CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23764-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTAcron. 74/2024, rep. 186/2024, depositatoil 08/04/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Conil provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, odierno controricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda, proposta dagli odierni ricorrenti, di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile articolato in primo e secondo grado e in giudizio di legittimità, per complessivi 28 anni, con liquidazione della somma di € 15.120 per ciascuno dei due istanti. Il Ministero opponente aveva lamentato l’eccessività della predetta liquidazione, a fronte del valore della causa presupposta, limitato ad € 13.000. Nella resistenza degli originari istanti, la Corte di Appello ha parzialmente accolto le doglianze del Ministero, riducendo la liquidazione dell’equo indennizzo ad € 3.900 per ciascuno dei due originari istanti, tenuto conto che il valore della causa presupposta (cd. “posta in gioco”) era pari a complessivi € 13.000, corrispondenti al valore delle migliorie complessivamente apportate da ciascuno dei quattro convenuti in rivendicazione all’immobile oggetto di quel giudizio (e dunque € 3.250 per ciascuno di essi). Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. Nonostante la generica rubricazione delladoglianza, con essa ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2 bis della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il valore della cd. “posta in gioco” costituisse un limite massimo per la liquidazione dell’indennizzo, e non invece –come avrebbe dovuto– il tetto massimo oltre il quale il giudice non potrebbe provvedere. Di conseguenza, il giudice nisseno avrebbe sbagliato nel quantificare il pregiudizio al valore della causa, e non invece alla durata di essa, liquidando per ciascun anno di irragionevole durata della stessa una somma variabile da € 500 ad € 1.500. La censura è inammissibile. In primo luogo, va evidenziato che i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, senza tuttavia indicare alcuna norma di legge che sarebbe stata in concreto violata dal giudice di merito. Va in proposito ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni–la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; in senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805). Solo dall’esame del motivo emerge che con esso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 bis della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., perché la Corte di Appello avrebbe applicato un criterio erroneo per la valutazione delpregiudizio sofferto dagli Alessi. Secondo questi ultimi, in sostanza, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto riconoscere una somma variabile da € 500 ad € 1.500 per ciascun anno di durata irragionevole, e poi liquidare il danno nella misura massima della cd.“posta in gioco”. Al contrario, nel caso di specie la Corte nissena avrebbe liquidato il pregiudizio direttamente riferendosi al valore della causa presupposta, senza tener conto della durata effettiva dello stesso. Tuttavia,i ricorrenti trascurano di considerare che, a fronte di una durata complessiva di 28 anni, l’equo indennizzo liquidabile in astratto, per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, sarebbe stato certamente superiore al valore della cd. “posta in gioco” , corrispondente, secondo quanto ritenuto dalla Corte nissena e non specificamente contestato dagli Alessi con la doglianza in esame, ad € 3.250, pari al valore della causa (€ 13.000) ripartito per i quattro convenuti in rivendicazione (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). Da quanto precede consegue l’inammissibilitàdella censura, posto che, nella vigenza del limite massimo della cd. “posta in gioco”, non contestato dagli odierni ricorrenti, comunque l’indennizzo loro riconoscibile non poteva eccedere quanto in concreto riconosciuto dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, infatti , ha liquidato la somma complessiva di € 3.900 per ciascuno degli istanti, composta quanto ad € 3.250 dall’indennizzo per il patimento diretto, e quanto ad € 650 dalla quota di un quinto dell’indennizzo spettante alla loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe compensato le spese sia della fase iniziale che di quella di opposizione, anziché porle a carico del Ministero, risultato soccombente all’esito del complessivo giudizio di equa riparazione, sia pure in misura inferiore rispetto alla richiesta dei due istanti. La censura è infondata. Il giudizio di opposizione si è concluso con l’accoglimento parziale della stessa, e con la riduzione del quantum liquidato alla parte istante; alla luce del suo esito complessivo, il giudice di merito ha ritenuto opportunoconfermare la statuizione sulle spese contenuta nel decreto opposto e disporre la compensazione delle spese della sola fase di opposizione, ritenendo sussistere giusti motivi, non essendo il motivo di accoglimento dell’opposizione imputabile alla parte opposta. La statuizione è coerente con il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024, Rv. 671356 ). Stante la natura del giudizio di equa riparazione, articolato in due fasi, la compensazione delle sole spese del giudizio di opposizione si risolve in una compensazione parziale delle complessive spese del giudizio. La motivazione della decisione assunta dal giudice di merito, peraltro, non è implausibile, e dunque non è sindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che la statuizione che ravvisa la sussistenza, in concreto, di gravi ragioni o giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese “… riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 , Rv. 629612 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del22/02/2012, Rv. 621247). Infine, il regolamento delle spese operato dal giudice dell’opposizione risulta coerente anche con l’ulteriore principio, del pari affermato da questa Corte, secondo cui il governo delle spese dev’essere operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione o contestazione relativo al capo delle spese (per la fissazione del principio, relativamente al rapporto tra giudizio di primo e secondo grado, cfr. Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv.648466). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello