CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 21651/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione delle pene accessorie e l'inammissibilità nel resto uditi i difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B (art. 110 e 314 cod. pen.), perché estinto per prescrizione, provvedendo a rideterminare, in conseguenza, la pena inflitta in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato all'imputato nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 4 maggio 2010. La medesima sentenza ha confermato la decisione di primo grado, nel resto, ossia, per quanto qui rileva, con riguardo all'entità delle pene accessorie fallimentari, fissata in dieci anni, ai sensi dell'art. 216, ult. comma, I. fall., e con riferimento alla condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, dal momento che il presidente del collegio della Corte d'appello era stato anche il presidente del collegio del Tribunale di Cagliari che aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coimputata del Debilio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere i giudici di merito ritenuto che il Debilio avesse svolto funzioni di amministratore di fatto, trascurando che dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcuno degli indici richiesti, a tal fine, dalla giurisprudenza. In particolare, osserva il ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di sottoporre ad un rigoroso scrutinio le dichiarazioni dei testi Marini, scarne, inattendibili e inverosimili. In realtà, era emerso che il Dibilio - del quale non era emersa traccia nella documentazione esaminata dal curatore e che non aveva avuto rapporti con il commercialista della società ([OSCURATO:PERSONA]) -, dopo avere divorziato dalla Tigani, si recava da Roma, dove viveva, a Cagliari solo per esercitare il diritto-dovere di visita del figlio. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato. In disparte i rilievi concernenti il ruolo di amministratore di fatto del Dibilio, si osserva che dalle dichiarazioni del curatore era emerso che quest'ultimo aveva avuto a disposizione tutta la documentazione contabile necessaria sufficiente ai fini ricostruttivi: alcune criticità e lacune si erano registrate solo per il 2007 e il 2008, ma occorreva tenere presente non solo l'inattività della società dal giugno - luglio 2007, ma anche dello stato di salute dell'amministratrice. In altri termini, il quadro istruttorio dimostrava che, a tutto voler concedere, era configurabile una bancarotta semplice documentale. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per non avere la Corte territoriale provveduto a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, per effetto della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale. 3. All'udienza del 3 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione che l'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità dei provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990 - 01). Siffatto rilievo rende superflua ogni altra considerazione. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). In tale cornice di riferimento, le dichiarazioni testimoniali poste dalla Corte territoriale a fondamento della conclusione per la quale era stato il ricorrente e non la moglie, amministratrice di diritto della società fallita, a gestire i rapporti negoziali con la G.Matica s.r.I., sono contrastate dal ricorrente con una serie di considerazioni che, nella sostanza, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Il fatto poi che i documenti rinvenuti dal curatore non recassero traccia del ricorrente scaturisce proprio dalla natura sostanziale e non formale del suo ruolo. Né decisive sono le dichiarazioni del commercialista, dal momento che, oltre a confermare la presenza del Dibilio in azienda, comunque concernono gli specifici incarichi assegnati al primo. 3. Inammissibile per assenza di specificità è anche il terzo motivo, dal momento che, in termini generici e assertivi, contesta le conclusioni relative alla assoluta inidoneità delle scritture contabili ad accertare la reale consistenza delle attività e delle passività sociali, che i giudici di merito hanno fondato sulle puntuali considerazioni del curatore fallimentare. 4. Fondato è il quarto motivo, dal momento che la Corte territoriale non ha provveduto ad argomentare in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, fissata dalla sentenza del Tribunale di Cagliari del 15 novembre 2018, nella misura fissa prevista dall'art. 216, ult. co ., I. fall., prima che Corte cost., sent. n. 222 del 5 dicembre 2018 dichiarasse l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Alla luce di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, ciò comporta che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice del merito in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a siffatto profilo. 5. Il fatto che l'annullamento con rinvio investa soltanto la determinazione delle pene accessorie fallimentari comporta che deve ormai ritenersi definito il rapporto processuale con la parte civile. Ne discende che si deve provvedere alla determinazione delle spese sostenute da quest'ultima nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente gi