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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10958/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 362/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata da [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2010;

2. a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato come il dies a quo della prescrizione, per i contributi relativi all'anno 2010, dovesse fissarsi al 6 luglio 2011, ai sensi del DPCM 12.5.2011, e che la richiesta di pagamento dell'Istituto era intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale, applicabile alla fattispecie;

3. la Corte territoriale escludeva, peraltro, che ricorresse un'ipotesi di sospensione della prescrizione, in difetto di una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il debito contributivo;

4. la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista in epigrafe;

5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ;

6. parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

7. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 Ric. 2020 n. 29639 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, dell'art. 1 del D.Lgs nr. 462 dl 1997 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs nr. 241 del 1997, per non avere ritenuto che, nel caso del libero professionista (avvocato) iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata (nella specie per l'anno 2010), la prescrizione è sospesa per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della dichiarazione dei redditi sia stata omessa la compilazione del cd.

«Quadro RR»;

8. il motivo è inammissibile;

9. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020);

10. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014);

11. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;

12. l'accertamento del dolo configura un giudizio di fatto (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto.

Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del Ric. 2020 n. 29639 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -3- predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

13. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v.

Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

14. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni controverse in causa;

15. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

16. il Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., non trattandosi di ricorso dai contenuti «estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle sezioni unite» e/o comunque suscettibile di configurare un «abuso del processo» (v.

Cass., sez.un.nr. 25041 del 2021, in ordine alla distinzione tra l'ipotesi disciplinata al comma 1 e quella prevista al comma 3 dell'art. 96 cod.proc.civ.; v. anche Cass. nr. 9581 del 2021, in motiv.; cfr. ancora Cass. nr. 37562 del 2021 che esclude la responsabillità ex art. 96 cit. pure in presenza di ricorso tardivo); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi Ric. 2020 n. 29639 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -4- professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 20 [OSCURATO:PERSONA].ssa M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29639-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- avverso la sentenza n. 362/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata da [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2010; 2. a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato come il dies a quo della prescrizione, per i contributi relativi all'anno 2010, dovesse fissarsi al 6 luglio 2011, ai sensi del DPCM 12.5.2011, e che la richiesta di pagamento dell'Istituto era intervenuta dopo il decorso del termine quinquennale, applicabile alla fattispecie; 3. la Corte territoriale escludeva, peraltro, che ricorresse un'ipotesi di sospensione della prescrizione, in difetto di una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il debito contributivo; 4. la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista in epigrafe; 5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; 6. parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 Ric. 2020 n. 29639 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, dell'art. 1 del D.Lgs nr. 462 dl 1997 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs nr. 241 del 1997, per non avere ritenuto che, nel caso del libero professionista (avvocato) iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata (nella specie per l'anno 2010), la prescrizione è sospesa per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della dichiarazione dei redditi sia stata omessa la compilazione del cd. «Quadro RR»; 8. il motivo è inammissibile; 9. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020); 10. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); 11. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; 12. l'accertamento del dolo configura un giudizio di fatto (v. Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del Ric. 2020 n. 29639 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); 13. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v. Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 14. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni controverse in causa; 15. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 16. il Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., non trattandosi di ricorso dai contenuti «estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle sezioni unite» e/o comunque suscettibile di configurare un «abuso del processo» (v. Cass., sez.un.nr. 25041 del 2021, in ordine alla distinzione tra l'ipotesi disciplinata al comma 1 e quella prevista al comma 3 dell'art. 96 cod.proc.civ.; v. anche Cass. nr. 9581 del 2021, in motiv.; cfr. ancora Cass. nr. 37562 del 2021 che esclude la responsabillità ex art. 96 cit. pure in presenza di ricorso tardivo); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi Ric. 2020 n. 29639 sez. ML - ud. 02-12-2021 -4- professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 20 [OSCURATO:PERSONA].ssa M