CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13430/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale sono stati eccepiti promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della decorrenza della revoca della misura di prevenzione; rilevato che: a supporto del motivo, il ricorrente indica circostanze fattuali desunte dalle proprie dichiarazioni rese in ordine alle ragioni che lo hanno indotto alla commissione del reato commesso nel periodo di sottoposizione alla misura; le dichiarazioni rese da Maoddi all'Autorità giudiziaria sono state descritte nel provvedimento impugnato e risultano essere state prese in considerazione; il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, considerato il comportamento complessivo del condannato ritenendolo incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione; il motivo di ricorso finisce con il sollecitare a questa Corte una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto; ritenuto, infatti, che va ribadito «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C