CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16517/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] TERAMO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 854/2021 depositata il 21/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 23 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 DPR n.602/1973, il rimborso delle somme corrisposte in eccesso nel triennio 2014-2016, a seguito dell’erronea applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% in luogo di quella agevolata del 10%, a titolo di “cedolare secca” sui contratti di locazione “a canone concordato” richiamati nell’istanza ed aventi ad oggetto gli immobili di loro proprietà siti in Teramo alle Vie G. Bovio n. 93 e P. Morganti n.6. 2. A fronte del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione, ricorrevano avanti alla CTP di Teramoriferivano di aver stipulato i predetti contratti di locazione “a canone concordato” e di aver erroneamente corrisposto - dalla data delle rispettive stipule - l’imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 21% anziché in quella agevolata del 15% e del 10% prevista rispettivamente dal D.Lgs. n.23/2011 e dal D.L. 18.03.2014 n.47 convertito dalla L. 23.05.2014 n. 80, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso delle differenze di imposta sostitutiva corrisposte e non dovute 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale, con sentenza n.155, depositata il 21 settembre 2020 respingeva il ricorso. La CTR dell’Abruzzo rigettava infine l’appello dei contribuenti con sentenza n.854/II/2021 depositata il 21 dicembre 2021. 3. Avverso la predetta sentenza ricorrono i contribuenti con due motivi. Resiste l’Amministrazione con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex artt. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la “Violazione di norme di diritto - art. 360 comma 1 n.3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi 3 e 5 legge 9 dicembre 1998 n. 431, dell’art.3 d. lgs. 14 marzo 2011 n.23, nonché dell’art. 9 del d.l. 28 marzo 2014 n.47 convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80”. Lamentano i ricorrenti che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che i contratti di locazione oggetto della domanda di rimborso non fossero sussumibili nelle prescrizioni di cui all’art. 2 comma 5 della Legge n. 431/98. 2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione di norme di diritto - art.360 comma 1 n. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c.”. Lamentano i ricorrenti che i giudici di appello abbiano erroneamente rilevato la “mancanza di corrispondenza” tra le formule e le pattuizioni contenute nei contratti di locazione stipulati dai ricorrenti con il medesimo inquilino, ante 2017e post 2017, rilevando come solo questi ultimi soddisfacessero i requisiti per la applicazione della “cedolare secca” con aliquota agevolata. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati, oltre a presentare profili di inammissibilità. 3.1. Va premesso che, secondo le regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio, assunto che a maggior ragione vale a fronte della contestazione del fisco (v. da ultimo Cass.3/07/2023, n. 18644). 3.2. A sostegno del proprio convincimento la CTR ha ritenuto che i contratti oggetto del ricorso, che pacificamente non contengono alcun espresso richiamo alla disciplina dei contratti a canone concordato, non fossero sussumibili nelle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 5 della l. 431/1998, in primo luogo perché non prevedono la disciplina del recesso propria di tali contratti. I giudici di appello hanno inoltre valorizzato quali indici della contraria volontà delle parti la pattuizione della durata di quattro anni con rinnovo di quattro anni, tipica dei contratti di locazione a canone libero (anziché quella minima di “tre anni più due” tipica dei contratti agevolati). Hanno in particolare osservato che “tale ultimo elemento non apparrebbe da sé solo dirimente, perché la durata di tre anni è soltanto quella tipica e minima del contratto a canone concordato (…) ma nel caso in specie è viceversa da ritenersi che la sua presenza, alla luce della lettura delle formule, diverse, applicate al medesimo inquilino (tre anni di contratto, più due di rinnovo) all'atto del rinnovo del contratto (nuovo contratto nel quale si richiamano tra l'altro le specifiche disposizioni di cui al contratto a canone concordato, laddove nel precedente contratto non si richiamavano), unitamente ai citati patti di recesso, debba far ritenere che l'effettiva volontà dei contribuenti, al momento della stipula, non fosse quella di concludere accordi che davano diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata”. 3.4. Contestano in prima istanza i ricorrenti che i giudici del merito avrebbero erroneamente richiamato, quale indice della natura “libera” del contratto di locazione, il mancato richiamo delle regole prescritte in tema di recesso del locatore, laddove tali speciali regole non sarebbero previste dalla disciplina di riferimento, bensì oggetto di rinvio ad accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, nella fattispecie non ancora definiti al momento della stipula dei contratti in esame. 3.5. L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 consente l’applicazione dell’aliquota agevolata ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 3 e 8 della L. n. 431/1998, e purché aventi ad oggetto immobili siti in Comuni ad alta densità abitativa. L’art. 2, comma 3 della l. n. 431/1998 dispone che ”In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”. Infine, il comma 5 dell’art. 2 cit., al quale il precedente comma 3 fa espresso richiamo, prevede le speciali regole in tema di recesso del locatore evocate dalla CTR, e segnatamente che “Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3”. 3.6. La corretta sussunzione della fattispecie alla normativa ora evocata si desume dalla lettera stessa delle norme in questione, che sono state oggetto di richiamo da parte della CTR, ivi compresa la disciplina del recesso di cui al comma 5 dell’art. 2 cit. 4. Le ulteriori censure, seppure proposte con riguardo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si risolvono nella denuncia di vizi motivazionali attinenti alla interpretazione dei contratti di locazione oggetto della contestata tassazione. 4.1. E’ orientamento costante di questa Corte che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma possa afferire solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 28319 del 28/11/2017; n. 995 del 20/01/2021). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a