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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21674/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli il 22/12/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 in relazione all'art. 8 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto tipico del reato (solo due incontri in circa due anni) e dell'elemento psicologico circa i precedenti penali delle persone con cui avrebbe intrattenuto rapporti in tali occasioni; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le modalità degli incontri (riferimento al luogo in cui sono avvenuti) e i collegamenti del ricorrente con ambienti criminali, tali da evidenziare sia l'abitualità della frequentazione che la conoscenza che le persone con cui intratteneva rapporti avevano precedenti penali; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli il 22/12/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 in relazione all'art. 8 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto tipico del reato (solo due incontri in circa due anni) e dell'elemento psicologico circa i precedenti penali delle persone con cui avrebbe intrattenuto rapporti in tali occasioni; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le modalità degli incontri (riferimento al luogo in cui sono avvenuti) e i collegamenti del ricorrente con ambienti criminali, tali da evidenziare sia l'abitualità della frequentazione che la conoscenza che le persone con cui intratteneva rapporti avevano precedenti penali; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21674/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris