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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:T:2008:403
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 settembre 2008 – Regione [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑363/03) «Ricorso di annullamento – FESR – Soppressione di un contributo finanziario – Recupero delle somme già versate – Ente regionale o locale – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione adottata nei confronti di uno Stato membro e concernente la soppressione di un contributo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-26) [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, una domanda d’annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def., relativa alla soppressione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] di sviluppo regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda d’annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 ed in terzo e ultimo luogo una domanda d’annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 settembre 2008 – Regione [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑363/03) «Ricorso di annullamento – FESR – Soppressione di un contributo finanziario – Recupero delle somme già versate – Ente regionale o locale – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione adottata nei confronti di uno Stato membro e concernente la soppressione di un contributo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-26) [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, una domanda d’annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def., relativa alla soppressione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] di sviluppo regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda d’annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 ed in terzo e ultimo luogo una domanda d’annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris