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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 29551/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/1982Sara [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mario [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Luca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 12 maggio 2026 con cui il Tribunale di Brescia ha accoltol’appello proposto dal Pubblico ministero avverso il decreto con cui il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 6 marzo 2026, avevarigettato la richiesta di sequestro preventivo di due immobili ritenuti pertinentiai reati di truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazionedegli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.Il Tribunale, ritenendo ammissibile l’appello del Pubblico Ministero e diconseguenza disponendo il sequestro preventivo degli immobili in questione,avrebbe violato il giudicato cautelare in quanto la nuova istanza avanzatadall’organo inquirente sarebbe priva di elementi indiziari sopravvenuti tali damodificare il quadro indiziario posto a fondamento del decreto di rigetto emessodal giudice per le indagini preliminari.È stato, in particolare, rimarcato come l’unico elemento ritenuto innovativo daigiudici dell’appello costituisca un apporto dichiarativo del tutto inidoneo arendere necessaria una rivalutazione del precedente provvedimento di rigetto.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione con riguardoalla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui al capo D).Gli elementi posti a fondamento delle decisioni del Tribunale non fornirebberoelementi indiziari sufficienti a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nellecondotte delittuose ipotizzate; la motivazione non individuerebbe né qualeapporto causale abbia fornito il [OSCURATO:PERSONA] né la consapevole partecipazionedello stesso al disegno criminoso oggetto di indagine.I giudici dell’appello, limitandosi ad asserzioni apodittiche e stereotipate, non sisarebbero, peraltro, confrontati con le affermazioni con cui il giudice per leindagini preliminari aveva escluso la sussistenza di artifici e raggiri ed accertatola natura strettamente civilistica della vicenda.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, eccepisce violazione degli artt.125, 321 cod. proc. pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.La motivazione, limitandosi a richiamare in termini generici l’esigenza di impedirel’aggravamento delle conseguenze del reato, sarebbe carente in ordineall’attualità e concretezza del pericolo di dispersione dei beni immobili sottopostia vincolo reale.

Inoltre, i giudici di appello avrebbe ignorato che le esigenze ditutela potevano essere adeguatamente affrontate medianti azioni civilistiche dinatura restitutoria e risarcitoria.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo diricorso, la violazione dell’art. 325 cod. proc. pen.I ricorrenti sostengono che la nuova richiesta cautelare formulata dall’organorequirente non era sorretta da elementi indiziari sopravvenuti idonei a modificareil quadro fattuale posto a fondamento del precedente provvedimento di rigettodella richiesta di sequestro preventivo con conseguente violazione del giudicatocautelare.L’unico elemento ritenuto innovativo dal Tribunale (le dichiarazioni rese dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe del tutto inidoneo a giustificare una rivalutazionedel precedente provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari inquanto le limitate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero carattere marginale eincompatibile con il quadro accusatorio.6.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delfumus commissi delicti con riferimento al reato di cui al capo A).Il Tribunale, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia dimotivazione rafforzata, si sarebbe limitato ad affermazioni apodittiche, senzaconfrontarsi con le argomentazioni con le quali il giudice per le indaginipreliminari aveva escluso la configurabilità di artifici e raggiri, qualificando lavicenda come avente natura esclusivamente civilistica, con conseguenteapparenza della motivazione.7.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano - con riferimento al reato di cui alcapo A) - violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e dell’art. 648-ter.1 cod. pen.Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’inserimento degli immobilisottoposti a sequestro tra i beni di pertinenza della società Sa.Lu. srlcostituirebbe condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato diautoriciclaggio, senza tenere conto che proprio tale trasferimento costituirebbe ilmomento genetico del reato presupposto di truffa di cui al capo A) nonché delfatto che tale compravendita è stata effettuata con modalità idoneeall’identificazione della provenienza dei beni alienati così come la successivavendita degli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA]8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo, eccepisconoviolazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazionein ordine alla sussistenza del periculum in mora.L’ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare, in termini del tutto generici,che le modalità di esecuzione delle condotte delittuose rendevano necessarioimpedire l’aggravamento delle conseguenze del reato mediante il sequestro deidue immobili, senza esplicitare le ragioni dalle quali desumere l’attualità e laconcretezza del pericolo di dispersione dei beni assoggettati alla misura reale.La difesa sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare comela tutela delle ragioni della persona offesa avrebbe potuto essere assicuratadella domanda giudiziale.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di impugnazione, deduconoviolazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conriguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.9.1.

La difesa deduce, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe violato il principiodel giudicato cautelare.Invero, la nuova richiesta di applicazione della misura reale sarebbe stataformulata in assenza di elementi indiziari sopravvenuti idonei a modificare ilquadro fattuale posto a fondamento del precedente decreto con il quale il giudiceper le indagini preliminari aveva rigettato l’originaria istanza di sequestropreventivo.In particolare, la difesa evidenzia come l’unico elemento ritenuto innovativo dalgiudice dell’impugnazione (le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) nonpresenterebbe alcun effettivo carattere di novità, risultando inidoneo agiustificare una rinnovata valutazione del compendio indiziario già scrutinato dalgiudice per le indagini preliminari.I ricorrenti sottolineano, inoltre, che il Pubblico ministero aveva già nella suadisponibilità l’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 febbraio 2025 entro iltermine utile per proporre appello avverso il decreto di rigetto della richiesta disequestro; di conseguenza, l’organo requirente avrebbe potuto far valere, già inquella sede, gli elementi successivamente posti a fondamento della nuovarichiesta cautelare, sicché il mancato esercizio del rimedio impugnatorio avrebbedeterminato acquiescenza al provvedimento di rigetto.9.2.

I ricorrenti deducono, inoltre, il vizio di motivazione in ordine alla ritenutaconfigurabilità del delitto di truffa, assumendo che il Tribunale non avrebbeconfutato le ragioni per le quali il giudice per le indagini preliminari aveva esclusola sussistenza degli artifici e raggiri, qualificando la vicenda come avente naturaesclusivamente civilistica.9.3.

La difesa censura, altresì, la valutazione del compendio indiziario,sostenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale non sarebbero idonei adimostrare il coinvolgimento dei ricorrenti nelle rispettive condotte delittuose lorocontestate.

In particolare, si deduce che la motivazione avrebbe omesso diconsiderare l’assenza di elementi dimostrativi di una comunanza di interessi tra iricorrenti e gli autori della truffa, circostanza che risulterebbe smentita daicontrasti insorti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] desumibili dal contenuto delleconversazioni intercettate.9.4.

I ricorrenti lamentano, infine, il difetto di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora, deducendo che l’ordinanza impugnata nonespliciterebbe le ragioni idonee a dimostrare l’attualità e la concretezza delpericolo di dispersione dei beni immobili sottoposti a sequestro.La difesa assume, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare comele esigenze di tutela patrimoniale avrebbero potuto essere adeguatamentesoddisfatte mediante gli ordinari strumenti di natura civilistica, quali l’azionerevocatoria e l’azione di ripetizione dell’indebito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi con cui tutti i ricorrenti eccepiscono la carenza di motivazione inordine alla sussistenza di elementi indiziari idonei a ritenere superabile ilgiudicato cautelare, sono fondati per le ragioni che seguono.2.

Appare necessario, preliminare, ricordare che avverso le ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge allorquandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).3.

Nel caso di specie, la motivazione resa dai giudici dell’appello si rivelameramente apparente e, pertanto, inidonea a fondare il provvedimentoimpugnato.La Corte territoriale si è limitata ad affermare, in termini meramente assertivi egenerici, che l’interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] costituiva un elementosufficiente a giustificare la proposizione di una nuova richiesta di sequestropreventivo e una rinnovata valutazione del compendio investigativo posto afondamento dell’iniziativa del Pubblico Ministero (cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanzaimpugnata), senza tuttavia esplicitare le ragioni di tale conclusione.È, pertanto, fondata la censura dei ricorrenti, i quali hanno evidenziato come ilprovvedimento impugnato sia del tutto privo di un’effettiva disamina delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e della loro concreta incidenza sul quadroindiziario.

Il contenuto dell’interrogatorio è, infatti, richiamato esclusivamentenella parte dell’ordinanza dedicata all’illustrazione delle ragioni poste dal PubblicoMinistero a fondamento della nuova richiesta di sequestro, per poi esserecompletamente ignorato nella motivazione con cui i giudici dell’appello hannoritenuto integrato il fumus commissi delicti.In particolare, l’ordinanza impugnata omette qualsiasi valutazione circa larilevanza indiziaria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e non chiarisce perquali ragioni esse sarebbero idonee a superare le argomentazioni svolte dalgiudice per le indagini preliminari, il quale, nel rigettare l’originaria richiesta disequestro, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti del reato ditruffa, qualificando le condotte contestate come riconducibili ad una vicenda dinatura esclusivamente civilistica.Tale omissione assume carattere decisivo in considerazione del fatto che, comecorrettamente sostenuto dalle difese, le valutazioni espresse dal giudice per leindagini preliminari erano ormai coperte dal giudicato cautelare, in conseguenzadella mancata impugnazione dell’originario provvedimento di rigetto da parte delPubblico Ministero.

A fronte di tale censura, la Corte territoriale avrebbe dovutochiarire se e per quali ragioni le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] un elemento nuovo, sopravvenuto e dotato di autonoma valenzadimostrativa, tale da giustificare il superamento delle precedenti valutazioni.L’assenza di tale indispensabile percorso argomentativo impedisce di ricostruirel’iter logico-giuridico seguito dai giudici dell’appello per ritenere superate leconclusioni del giudice per le indagini preliminari e si risolve, pertanto, in unamotivazione meramente apparente, inidonea a soddisfare il requisito minimo digiustificazione del provvedimento giurisdizionale.4.

Deve, in proposito, osservarsi che la preclusione processuale derivante dalcosiddetto “giudicato cautelare” opera su un duplice piano.

Da un lato, essa èfinalizzata ad impedire una mera rivalutazione del medesimo compendioindiziario già definitivamente scrutinato dal giudice della cautela; dall’altro, ovevenga prospettata la sopravvenienza di elementi nuovi, impone al giudicel’obbligo di fornire una motivazione specifica e puntuale sia in ordine all’effettivanovità degli elementi dedotti sia con riguardo alla loro autonoma capacitàdimostrativa e alla loro idoneità ad incidere sul quadro indiziario già esaminato,giustificando, per tale via, una complessiva rivalutazione delle risultanzeinvestigative già oggetto del precedente scrutinio.Tale approdo interpretativo trova costante conferma nella giurisprudenza dilegittimità, secondo la quale la ratio dell’effetto preclusivo elaborato in materiacautelare risiede nell’esigenza di evitare che, in assenza di un effettivo quid novie a fronte dell’immutabilità delle condizioni rilevanti ai fini dell’applicazione dellamisura, possa procedersi ad una semplice rivalutazione degli stessi elementi giàesaminati.

Ne consegue che il Pubblico ministero non può sollecitare un nuovoapprezzamento del medesimo materiale investigativo mediante la reiterazionedella richiesta di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, già inprecedenza rigettata, essendo invece necessario che la nuova iniziativa siafondata su elementi sopravvenuti dotati di effettiva capacità innovativa rispettoal quadro già scrutinato e che, di conseguenza, il giudice del merito accerti lasussistenza di tale capacità innovativa con percorso argomentativo specifico edapprofondito (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Amoruso, in motivazione, Rv.278228-01; Sez. 2, n. 18120 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hantaia, non massimata).5.

La rilevata apparenza della motivazione in ordine alle ragioni per le quali lesopravvenute dichiarazioni rese dall’indagato [OSCURATO:PERSONA] siano stateritenute idonee a superare il giudicato cautelare rende fondati gli specifici motividi ricorso proposti dagli indagati e impone, in applicazione dei principi di dirittosopra richiamati, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.Il giudice del rinvio dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale, verificando,[OSCURATO:PERSONA] costituiscano effettivamente un elemento nuovo dotato di autonomavalenza indiziaria, tale da giustificare il superamento del giudicato cautelare,provvedendo quindi a riesaminare la vicenda con piena autonomia di giudizio,potendo confermare le conclusioni già raggiunte ovvero pervenire ad una diversadecisione.6.

Tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli indagati sono assorbitidall’accoglimento dei motivi relativi alla carenza di motivazione in ordine allavalenza innovativa delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bresciacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/1982Sara [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mario [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Luca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 12 maggio 2026 con cui il Tribunale di Brescia ha accoltol’appello proposto dal Pubblico ministero avverso il decreto con cui il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 6 marzo 2026, avevarigettato la richiesta di sequestro preventivo di due immobili ritenuti pertinentiai reati di truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazionedegli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.Il Tribunale, ritenendo ammissibile l’appello del Pubblico Ministero e diconseguenza disponendo il sequestro preventivo degli immobili in questione,avrebbe violato il giudicato cautelare in quanto la nuova istanza avanzatadall’organo inquirente sarebbe priva di elementi indiziari sopravvenuti tali damodificare il quadro indiziario posto a fondamento del decreto di rigetto emessodal giudice per le indagini preliminari.È stato, in particolare, rimarcato come l’unico elemento ritenuto innovativo daigiudici dell’appello costituisca un apporto dichiarativo del tutto inidoneo arendere necessaria una rivalutazione del precedente provvedimento di rigetto.3. Il ricorrente, con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione con riguardoalla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui al capo D).Gli elementi posti a fondamento delle decisioni del Tribunale non fornirebberoelementi indiziari sufficienti a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nellecondotte delittuose ipotizzate; la motivazione non individuerebbe né qualeapporto causale abbia fornito il [OSCURATO:PERSONA] né la consapevole partecipazionedello stesso al disegno criminoso oggetto di indagine.I giudici dell’appello, limitandosi ad asserzioni apodittiche e stereotipate, non sisarebbero, peraltro, confrontati con le affermazioni con cui il giudice per leindagini preliminari aveva escluso la sussistenza di artifici e raggiri ed accertatola natura strettamente civilistica della vicenda.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di ricorso, eccepisce violazione degli artt.125, 321 cod. proc. pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.La motivazione, limitandosi a richiamare in termini generici l’esigenza di impedirel’aggravamento delle conseguenze del reato, sarebbe carente in ordineall’attualità e concretezza del pericolo di dispersione dei beni immobili sottopostia vincolo reale. Inoltre, i giudici di appello avrebbe ignorato che le esigenze ditutela potevano essere adeguatamente affrontate medianti azioni civilistiche dinatura restitutoria e risarcitoria.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con il primo motivo diricorso, la violazione dell’art. 325 cod. proc. pen.I ricorrenti sostengono che la nuova richiesta cautelare formulata dall’organorequirente non era sorretta da elementi indiziari sopravvenuti idonei a modificareil quadro fattuale posto a fondamento del precedente provvedimento di rigettodella richiesta di sequestro preventivo con conseguente violazione del giudicatocautelare.L’unico elemento ritenuto innovativo dal Tribunale (le dichiarazioni rese dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe del tutto inidoneo a giustificare una rivalutazionedel precedente provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari inquanto le limitate affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero carattere marginale eincompatibile con il quadro accusatorio.6. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delfumus commissi delicti con riferimento al reato di cui al capo A).Il Tribunale, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia dimotivazione rafforzata, si sarebbe limitato ad affermazioni apodittiche, senzaconfrontarsi con le argomentazioni con le quali il giudice per le indaginipreliminari aveva escluso la configurabilità di artifici e raggiri, qualificando lavicenda come avente natura esclusivamente civilistica, con conseguenteapparenza della motivazione.7. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano - con riferimento al reato di cui alcapo A) - violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e dell’art. 648-ter.1 cod. pen.Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’inserimento degli immobilisottoposti a sequestro tra i beni di pertinenza della società Sa.Lu. srlcostituirebbe condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato diautoriciclaggio, senza tenere conto che proprio tale trasferimento costituirebbe ilmomento genetico del reato presupposto di truffa di cui al capo A) nonché delfatto che tale compravendita è stata effettuata con modalità idoneeall’identificazione della provenienza dei beni alienati così come la successivavendita degli immobili alla società [OSCURATO:SOCIETA]8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo, eccepisconoviolazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché erroneità della motivazionein ordine alla sussistenza del periculum in mora.L’ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare, in termini del tutto generici,che le modalità di esecuzione delle condotte delittuose rendevano necessarioimpedire l’aggravamento delle conseguenze del reato mediante il sequestro deidue immobili, senza esplicitare le ragioni dalle quali desumere l’attualità e laconcretezza del pericolo di dispersione dei beni assoggettati alla misura reale.La difesa sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare comela tutela delle ragioni della persona offesa avrebbe potuto essere assicuratadella domanda giudiziale.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di impugnazione, deduconoviolazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conriguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.9.1. La difesa deduce, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe violato il principiodel giudicato cautelare.Invero, la nuova richiesta di applicazione della misura reale sarebbe stataformulata in assenza di elementi indiziari sopravvenuti idonei a modificare ilquadro fattuale posto a fondamento del precedente decreto con il quale il giudiceper le indagini preliminari aveva rigettato l’originaria istanza di sequestropreventivo.In particolare, la difesa evidenzia come l’unico elemento ritenuto innovativo dalgiudice dell’impugnazione (le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]) nonpresenterebbe alcun effettivo carattere di novità, risultando inidoneo agiustificare una rinnovata valutazione del compendio indiziario già scrutinato dalgiudice per le indagini preliminari.I ricorrenti sottolineano, inoltre, che il Pubblico ministero aveva già nella suadisponibilità l’annotazione di polizia giudiziaria dell’11 febbraio 2025 entro iltermine utile per proporre appello avverso il decreto di rigetto della richiesta disequestro; di conseguenza, l’organo requirente avrebbe potuto far valere, già inquella sede, gli elementi successivamente posti a fondamento della nuovarichiesta cautelare, sicché il mancato esercizio del rimedio impugnatorio avrebbedeterminato acquiescenza al provvedimento di rigetto.9.2. I ricorrenti deducono, inoltre, il vizio di motivazione in ordine alla ritenutaconfigurabilità del delitto di truffa, assumendo che il Tribunale non avrebbeconfutato le ragioni per le quali il giudice per le indagini preliminari aveva esclusola sussistenza degli artifici e raggiri, qualificando la vicenda come avente naturaesclusivamente civilistica.9.3. La difesa censura, altresì, la valutazione del compendio indiziario,sostenendo che gli elementi valorizzati dal Tribunale non sarebbero idonei adimostrare il coinvolgimento dei ricorrenti nelle rispettive condotte delittuose lorocontestate. In particolare, si deduce che la motivazione avrebbe omesso diconsiderare l’assenza di elementi dimostrativi di una comunanza di interessi tra iricorrenti e gli autori della truffa, circostanza che risulterebbe smentita daicontrasti insorti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] desumibili dal contenuto delleconversazioni intercettate.9.4. I ricorrenti lamentano, infine, il difetto di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora, deducendo che l’ordinanza impugnata nonespliciterebbe le ragioni idonee a dimostrare l’attualità e la concretezza delpericolo di dispersione dei beni immobili sottoposti a sequestro.La difesa assume, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare comele esigenze di tutela patrimoniale avrebbero potuto essere adeguatamentesoddisfatte mediante gli ordinari strumenti di natura civilistica, quali l’azionerevocatoria e l’azione di ripetizione dell’indebito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi con cui tutti i ricorrenti eccepiscono la carenza di motivazione inordine alla sussistenza di elementi indiziari idonei a ritenere superabile ilgiudicato cautelare, sono fondati per le ragioni che seguono.2. Appare necessario, preliminare, ricordare che avverso le ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge allorquandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).3. Nel caso di specie, la motivazione resa dai giudici dell’appello si rivelameramente apparente e, pertanto, inidonea a fondare il provvedimentoimpugnato.La Corte territoriale si è limitata ad affermare, in termini meramente assertivi egenerici, che l’interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] costituiva un elementosufficiente a giustificare la proposizione di una nuova richiesta di sequestropreventivo e una rinnovata valutazione del compendio investigativo posto afondamento dell’iniziativa del Pubblico Ministero (cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanzaimpugnata), senza tuttavia esplicitare le ragioni di tale conclusione.