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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tutti i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse da tale Corte: a) sentenza del 6 febbraio 2008, per reati in materia di armi clandestina; b) sentenza del 9 luglio 2018, per reati di associazione di tipo mafioso, di ricettazione, in materia di armi.

2. Con ordinanza del 27 gennaio 2022, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza, rendendo ordinanza carente di motivazione o recante motivazione contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01).1.2.

Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

In modo preciso, il giudice dell'esecuzione ha indicato che le condotte criminose di cui alla citata sentenza del 6 febbraio 2008 sono distanziate da notevole lasso temporale da quelle riguardanti le armi giudicate nell'ambito della menzionata sentenza del 9 luglio 2018 e, piuttosto che apparire inserite in un medesimo disegno criminoso, vanno considerate quali episodi criminosi autonomamente valutabili, assolutamente indipendenti, collegati solo ed esclusivamente in quanto rivelatori della personalità criminale dell'agente, del quale denotano lo spregio nei confronti dell'autorità e la particolare proclività alla commissione di condotte illecite.

Il giudice dell'esecuzione ha spiegato doversi escludere una progettazione unitaria che ricomprenda, oltre i delitti di cui alla seconda pronuncia, anche quelli oggetto della prima sentenza, perché, diversamente dai reati afferenti alla detenzione e alla cessione di armi in cui alla sentenza del 9 luglio 2018, risultati aggravati dall'essere stati compiuti per agevolare la cosca Iannazzo di cui l'istante è stato ritenuto partecipe con la medesima pronuncia, i diritti in materia di armi di cui all'altra sentenza, seppure ricompresi nell'arco temporale di operatività dell'associazione di cui l'istante è stato ritenuto partecipe, non presentano elementi di collegamento con l'attività associativa, né sono state evidenziate concrete ragioni tali da far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano stati frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva.

1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tutti i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse da tale Corte: a) sentenza del 6 febbraio 2008, per reati in materia di armi clandestina; b) sentenza del 9 luglio 2018, per reati di associazione di tipo mafioso, di ricettazione, in materia di armi. 2. Con ordinanza del 27 gennaio 2022, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati indicati nell'istanza, rendendo ordinanza carente di motivazione o recante motivazione contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01).1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In modo preciso, il giudice dell'esecuzione ha indicato che le condotte criminose di cui alla citata sentenza del 6 febbraio 2008 sono distanziate da notevole lasso temporale da quelle riguardanti le armi giudicate nell'ambito della menzionata sentenza del 9 luglio 2018 e, piuttosto che apparire inserite in un medesimo disegno criminoso, vanno considerate quali episodi criminosi autonomamente valutabili, assolutamente indipendenti, collegati solo ed esclusivamente in quanto rivelatori della personalità criminale dell'agente, del quale denotano lo spregio nei confronti dell'autorità e la particolare proclività alla commissione di condotte illecite. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato doversi escludere una progettazione unitaria che ricomprenda, oltre i delitti di cui alla seconda pronuncia, anche quelli oggetto della prima sentenza, perché, diversamente dai reati afferenti alla detenzione e alla cessione di armi in cui alla sentenza del 9 luglio 2018, risultati aggravati dall'essere stati compiuti per agevolare la cosca Iannazzo di cui l'istante è stato ritenuto partecipe con la medesima pronuncia, i diritti in materia di armi di cui all'altra sentenza, seppure ricompresi nell'arco temporale di operatività dell'associazione di cui l'istante è stato ritenuto partecipe, non presentano elementi di collegamento con l'attività associativa, né sono state evidenziate concrete ragioni tali da far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano stati frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. 1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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