CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; reTgfsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 7 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, con ruolo verticistico, ed ai reati-scopo in materia di armi. 2. Preliminarmente il Tribunale valutava e superava le eccezioni processuali formulate dalla difesa e, per quanto qui interessa, quella d'inutilizzabilità di alcune intercettazioni, disposte in via di urgenza. A fronte dell'obiezione difensiva secondo cui il richiamo parziale da parte del Pubblico ministero alla "remotizzazione" del solo ascolto delle conversazioni intercettate aveva prodotto quale ineludibile effetto che il provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari riguardasse esclusivamente l'ascolto delle captazioni e non anche le "ulteriori attività", quali la trasmissione dei dati (che, pertanto, dovevano ritenersi inutilizzabili), il giudice della cautela superava l'eccezione sulla scorta del tenore testuale della richiesta di autorizzazioni alle operazioni di intercettazione telefonica formulata dal Pubblico ministero, che reputava comprensiva «sia dell'ascolto, sia della contemporanea acquisizione dei dati per il tramite della società RCS e con remotizzazione del solo ascolto», richiesta che pertanto riteneva autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari in conformità. Rilevava, in ogni caso, che presso gli uffici della polizia giudiziaria erano state svolte esclusivamente le operazioni di ascolto, sicché riteneva non sostenuta da interesse e, comunque, generica la doglianza difensiva in punto di inutilizzabilità di alcune captazioni, posto che la difesa non aveva indicato quali fossero gli atti non utilizzabili. Nel merito, il Tribunale richiamava gli esiti delle più recenti attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso riflesse in atti, da cui emergeva la persistente e perniciosa presenza della consorteria riconducibile al clan Moccia, avente la sua base operativa nel rione Salicelle di Afragola. I gravi indizi a carico dell'indagato e il ruolo verticistico nell'ambito del sodalizio mafioso erano tratti dalla pletora d'intercettazioni, in gran parte passate in rassegna dal Tribunale, ritenute confermative della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si tenesse in contatto con gli altri sodali, programmando frequenti riunioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il quale condivideva la gestione di una piazza di spaccio, ciò fino a quando, nel dicembre 2018, non erano emersi problemi derivanti dalla volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA] che fosse Esposito a occuparsi in prima persona di detta attività, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] inadeguato. Erano, inoltre, richiamate conversazioni che documentavano come l'indagato avesse la responsabilità del mantenimento di alcuni detenuti, cui aveva provveduto sino alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché la conversazione occorsa nel luglio del 2021 nella quale l'indagato faceva espresso riferimento alla spartizione con il menzionato Sasso di una non meglio individuata attività illecita sul territorio. Quanto alla provvista indiziaria concernente i singoli reati-fine, la motivazione rimandava alla lettura delle conversazioni n. 712 e 493 del 13 giugno 2021 dalle quali «si evinceva con estrema chiarezza l'esistenza d'indizi gravi a carico di [OSCURATO:PERSONA]». Riguardo alle esigenze cautelari, valorizzava che le contestazioni elevate nell'imputazione provvisoria ponevano una presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo dalla dimostrazione, in positivo, di elementi fattuali contrari, nella specie non rinvenibili. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 273 codice di procedura penale in punto di assenza di gravi indizi inerenti al ruolo di capo ovvero promotore del sodalizio mafioso di cui al capo A). Rileva la difesa come manchino in atti elementi sulla base dei quali individuare le condotte dimostrative del ruolo descritto, inutilmente richiamandosi la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di associazione mafiosa, irrevocabile il 10 febbraio 2018, poiché con detto provvedimento il ricorrente non è stato condannato con la qualifica di promotore, bensì come mero partecipe e, precisamente, con ruolo inizialmente gregario e di guardia del corpo di [OSCURATO:PERSONA], salvo ad assumere in seguito un ruolo più attivo. Nell'istanza di riesame la difesa stigmatizza l'illogicità di una motivazione che riteneva [OSCURATO:PERSONA] capo del sodalizio, ma al tempo stesso "braccio destro" di altro soggetto in posizione verticistica, essendo pacificamente emerso che il ricorrente fosse soggetto, a sua volta subordinato, a [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo lamenta l'inesistenza della motivazione in punto di gravità indiziaria per i reati in materia di armi. L'ordinanza motiva attraverso un semplice rinvio alla lettura delle conversazioni che fonderebbero i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi b) e c), senza offrire alcuna autonoma valutazione degli elementi indicati a sostegno della richiesta. 4.3. Il terzo motivo riguarda la violazione dell'art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen. cod. proc. pen. relativamente alle conversazioni di cui ai nt. n. 2227/2020 e n. 3421/2021. La difesa lamenta come il Tribunale del riesame non abbia fornito adeguata risposta all'eccezione riguardante l'assenza di una richiesta di remotizzazione sia delle operazioni di ascolto, sia di quelle di tracciamento e trasmissione diretta di tutti i dati di traffico. Secondo la difesa il decreto conteneva la richiesta di due modalità di intercettazione, ovvero quella di remotizzazione diretta dell'ascolto e quella di trasmissione dati, ma - poiché il Pubblico ministero si era limitato ad indicare esclusivamente quella della remotizzazione dell'ascolto, il provvedimento di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari doveva ritenersi limitato all'ascolto e non anche a ulteriori attività, quali la trasmissione di dati. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Manifestamente infondato è il terzo motivo, logicamente preliminare, riguardante la rinnovata eccezione d'inutilizzabilità delle conversazioni captate. Il ricorso non si confronta con la congrua motivazione del Tribunale, riportata in premessa del presente provvedimento, ed è costituito da censure che si risolvono nella ripetizione di quelle già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla corte di merito e che non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso, conducendo alla declaratoria d'inamnnissibilità del motivo. 3. Analoghe considerazioni valgono per il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della illogicità dell'ordinanza impugnata, con specifico riguardo alla posizione verticistica assegnatagli nella contestazione provvisoria e della carenza argomentativa rispetto alle deduzioni difensive formulate a sostegno dell'istanza di riesame ed a censura del provvedimento che ne formava oggetto.In proposito basti richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legge processuale non prescrive al giudice del riesame la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, e non anche delle deduzioni dirette solo a confutare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento della decisione cautelare (Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, dep. 23/01/2013, Ioio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033); restando gli elementi ulteriori assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice de líbertate opera quando qualifica un quadro indiziario come grave, preciso e concordante, ed in base a tale valutazione applica la misura cautelare (Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289). L'ordinanza impugnata non contraddice tali principi, essendo essa pervenuta, all'esito della compiuta disamina delle risultanze investigative, alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alla elevata imputazione provvisoria di partecipazione con ruolo apicale del clan Moccia, sulla base di un adeguato compendio di elementi a carico, costituito da plurime intercettazioni telefoniche. In presenza di tale esaustiva motivazione - che, assorbendo le contrarie deduzioni difensive, valorizza in modo coerente i dati fattuali allo stato dimostrativi, in relazione al giudizio di qualificata probabilità che è richiesto nella fase cautelare (ex pluribus, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172), del ruolo attivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e della condotte che ne attestano il ruolo di "capo" - le svolte censure si risolvono, ulteriormente, nel sollecitare una rilettura del fatto ed una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in genere della prova indiziaria, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito se (come nella specie) logicamente argomentato, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti indizianti (Sez. 1, n. 11603 del 11/05/2017, dep. 2018, Sheshi; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 4. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. A fronte di critiche puntuali formulate dalla difesa nell'istanza di riesame concernenti la gravità indiziaria per i reati di cui ai capi b) e c), riguardanti le armi, il Tribunale ha rinviato non già alle motivazioni dell'ordinanza genetica, bensì alla «lettura delle conversazioni captate», senza tuttavia offrire alcuna autonoma valutazione degli elementi ritenuti indiziari e delle argomentazioni poste dalla difesa a sostegno dell'istanza di riesame. Tale motivazione - che non svolge alcun rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica, ma si limita sostanzialmente a un "invito" alla diretta lettura delle conversazioni captate ritenute fondanti per la correttezza dell'ipotesi accusatoria, senza in alcun modo indicare le ragioni alla base di tale valutazione e senza svolgere una ragionata, autonoma motivazione sui punti segnalati dalla difesa - è una motivazione meramente apparente, essendosi il giudice del riesame, su tale punto della motivazione, avvalso di un'asserzione apodittica priva di reale efficacia dimostrativa. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Corollario di tale principio è che, «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, dep. 2020, Zoffreo, Rv. 278162). 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente ai capi B) e C), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi "B" e "C" e rinvia per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleri