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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1995

Cassazione n. 42976/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato ha cercato reiteratamente di colpire il carabiniere operante con la testa, minacciandolo al contempo; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre rilievi di ordine generale sulle disposizioni di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sui punti censurati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/07/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato ha cercato reiteratamente di colpire il carabiniere operante con la testa, minacciandolo al contempo; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre rilievi di ordine generale sulle disposizioni di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sui punti censurati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settem
Sentenza Cassazione n. 42976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris