Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 20928/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19997/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CONCATTEDRALE S. [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 611/2021 depositata il18/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 611 del 2021 della Corte d’appello di Lecce, esponendo che: - avevano opposto il precetto per rilascio d’immobile, loro intimato dalla Concattedrale di [OSCURATO:PERSONA] in forza di una sentenza pretorile del 1992, deducendo la prescrizione del diritto el’intervenuta usucapione del bene; - il Tribunale aveva dichiarato la dedotta prescrizione e la conseguente nullità del precetto; - la Corte di secondo grado: - aveva respinto l’appello incidentale svolto per l’affermazione dell’usucapione abbreviata, in quanto non specificatamente domandata, e peraltro carente del requisito della buona fede, poiché i deducenti, prima del loro acquisito, si erano informati con la [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla possibile intervenuta usucapione da parte della stessa che l’aveva confermata; - aveva ritenuto om esso, ad opera del Tribunale, nonostante la motivazione in tal senso, il rigetto in dispositivo della domanda di usucapione; resiste con controricorso la Concattedrale di [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Rilevato che: con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 325, 165, cod. proc. civ., 2953, 2946, 2943, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prescrizione dell’“actio iudicati” derivante dalla pronuncia possessoria pretorile; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1159, 1158, 1147, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di ritenere compresa nella domanda di usucapione ordinaria quella in forma abbreviata, e comunque mancando di ritenere svolta quest’ultima come invece desumibile dall’atto di opposizione a precetto, mentre, nel merito, la stessa domanda era fondata dovendosi presumere la buona fede, essendo inidonei gli atti, al contempo da disconoscere, da cui era stata evinta la conoscenza delle pretese della Curia sui beni, ed essendo risultata confermata, la pretesa di usucapione, dalla varia istruttoria anche orale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato ritenendo di dover integrare il dispositivo con la statuizione di rigetto della domanda di usucapione, nonostante il giudizio avesse ad oggetto un’opposizione a precetto; Considerato che: il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte d’appello ha confermato “parte qua” la sentenza di prime cure con cui ha indicato che era stato dichiarato nullo il precetto per intervenuta prescrizione; non sussiste dunque alcuna omissione di pronuncia sul punto; il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; per un verso con la terza censura di afferma che il giudizio sarebbe stato di mera opposizione a precetto, e dunque erronea la pronuncia di rigetto dell’usucapione, per altro verso si chiede, con la seconda censura, di cassare la decisione di seconde cure su tale ultimo punto; dalla stessa sentenza impugnata emerge, come pure dal complessivo ricorso e controricorso, che era stata formulata domanda di usucapione come tale scrutinata; né si argomenta riguardo a una possibile inammissibilità di quella stante la natura del giudizio; la seconda censura afferma, poi, che la domanda di usucapione abbreviata era stata formulata ovvero doveva ritenersi compresa in quella ordinaria; quest’ultima affermazione è apodittica e non si misura con la ragione decisoria della Corte d’appello, secondo cui gli specifici requisiti dell’usucapione abbreviata avrebbero dovuto imporre una specifica domanda (la sentenza, a pag. 2, richiama Cass., 09/11/2012, n. 19517, e Cass., 20/12/1994, n. 10962); per ciò che concerne la prima affermazione sopra riportata, la parte non riporta gli atti processuali nella misura utile, sicché viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., norma generale applicabile anche in ipotesi d’ipotizzati errores in procedendo (Cass., 13/01/2021, n. 342); quanto al resto della seconda censura, in punto di usucapione, si fa richiamo, al contempo, ad atti processuali senza riprodurre anch’essi nella misura utile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), ma soprattutto chiedendo, al contempo, fermo il rilievo della mandata domanda di usucapione abbreviata, diffusamente ed evidentemente una rilettura istruttoria, invece istituzionalmente estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese della controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i in solido , se dovuto e nella misur
Sentenza Cassazione n. 20928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris