CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17177/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio , e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Corridoni n. 19; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento n. 100/01/2014 depositata il 29.12.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.07.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado di Trento ha rigettato l’appello proposto dalla Larcher sport snc e dai soci illimitatamente responsabili Renato e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Trento che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società e dai soci avverso gli avvisi diaccertamento emessi per il 2005 e 2006 e recanti maggior reddito di impresa e maggiori redditi personali a seguito di applicazione del metodo analitico – induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973. La CT di primo grado aveva rideterminato i maggiori redditi rispettivamente in euro 31.672,40 per il 2005 ed euro 9.935,76 per il 2006 osservando che le percentuali di sconto accertate erano state applicate erroneamente prendendo come base i prezzi al netto dell’IVA anzichéal lordo. La CT di secondo grado aveva respinto tutti i motivi d’appello, osservando quanto segue: a) la mancata determinazione dei redditi personali, in conseguenza del maggior reddito d’impresa della società, non costituisce vizio di nullità della sentenza; b) l’accertamento analitico induttivo può essere svolto anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette quando la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile e si possano desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchégravi precisi e concordanti, maggiori ricavi; c) «la manifesta non gravità delle irregolarità riscontrate» (annotazione cumulativa mensile nel libro giornale dei corrispettivi e mancata contabilizzazione della integrazione di fattura per acquisiti intracomunitari), non era incompatibile con l’accertamento induttivo fondato su parametri indiziari, come nel caso di specie in cui si era proceduto alla ricostruzione dei ricavi alla luce del costo del venduto, aumentato del ricarico medio ponderato (determinato considerando le giacenze iniziali, gli acquisti nell’anno al prezzo di costo, ai quali erano stati sottratti le rimanenze finali) e tenuto conto degli sconti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 132 comma 2 punto 5) c.p.c., dell’art. 36 comma 2 punto 5 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, in mancanza di qualunque statuizione sui redditi attribuibili ai soci, la sentenza doveva considerarsi radicalmente nulla. Il motivo è palesemente infondato perché la CTR si è pronunciata sulla questione, osservando che, una volta statuita la correttezza della ripresa nei confronti della Società, conseguiva automaticamente la correttezza della ripresa nei confronti dei soci. La CTR, quindi, ha dato una esplicita motivazione riferendosi al meccanismo della trasparenza, in piena conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza dettato dall'art. 5 T.U.I.R., per cui il reddito della società di persone è imputato automaticamente e direttamente ai soci, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua fettiva percezione (Cass. n. 9392 del 2021). 2. Con il secondo motivo deducono violazione de gli art t . 2216 c.c., 42 comma 2 d. P.R. n. 600 del 1973, 56 commi 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972, 46 comma 1 d.l. n. 331 del 1993 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché sulle irregolarità riscontrate non era stata fornita alcuna motivazione e, comunque, esse trovavano giustificazioni. Il motivo è inammissibile n on coglie ndo il senso della motivazione sul punto: la CTR, infatti, ha riconosciuto «la manifesta non gravità delle irregolarità riscontrate», cosicché le dedotte giustificazioni e argomentazioni che comproverebbero la scarsa rilevanza di quelle contestazioni risultano superflue. 3.Con il terzo motivo lamentano violazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto le violazioni riscontrate non potevano giustificare l’applicazione della metodologia presuntiva di cui all’art. 2729 c.c. e difettavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con il quarto motivodeducono violazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,perché i Giudici d’appello avevano negato ogni valenza al parere pro veritate rilasciato dal prof. [OSCURATO:PERSONA] senza obiettare alcunché ex adverso e senza invalidare gli esiti del procedimento di calcolo ivi seguito che dimostra «inattendibilità, imprecisione, erroneità, incoerenza» dell’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa per il 2005 e 2006. I due motivi, che, essendo strettamente legati, possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di i nammissibili e comunque sono infondati. 3.1. In primis , si contesta la ricorrenza dei presupposti per procedere all’accertamento analitico – induttivo, dimenticando che costituisce presupposto per procedere co n tale metodo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (Cass. n.22184 del 2020). La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che neppure la tenuta formalmente regolare della contabilità, impedisce l’accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d d.p.r. 600/73, quando la contabilità mostri inattendibilità, come nell’ipotesi in cui l’attività di impresa del contribuente risulti (inspiegabilmente) antieconomica (22185/20) e la CTR si pone sulla scia di questa giurisprudenza, evidenziando che la contabilità era inattendibile «sotto il profilo dell’antieconomicità». 