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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04760/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 12353/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 4191/10/2017 depositata il 18 ottobre 2017.

Visto l’atto depositato il 15 aprile 2024 con il quali le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 12353/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 4191/10/2017 depositata il 18 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 15 aprile 2024 con il quali le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente e contestuale rinuncia al ricorso incidentale (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04760/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris