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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27270/2023

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sulricorso 27218/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dellegale rappresentante p.t.; -intimato - proposto avverso la sentenza n.689/4/2020 della COMM.TRIB.REG. dellaPuglia, depositata il 4/3/2020; Uditala relazione della causa svolta i n data 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia con sentenza n.689/4/2020, depositata il 4/3/2020, rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione tri- butariaprovinciale di Taranto n. 1540/3/2014, la quale av eva accolto ilricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Dalla lettura del ricorso emerge che il giudizio ha ad oggetto la sola cartelladi pagamento n.106 2013 00042431 78 notificata alla contri- buenteil 22 agos to 2013 per IRES, IRAP, IVA, oltre accessori, a se- guitodella sentenza della CTP di Taranto del 14.2.2013 n.98/1/2013.

Con tale decisione, emessa nei confronti della società ed avente ad oggetto il distinto e prodromico avviso di accertamento n.

TVP030200297 relativo all’anno di imposta 2006, veniva a sua volta rigettatoil ricorso introduttivo con conferma delle riprese ad imposi- zione. 3.Sempre dalla lettura del ricorso si evince anche che nel presente processo la società contestava la legittimità dell’iscr izione a ruolo provvisoria,in quanto, nella sua prospettazione, emessa in violazione diun provvedimento amministrativo di autotutela parziale, potere che sarebbestato esercitato dall’Amministrazione finanziaria attraverso le controdeduzionidepositate i n primo grado nel processo avente ad og- gettol’avviso di accertamento, circostanza contestata dall’Agenzia. 4.La concisa sentenza d’appello era incentrata sul principio di buona- fedeche deve connotare il rapporto tra Amministrazione e cittadino e che sarebbe stato leso dall’autotutela parziale esercitata nella fatti- specie.Contro tale decisione l’Agenzia ricorre per cassazione per cin- quemotivi, mentre la contribuente non ha svolto difese.

Consideratoche:

5. Preliminarmente, va dato atto della tempestività del ricorso per cassazione, notificato il 23.10.2020 e proposto avverso sentenza di cuinon vi è evidenza di notificazione, depositata il 4.3.2020, con con- seguente applicazione del termine lungo semestrale ex art.327 cod. proc.civ..

Va infatti tenuto con to dell’operatività della sospensione dei terminiprocessuali dal 9 al 22 marzo 2020, termine poi prorogato dal 22marzo al 15 aprile 2020, per effetto degli artt. 83 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, disposizioniper la parte che qui interessa ritenuti costituzionalmente legittimi(cfr.

Corte cost. n. 140/2021). 6.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità della sentenza pe r omessao comunque apparente motivazione, in violazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/92.

7. Il motivo è fondato.

Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo",quando, benché graficamen te esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2 012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denuncia bile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal co nfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perp lessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 8.Orbene, nel caso in esame dalla lettura della sentenza non è sicuro neppure quale sia l’oggetto del processo, dal momento che l’intesta- zione individua come impugnato anche l’avviso di accertamento TVP030200297,mentre dalla lettura del ricorso si apprende essere og- getto di ricorso solo la cartella n.106 2013 00042431 78, emes sa a titolodi iscrizione a ruolo provvisoria a seguito della sentenza della CTP diTaranto n.98/1/2013, questa sì avente ad oggetto il distinto e pro- dromicoavviso di accertamento. 8.1Inoltre, la CTR basa il proprio giudizio, condensato in pochissime righe,su di un atto amministrativo di autotutela parziale che avrebbe ingeneratoun affidamento da tutelare, ma l’esercizio del potere ammi- nistrativoattraverso un’autotutela è fatto contestato dall’Amministra- zioneche afferma di essersi semplicemente dife sa nel processo.

Inol- tre,la sentenza non ne indicata in alcun modo gli estremi, né la data diemissione, e perciò non è consentita una riconducibilità sicura alla fattispecieconcreta del (presunto) fatto sopravvenuto, potenzialmente decisivo.

9. Al cont rario, il ricorso dà evidenza del fatto che la sentenza della CTPn.98/1/2013 è integralmente confermativa delle riprese, fatto lo- gicamenteincompatibile con una presunta autotutela parziale adottata dall’Amministrazionenelle more del primo grado di giudi zio.

Inoltre, la ricorrenteriferisce che tale sentenza è stata anche confermata in ap- pello dalla medesima CTR con sentenza n.322/28/2019, cronologica- mente anteriore alla sentenza impugnata in questa sede, ed essa è stataanche prodotta come allegato 9 al ricorso. 10.La brevissima sentenza impugnata appare dunque per vari concor- renti profili complessivamente scollegata dalla fattispecie concreta e perciòla succinta motivazione espressa, per quanto esistente, si rivela essereuna mera apparenza che non ris petta il minimo costituzionale.

11. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure, del secondo motivo con cui viene dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell’art.68 d.lgs. n.546/1992 e dell’art.19 d.lgs. n.472/1997, del terzo con il quale si prospetta nuovamente la violazionedel disposto di legge da ultimo citato, del quarto relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art.39 comma 1 bis d.lgs. n.546/1992,nonché del quinto, a mezzo del quale viene denunciata la violazionee falsa applicazione dell’art.10 l. n.212/2000. 12.Per l’effetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata conrinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tri- butariadi secondo grado della Puglia, in diversa co mposizione, in rela- zioneal profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso 27218/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dellegale rappresentante p.t.; -intimato - proposto avverso la sentenza n.689/4/2020 della COMM.TRIB.REG. dellaPuglia, depositata il 4/3/2020; Uditala relazione della causa svolta i n data 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia con sentenza n.689/4/2020, depositata il 4/3/2020, rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione tri- butariaprovinciale di Taranto n. 1540/3/2014, la quale av eva accolto ilricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA].. 2.Dalla lettura del ricorso emerge che il giudizio ha ad oggetto la sola cartelladi pagamento n.106 2013 00042431 78 notificata alla contri- buenteil 22 agos to 2013 per IRES, IRAP, IVA, oltre accessori, a se- guitodella sentenza della CTP di Taranto del 14.2.2013 n.98/1/2013. Con tale decisione, emessa nei confronti della società ed avente ad oggetto il distinto e prodromico avviso di accertamento n. TVP030200297 relativo all’anno di imposta 2006, veniva a sua volta rigettatoil ricorso introduttivo con conferma delle riprese ad imposi- zione. 3.Sempre dalla lettura del ricorso si evince anche che nel presente processo la società contestava la legittimità dell’iscr izione a ruolo provvisoria,in quanto, nella sua prospettazione, emessa in violazione diun provvedimento amministrativo di autotutela parziale, potere che sarebbestato esercitato dall’Amministrazione finanziaria attraverso le controdeduzionidepositate i n primo grado nel processo avente ad og- gettol’avviso di accertamento, circostanza contestata dall’Agenzia. 4.La concisa sentenza d’appello era incentrata sul principio di buona- fedeche deve connotare il rapporto tra Amministrazione e cittadino e che sarebbe stato leso dall’autotutela parziale esercitata nella fatti- specie.Contro tale decisione l’Agenzia ricorre per cassazione per cin- quemotivi, mentre la contribuente non ha svolto difese. Consideratoche: 5. Preliminarmente, va dato atto della tempestività del ricorso per cassazione, notificato il 23.10.2020 e proposto avverso sentenza di cuinon vi è evidenza di notificazione, depositata il 4.3.2020, con con- seguente applicazione del termine lungo semestrale ex art.327 cod. proc.civ.. Va infatti tenuto con to dell’operatività della sospensione dei terminiprocessuali dal 9 al 22 marzo 2020, termine poi prorogato dal 22marzo al 15 aprile 2020, per effetto degli artt. 83 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, disposizioniper la parte che qui interessa ritenuti costituzionalmente legittimi(cfr. Corte cost. n. 140/2021). 6.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità della sentenza pe r omessao comunque apparente motivazione, in violazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/92. 7. Il motivo è fondato. Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo",quando, benché graficamen te esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2 012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denuncia bile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal co nfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perp lessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 8.Orbene, nel caso in esame dalla lettura della sentenza non è sicuro neppure quale sia l’oggetto del processo, dal momento che l’intesta- zione individua come impugnato anche l’avviso di accertamento TVP030200297,mentre dalla lettura del ricorso si apprende essere og- getto di ricorso solo la cartella n.106 2013 00042431 78, emes sa a titolodi iscrizione a ruolo provvisoria a seguito della sentenza della CTP diTaranto n.98/1/2013, questa sì avente ad oggetto il distinto e pro- dromicoavviso di accertamento. 8.1Inoltre, la CTR basa il proprio giudizio, condensato in pochissime righe,su di un atto amministrativo di autotutela parziale che avrebbe ingeneratoun affidamento da tutelare, ma l’esercizio del potere ammi- nistrativoattraverso un’autotutela è fatto contestato dall’Amministra- zioneche afferma di essersi semplicemente dife sa nel processo. Inol- tre,la sentenza non ne indicata in alcun modo gli estremi, né la data diemissione, e perciò non è consentita una riconducibilità sicura alla fattispecieconcreta del (presunto) fatto sopravvenuto, potenzialmente decisivo. 9. Al cont rario, il ricorso dà evidenza del fatto che la sentenza della CTPn.98/1/2013 è integralmente confermativa delle riprese, fatto lo- gicamenteincompatibile con una presunta autotutela parziale adottata dall’Amministrazionenelle more del primo grado di giudi zio. Inoltre, la ricorrenteriferisce che tale sentenza è stata anche confermata in ap- pello dalla medesima CTR con sentenza n.322/28/2019, cronologica- mente anteriore alla sentenza impugnata in questa sede, ed essa è stataanche prodotta come allegato 9 al ricorso. 10.La brevissima sentenza impugnata appare dunque per vari concor- renti profili complessivamente scollegata dalla fattispecie concreta e perciòla succinta motivazione espressa, per quanto esistente, si rivela essereuna mera apparenza che non ris petta il minimo costituzionale. 11. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure, del secondo motivo con cui viene dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell’art.68 d.lgs. n.546/1992 e dell’art.19 d.lgs. n.472/1997, del terzo con il quale si prospetta nuovamente la violazionedel disposto di legge da ultimo citato, del quarto relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art.39 comma 1 bis d.lgs. n.546/1992,nonché del quinto, a mezzo del quale viene denunciata la violazionee falsa applicazione dell’art.10 l. n.212/2000. 12.Per l’effetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata conrinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tri- butariadi secondo grado della Puglia, in diversa co mposizione, in rela- zioneal profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restant
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