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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06494/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31311/22 Savaia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, nè si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31311/22 Savaia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, nè si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris