentele domande proposte ex art t. 1669 e 2043 codice civile dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i quali all'esito di un accertamento tecnico preventivo avevano chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] N ordcostruzione srl ( venditrice ) e impresa edile [OSCURATO:PERSONA] snc ( costruttr ice ) al risarcimento dei danni derivanti dalle copiose infiltrazioni ai piani terra ed interrato. 2. Il T ribunale di Varese rigettava la domanda , in quanto riteneva spirato il termine di prescrizione annuale previsto dall'articolo 1669 c.c. e considera va domanda nuova e , quindi , inammissibile quella risarcitoria proposta ai sensi dell'articolo 2043 c.c.nella memoria ex articolo 183, s esto comma , c.p.c. Secondo il giudice di primo grado, infatti, tale domanda comportava l’accertamento de ll'elemento soggettivo dell'illecito e quindi un inammissibile ampliamento del thema decidendum. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] snc resistevano all’appello. 5. La Corte d'Appello accoglieva il gravame e condannava le società appellate in solido al pagamento della somma di euro 16.045 a favore dei coniugiTenti e dello stesso importo a favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese processuali e di atp. Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 In particolare, s econdo il giudice del gravame , l 'appello sul punto era fondato, in quanto la domanda ex articolo 1669 c.c. integrava un’ ipotesi di responsabili tà extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto di cui all'articolo 2043 codice civilee, dunque, non comportava nulla di nuovo o di diverso rispetto all'atto introduttivo se non l’argomentazione secondo cui l'azione poteva anche tranquillamente ricondursi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale Non vi era stato alcun ampliamento del thema decidendum e dunque la domanda come formulata con la memoria ex articolo 183, comma 6 , c.p.c. era ammissibile. C iò premesso dove va affrontarsi il merito della lite. Secondo la Corte l a domanda era fondata sulla scorta degli accertamenti peritali effettuati dall'ingegner Federiconi che si era avvalso anche di una ricerca Geoclimatica e dei verbali dei vigili del fuoco di Varese . I l consulente aveva concluso che la ridotta pendenza delle falde di copertura la notevole porosità delle tegole e la mancanza di posa di un telo di tenuta d'acqua ed impermeabilizzante avevanocausato l'infiltrazione di acqua all'interno delle unità immobiliari degli appellanti e che dunque le infiltrazioni erano da attribuire ad una non corretta progettazione e direzione dei lavori e successiva realizzazione della copertura delle due unità immobiliari. Riguardo al quantum del risarcimento i costi necessari al ripristino degli immobili e dell'illuminazione dei danni dovevano calcolarsi nella somma di euro 3150 per l'imbiancatura ed euro 12.895 per la sistemazione del tetto per ciascuno degli immobili. Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 6. [OSCURATO:PERSONA] S ilipigni e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci dell'area nord costruzionihanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza. 7. Le parti intimate non si sono costituite. 8. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli articoli 1669 2043 CE degli articoli 183 189 c pc. La censura attiene all’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta solo con la memoria ex articolo 183c.p.c.. Peraltro , oltre a d essere nuova , la suddetta domanda era anche del tutto generica non contenendo alcuna contestazione concreta della colpa o del dolo della società ricorrente. Pertanto, secondo i ricorrenti, gli attori avevano proposto solo la domanda ex articolo 1669 c.c. e rispetto a tale domanda era decorsoil termine decadenziale. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : vizio del procedimento in senso stretto sotto il profilo della partecipazione dei soggetti al processo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 106,107, 167, 269, 27 0 e 2 72 c.p.c. . La censura attienealla mancata autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori geometra [OSCURATO:PERSONA] grave lesione del diritto di difesa della società [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto di essere tenuta indenne da ogni possibile conseguenza negativa del giudizio di merito in cui era stata chiamata. Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Deve premettersi che la legittimazione all'impugnazione compete, di regola, ai soggetti che hanno partecipato al precedente grado o alla precedente fase di giudizio. Ne consegue che il soggetto che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte in forza di un rapporto successorio deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova di detta successione nel rapporto processuale pregresso (Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006, Rv. 587815 -01). Nella specie il giudizio di merito si è svolto tra gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] nord [OSCURATO:SOCIETA] (convenuta in qualità di venditrice) e l’impresa [OSCURATO:PERSONA] in qualità di costruttrice. La Corte d ’Appello di Milano ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. formulata dagli attori con la memoria ex articolo 183 , comma 6 , c.p.c. in quanto l’originaria domanda ex art. 1669 c.c. era anch’essa una domanda di responsabilità extracontrattuale , anche se con carattere di specialità rispetto al disposto di cui all'articolo 2043 c. c. e dunque ha ritenuto che non vi fosse stato alcun ampliamento del thema decidendum. Nel merito ha condannato le società convenute in solido tra loro al pagamento della somma di euro 16.045in favore degli attori. 3.2 Ciò premesso deve osservarsi che il presente ricorso è proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci della società a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] dal registro delle imprese. Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 In propositodeve rilevarsi che l ’ex socio che agisca a tutela di un rapporto obbligatorio sorto in capo ad una società di capitali cancellata dal registro delle impresedeve allegare espressamente di aver avuto in sede di liquidazione della società beni rispetto ai quali può essere chiamato a rispondere enon può limitarsi ad agire in giudizio nella semplice qualità di socio della società, non implicando tale qualità necessariamente una successione nei rapporti debitori. Infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma ormai pacificamente che, dopo lariforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, incaso di estinzione della società, di capitali o di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica unfenomeno di tipo successorio per il quale l’ obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione. L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza sono tutte circostanze nel caso di specie non provate e neppure allegate e costituiscono il necessario presupposto della assunzione, in capo all’ex socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Sez.1, Sent . n. 15474 del 2017; Sez. 5 , Sent n. 2444 del 2017). I ricorrenti , si limitano a qualificarsi successori universali ex art. 110 c.p.c. in quanto ex soci della [OSCURATO:PERSONA] srl e affermano che il processo deve essere da loro proseguito ma, come si è detto, trattandosi di società di capitali, poiché rispondono delle obbligazioni della società cancellata dal registro delle impresesolo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, avrebbero dovuto allegare a sostegno della propria legittimazione processuale Ric. 2018n. 35395sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 di essere chiamati a rispondere nei limiti di quanto ricevuto, non essendo sufficiente la sola dichiarata qualità di ex-socio non necessariamente implicante una responsabilità rispetto ai debiti sociali. Infatti il socio, a differenza, dell'erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l'eredità intra vires, con beneficio d'inventario, non è, in quanto tale, un successore universale della società, ma lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione e solo in tal caso può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società (Cass., 16 maggio 2012, n. 7676, in motivazione). 4. Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bi