3.2. Quanto alle presunzioni, sebbene la loro applicazione, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possa sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art.360, comma 1,n. 3, c.p.c., in particolare sotto il profil o della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (su contenuti e limiti di tale controllo, v. Cass. n. 17720 del 2018; Cass. sez. U., n. 1785 del 2018; Cass. n. 9054 del 2022), la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, si concreta - come nel caso di specie, attraverso il rinvio al parere pro veritate - in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, cosicché ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). Si tenta, infatti, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato, proponendo, in sostanza, una diversa lettura degli elementi istruttori. Va rammentato, sul punto, che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 17258 del 2019; Cass.n. 9097 del 2017). 3.3.Nel merito la CTR ha ritenuto, in modo congruo e logico, che la percentuale di ricarico medio ponderato applicata fosse corretta, in quanto determinata «considerando le giacenze iniziali, gli acquisiti nell’anno al prezzo di costo (..) sottratte le rimanenze finali» ed era stata applicata esclusivamente alle merci vendute e non anche alle giacenze di magazzino, aggiungendo infine che gli sconti erano stati quantificati sulla base delle indicazioni offerte dal titolare della società e che già in primo grado si era emendato l’errore in cui era incorso l’Ufficio, calcolando correttamente le percentuali di sconto sulla base del prezzo di vendita al lordo dell’IVA. 3.4. I ricorrenti contestano i l ragionamento presuntivo svolto, lamentando l’erroneità di talune affermazioni contenute in sentenza e proponendo il calcolo contenuto nel parere pro veritate , analiticamente riportato in ricorso, che costituisce il fatto decisivo omesso dalla CTR di cui al quarto motivo di ricorso. In disparte i profili di inammissibilità del motivo, stante la preclusione della c.d. «doppia conforme» di cui all'art. 348 ter cod. proc. civ. e all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come novellato dal d.l. n. 83 del 2012 (applicabile ratione temporis poiché il gravame è stato proposto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto svolto dal giudice d’appello, giova osservare che gli errori denunciati non trovano riscontro. 3.5. In particolare, i ricorrenti contestano che il contribuente avesse fornito indicazioni specifiche sulla percentuale di ricarico ma, in realtà, la sentenza non afferma ciò, quanto piuttosto che «gli sconti» erano stati quantificati sulla base delle indicazioni fornite dal titolare della società; dalla trasc r izione dell’avviso di ricevimento e del pvc risulta proprio che gli sconti furono desunti dalle scritture contabili (v. pag. 4 del ricorso) e che il titolare aveva dichiarato di aver mantenuto una media di ricarico costante negli anni 2005 e 2006 e di aver praticato una promozione nei mesi di ottobre –novembre 2007 (v. pag. 7 ricorso). Inoltre, contestano che la percentuale di ricarico sia stata applicata soltanto sul venduto, atteso che la verifica fu effettuata nel 2008 e alla sua apertura si era proceduto a rilevare analiticamente «le merci destinate alla vendita presenti nei locali aziendali», cioè sul magazzino. Dall’avviso di accertamento e dal pvc risulta , invece, che la percentuale di ricarico fu applicata soltanto sul venduto (v. trascrizioni pagg. 4-9), mentre si procedette alla sua determinazione partendo dalla merce esistente fisicamente alla data della verifica (“Attraverso l’elaborazione di tali dati, come illustrato nei prospetti allegati al processo verbale di cui sopra di cui un copia regolarmente notificata alla Parte, si è determinata la percentuale del ricarico medio ponderato al 80,32%”, v. trascrizione dell’avviso di accertamento pag. 3 del ricorso). 3.6.In conclusione , i calcoli contenuti nel parere pro veritate , lungi dal costituire «fatto decisivo» - cioè fatto storico, principale o secondario, rilevante ai fini del giudizio (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) – rappresentano nulla più di una ricostruzione diversa da quella accolta dal Giudice di merito che non èin grado di inficiare o contraddire le conclusioni della sentenza, la quale, tra l’altro, aveva motivatamente disatteso quel parere in quanto si era ritenuto che non contenesse «elementi idonei ad invalidare l’intero impianto presuntivo, fondato su di un metodo di valutazione, sopra esposto, rispondente a canoni di coerenza logica e di congruità». 4.Con il quinto motivo deducono violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. perché era stata respinta la richiesta di ctu con una motivazione meramente di stile. Il motivo è infondato. Vengono in rilievo il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, e quello secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo egli rifiutare con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa (Cass. n. 10007 del 2006). Nel caso di specie, però, il rigetto della istanza di ctu non è retto da una mera clausola di stile ma dall’intera motivazione della decisione, laddove sono stati validati impostazione e calcoli dell’Ufficio, così da rendere l’attività peritale, come osservato dalla CTR, «ultronea rispetto ad un quadro probatorio non solo inequivoco ma tale da non richiedere neppure alcun contributo chiarificatore». 5. Le spese , liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate della somma di euro 4.100,00 per spese; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d