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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23334/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3024/2021 in data 25/10/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25/10/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 09/07/2021 ex art. 299 cod. proc. pen. con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di partecipe, quale capo-promotore, di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di frode fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio dei proventi illeciti, indebita compensazione, nonché per una serie di delitti-fine di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e contrabbando doganale.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con riferimento all'insussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo della concretezza ed attualità, mancanza di proporzionalità ed adeguatezza della misura.

Assume il ricorrente di aver reso nell'ambito del presente procedimento dichiarazioni, importanti e significative, auto ed etero-accusatorie, anche nei confronti di soggetti non attinti da alcun provvedimento cautelare per ritenuta carenza di gravità indiziaria.

Lo stesso, inoltre, soggetto incensurato, ammetteva al pubblico ministero, anche il prosieguo della sua attività criminosa in epoca successiva all'anno 2018, ossia in un tempo successivo all'accertamento degli ultimi reati-fine.

Tanto rappresenta in maniera tangibile la resipiscenza e l'effettiva presa di distanza dal contesto di illiceità nel quale l'indagato ha dichiaratamente agito per anni e costituisce un tangibile e consistente "elemento nuovo", capace di riverberarsi, inevitabilmente, su un giudizio di attenuazione delle valutate esigenze cautelari.

I giudici di appello, poi, non hanno in alcun modo considerato che il Corace aveva espresso il consenso all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico ed il ruolo del tutto peculiare assunto nel contesto associativo si poneva come assolutamente irripetibile in regime di arresti domiciliari, per lo più in un contesto delocalizzato (Abruzzo) rispetto a quello di commissione dei fatti (Napoli). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire in premessa i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame o dell'appello cautelare dei provvedimenti sulla libertà personale.

2.1. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

2.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3. Nel provvedimento impugnato si è riconosciuto che l'interrogatorio reso dal Corace al giudice per le indagini preliminari non fornisce alcun elemento di novità rispetto agli elementi vagliati nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame, essendosi il prevenuto limitato ad ammettere il proprio convincimento nella complessa vicenda cautelare che lo vede coinvolto, ma sempre cercando di minimizzare il proprio ruolo, riducendolo a mero esecutore materiale delle scelte scellerate dei suoi sodali, riconoscendosi espressamente che le dichiarazioni del Corace, anche nella parte in cui coinvolgono la responsabilità di altri coindagati, non fanno che ripercorrere le risultanze investigative, già di per sé cristallizzate e solide: da qui l'inesistenza dei presupposti per riconsiderare non solo i gravi indizi ma anche le esigenze cautelari.

Su quest'ultime, riconosciute nella loro allarmante attualità, il Tribunale ha evidenziato come "alcuna forma di ( risipiscenza o presa di distanza effettiva dal contesto di illiceità imponente e durevole nel tempo in cui l'imputato ha agito per anni, sino ad epoca recentissima, è stato concretamente manifestato ..., né nel corso dell'interrogatorio, né successivamente.

Certamente in tal senso non può essere interpretata, infatti, la scelta di accedere al rito abbreviato, che si presenta quale scontata a fronte di una piattaforma indiziaria di tale solidità, e dunque ... finalizzata esclusivamente ad ottenere il previsto sconto di pena".

3.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il Tribunale si sia conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Orientamento giurisprudenziale che si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).

3.2. Nella fattispecie, il Tribunale, per valorizzare l'attualità e concretezza del pericolo di recidivanza in vista di una riorganizzazione finalizzata a reiterare i medesimi meccanismi di gestione societaria occulta, all'evasione e al riciclaggio, ha evidenziato, oltre al limitato spazio temporale rispetto alla precedente valutazione del giudice per le indagini preliminari (cinque mesi), la professionalità maturata dal Corace nel settore di riferimento ed il fitto reticolo di persone e di interessi coinvolti nelle operazioni finalizzate alle frodi fiscali; infine, la misura cautelare massima è stata ritenuta immeritevole di rivisitazioni in favor, attesa la pregnanza delle esigenze, l'assenza di nova favorevoli all'indagato ed il giudizio prognostico di pena eseguibile alla luce del numero e della gravità delle condotte di reato in contestazione.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3024/2021 in data 25/10/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/10/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 09/07/2021 ex art. 299 cod. proc. pen. con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di partecipe, quale capo-promotore, di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di frode fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio dei proventi illeciti, indebita compensazione, nonché per una serie di delitti-fine di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e contrabbando doganale. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con riferimento all'insussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo della concretezza ed attualità, mancanza di proporzionalità ed adeguatezza della misura. Assume il ricorrente di aver reso nell'ambito del presente procedimento dichiarazioni, importanti e significative, auto ed etero-accusatorie, anche nei confronti di soggetti non attinti da alcun provvedimento cautelare per ritenuta carenza di gravità indiziaria. Lo stesso, inoltre, soggetto incensurato, ammetteva al pubblico ministero, anche il prosieguo della sua attività criminosa in epoca successiva all'anno 2018, ossia in un tempo successivo all'accertamento degli ultimi reati-fine. Tanto rappresenta in maniera tangibile la resipiscenza e l'effettiva presa di distanza dal contesto di illiceità nel quale l'indagato ha dichiaratamente agito per anni e costituisce un tangibile e consistente "elemento nuovo", capace di riverberarsi, inevitabilmente, su un giudizio di attenuazione delle valutate esigenze cautelari. I giudici di appello, poi, non hanno in alcun modo considerato che il Corace aveva espresso il consenso all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico ed il ruolo del tutto peculiare assunto nel contesto associativo si poneva come assolutamente irripetibile in regime di arresti domiciliari, per lo più in un contesto delocalizzato (Abruzzo) rispetto a quello di commissione dei fatti (Napoli). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire in premessa i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame o dell'appello cautelare dei provvedimenti sulla libertà personale. 2.1. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). 2.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3. Nel provvedimento impugnato si è riconosciuto che l'interrogatorio reso dal Corace al giudice per le indagini preliminari non fornisce alcun elemento di novità rispetto agli elementi vagliati nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame, essendosi il prevenuto limitato ad ammettere il proprio convincimento nella complessa vicenda cautelare che lo vede coinvolto, ma sempre cercando di minimizzare il proprio ruolo, riducendolo a mero esecutore materiale delle scelte scellerate dei suoi sodali, riconoscendosi espressamente che le dichiarazioni del Corace, anche nella parte in cui coinvolgono la responsabilità di altri coindagati, non fanno che ripercorrere le risultanze investigative, già di per sé cristallizzate e solide: da qui l'inesistenza dei presupposti per riconsiderare non solo i gravi indizi ma anche le esigenze cautelari. Su quest'ultime, riconosciute nella loro allarmante attualità, il Tribunale ha evidenziato come "alcuna forma di ( risipiscenza o presa di distanza effettiva dal contesto di illiceità imponente e durevole nel tempo in cui l'imputato ha agito per anni, sino ad epoca recentissima, è stato concretamente manifestato ..., né nel corso dell'interrogatorio, né successivamente. Certamente in tal senso non può essere interpretata, infatti, la scelta di accedere al rito abbreviato, che si presenta quale scontata a fronte di una piattaforma indiziaria di tale solidità, e dunque ... finalizzata esclusivamente ad ottenere il previsto sconto di pena". 3.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il Tribunale si sia conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 3.2. Nella fattispecie, il Tribunale, per valorizzare l'attualità e concretezza del pericolo di recidivanza in vista di una riorganizzazione finalizzata a reiterare i medesimi meccanismi di gestione societaria occulta, all'evasione e al riciclaggio, ha evidenziato, oltre al limitato spazio temporale rispetto alla precedente valutazione del giudice per le indagini preliminari (cinque mesi), la professionalità maturata dal Corace nel settore di riferimento ed il fitto reticolo di persone e di interessi coinvolti nelle operazioni finalizzate alle frodi fiscali; infine, la misura cautelare massima è stata ritenuta immeritevole di rivisitazioni in favor, attesa la pregnanza delle esigenze, l'assenza di nova favorevoli all'indagato ed il giudizio prognostico di pena eseguibile alla luce del numero e della gravità delle condotte di reato in contestazione. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Co
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