È, pertanto, fondata la censura dei ricorrenti, i quali hanno evidenziato come ilprovvedimento impugnato sia del tutto privo di un’effettiva disamina delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e della loro concreta incidenza sul quadroindiziario. Il contenuto dell’interrogatorio è, infatti, richiamato esclusivamentenella parte dell’ordinanza dedicata all’illustrazione delle ragioni poste dal PubblicoMinistero a fondamento della nuova richiesta di sequestro, per poi esserecompletamente ignorato nella motivazione con cui i giudici dell’appello hannoritenuto integrato il fumus commissi delicti.In particolare, l’ordinanza impugnata omette qualsiasi valutazione circa larilevanza indiziaria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e non chiarisce perquali ragioni esse sarebbero idonee a superare le argomentazioni svolte dalgiudice per le indagini preliminari, il quale, nel rigettare l’originaria richiesta disequestro, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti del reato ditruffa, qualificando le condotte contestate come riconducibili ad una vicenda dinatura esclusivamente civilistica.Tale omissione assume carattere decisivo in considerazione del fatto che, comecorrettamente sostenuto dalle difese, le valutazioni espresse dal giudice per leindagini preliminari erano ormai coperte dal giudicato cautelare, in conseguenzadella mancata impugnazione dell’originario provvedimento di rigetto da parte delPubblico Ministero. A fronte di tale censura, la Corte territoriale avrebbe dovutochiarire se e per quali ragioni le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] un elemento nuovo, sopravvenuto e dotato di autonoma valenzadimostrativa, tale da giustificare il superamento delle precedenti valutazioni.L’assenza di tale indispensabile percorso argomentativo impedisce di ricostruirel’iter logico-giuridico seguito dai giudici dell’appello per ritenere superate leconclusioni del giudice per le indagini preliminari e si risolve, pertanto, in unamotivazione meramente apparente, inidonea a soddisfare il requisito minimo digiustificazione del provvedimento giurisdizionale.4. Deve, in proposito, osservarsi che la preclusione processuale derivante dalcosiddetto “giudicato cautelare” opera su un duplice piano. Da un lato, essa èfinalizzata ad impedire una mera rivalutazione del medesimo compendioindiziario già definitivamente scrutinato dal giudice della cautela; dall’altro, ovevenga prospettata la sopravvenienza di elementi nuovi, impone al giudicel’obbligo di fornire una motivazione specifica e puntuale sia in ordine all’effettivanovità degli elementi dedotti sia con riguardo alla loro autonoma capacitàdimostrativa e alla loro idoneità ad incidere sul quadro indiziario già esaminato,giustificando, per tale via, una complessiva rivalutazione delle risultanzeinvestigative già oggetto del precedente scrutinio.Tale approdo interpretativo trova costante conferma nella giurisprudenza dilegittimità, secondo la quale la ratio dell’effetto preclusivo elaborato in materiacautelare risiede nell’esigenza di evitare che, in assenza di un effettivo quid novie a fronte dell’immutabilità delle condizioni rilevanti ai fini dell’applicazione dellamisura, possa procedersi ad una semplice rivalutazione degli stessi elementi giàesaminati. Ne consegue che il Pubblico ministero non può sollecitare un nuovoapprezzamento del medesimo materiale investigativo mediante la reiterazionedella richiesta di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, già inprecedenza rigettata, essendo invece necessario che la nuova iniziativa siafondata su elementi sopravvenuti dotati di effettiva capacità innovativa rispettoal quadro già scrutinato e che, di conseguenza, il giudice del merito accerti lasussistenza di tale capacità innovativa con percorso argomentativo specifico edapprofondito (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Amoruso, in motivazione, Rv.278228-01; Sez. 2, n. 18120 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hantaia, non massimata).5. La rilevata apparenza della motivazione in ordine alle ragioni per le quali lesopravvenute dichiarazioni rese dall’indagato [OSCURATO:PERSONA] siano stateritenute idonee a superare il giudicato cautelare rende fondati gli specifici motividi ricorso proposti dagli indagati e impone, in applicazione dei principi di dirittosopra richiamati, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.Il giudice del rinvio dovrà colmare la rilevata lacuna motivazionale, verificando,[OSCURATO:PERSONA] costituiscano effettivamente un elemento nuovo dotato di autonomavalenza indiziaria, tale da giustificare il superamento del giudicato cautelare,provvedendo quindi a riesaminare la vicenda con piena autonomia di giudizio,potendo confermare le conclusioni già raggiunte ovvero pervenire ad una diversadecisione.6. Tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli indagati sono assorbitidall’accoglimento dei motivi relativi alla carenza di motivazione in ordine allavalenza innovativa delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bresciacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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