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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28227/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che si è riportato ai motividi ricorso e ne ha chiesto l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diCatanzaro ha disatteso l’appello presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX(soggetto ristretto in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampomafioso, nonché per i relativi reati fine), avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l’istanza volta alla sostituzione –con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche presso idoneastruttura terapeutica - della misura cautelare in carcere attualmente inesecuzione nei suoi confronti (tale richiesta di sostituzione aveva tratto originedall’essere il XXXXXXX affetto da celiachia, oltre che da stato ansioso-depressivoe dipendenza da alcolici, nonché dall’asserita insufficienza delle cure apprestateall’interno dell’Istituto penitenziario che al momento lo ospita).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 275comma 4-bis e 299 comma 4-ter cod. proc. pen., 27 e 32 Cost., nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Sono state male interpretate le conclusioni raggiunte dagli specialistiincaricati dallo stesso organo giudicante, così pervenendosi a unasottovalutazione del rischio suicidiario; questo non è oggetto di semplicedichiarazione da parte dell’interessato, ma è desumibile anche da elementi ditenore oggettivo.

I periti hanno rimarcato la inadeguatezza della terapiafarmacologica praticata, rispetto al disturbo psichico del quale il ricorrente soffreed hanno evidenziato la necessità di un inserimento dello stesso in un percorsoriabilitativo residenziale, volto alla stabilizzazione del disturbo depressivo.L’insieme delle patologie di cui soffre il soggetto lo rende incompatibilecon la permanenza in ambiente carcerario, stante l’assenza della necessariaequipe multidisciplinare.

La sottovalutazione o negazione del rischio suicidiario,del resto, è palesemente in contraddizione con il fatto che il ricorrente siasottoposto a piantonamento a vista, all’interno dell’istituto penitenziario.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che vizio di motivazione in relazione alla valutazione dellerisultanze sanitarie e peritali.Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, laperizia non parla affatto di una compatibilità carceraria temporaneamentesospesa, bensì di una conclamata incompatibilità fra le attuali condizioni clinichedel soggetto e il regime carcerario in atto.

I periti, infatti, hanno evidenziatotrattarsi di detenuto sottoposto a complessa terapia psicofarmacologica,rimarcando la necessità di un intervento terapeutico intensivo, continuativo emultidisciplinare.

La lettura solo parziale e distorta delle risultanze peritalioperata dal Tribunale del riesame, invece, compromette il diritto alla salute delsoggetto e il principio di umanità della pena.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Come già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo un ricorsorelativo a provvedimento reiettivo di appello, a sua volta conseguente al rigettodi istanza di sostituzione di misura carceraria, relativamente a un soggettoreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dei reati fine.

È stata espletata unaperizia, seguita da una integrazione, in ordine alle condizioni cliniche delsoggetto e in punto di compatibilità delle stesse con la condizione carceraria.I due motivi nei quali si articola l’impugnazione, sebbene formalmentedistinti, scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, dunque, a unaagevole trattazione unitaria.2.1.

Le doglianze difensive sono meritevoli di accoglimento, atteso che– con tutta evidenza – vi è nell’avversata decisione una forma di travisamentodelle conclusioni espresse dal perito.In disparte la natura scarsamente comprensibile del concetto stesso di“incompatibilità carceraria di natura temporanea” (non essendone chiarita ladurata e, inoltre, non essendo precisata la tipologia di intervento che si rendanecessaria, durante il periodo di manifestazione di tale incompatibilità circoscrittanel tempo), quanto al rischio suicidiario il perito ha fatto espresso riferimento allasussistenza di un pericolo concreto e attuale di compimento di attiautoconservativi.Dopo aver richiamato, infatti, le patologie dalle quali è affetto ilricorrente (soggetto affetto da un disturbo psichico cronico ad andamentoingravescente, con un quadro clinico significativamente peggiorato proprio acausa della restrizione della libertà personale), il perito ha ricordato larealizzazione di gesti autolesivi, da parte del detenuto.

Tali gesti, sebbene riferitidallo stesso detenuto e non documentati in cartella clinica, sono stati giudicatievocativi della sussistenza di una già radicata ideazione suicidiaria, suscettibileanche di tradursi nel compimento di atti concretamente valutabili.2.2.

È allora utile precisare - in linea generale - come il riferitodall’interessato rivesta comunque una valenza dimostrativa rilevante, atteso chealla manifestazione della volontà di suicidio fa seguito una verifica psichiatrica ditipo specialistico, che consente di stabilire se si sia in presenza di sempliciaffermazioni destinate a non trasporsi in atti materialmente apprezzabili, ovverose sussista una effettiva intenzione autolesionistica.

Nel caso di specie, siribadisce, il perito ha valutato tale ideazione – secondo quanto riportato nellastessa ordinanza impugnata - quale elemento rivelatore della sussistenza di unaconcreta possibilità di effettuazione di atti autolesionistici.Lo stesso perito, del resto, ha prospettato la necessità di accesso deldetenuto ad un programma trattamentale esterno all’ambiente carcerario,considerando tale approccio foriero di risultati maggiormente soddisfacenti,rispetto al trattamento inframurario; su tale punto, la conclusione espressa dalTribunale del riesame si compendia nella mera espressione di un giudizio, invece,di adeguatezza del percorso trattamentale interno, in assenza però di unavalutazione maggiormente approfondita.2.3.

Il Tribunale del riesame, in definitiva, ha evitato il dialogo con taleproblematica, limitandosi ad affermare come il soggetto si trovi in una condizionedi compatibilità con il regime carcerario e traendone la conseguenza, quindi, chenon ricorrano i presupposti per la concessione della invocata misura menoafflittiva; in tal modo, però, è stato trascurato proprio il fondamentale profilodell’ideazione suicidiaria.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentodell’impugnato provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il“codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che si è riportato ai motividi ricorso e ne ha chiesto l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diCatanzaro ha disatteso l’appello presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX(soggetto ristretto in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampomafioso, nonché per i relativi reati fine), avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l’istanza volta alla sostituzione –con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche presso idoneastruttura terapeutica - della misura cautelare in carcere attualmente inesecuzione nei suoi confronti (tale richiesta di sostituzione aveva tratto originedall’essere il XXXXXXX affetto da celiachia, oltre che da stato ansioso-depressivoe dipendenza da alcolici, nonché dall’asserita insufficienza delle cure apprestateall’interno dell’Istituto penitenziario che al momento lo ospita).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 275comma 4-bis e 299 comma 4-ter cod. proc. pen., 27 e 32 Cost., nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Sono state male interpretate le conclusioni raggiunte dagli specialistiincaricati dallo stesso organo giudicante, così pervenendosi a unasottovalutazione del rischio suicidiario; questo non è oggetto di semplicedichiarazione da parte dell’interessato, ma è desumibile anche da elementi ditenore oggettivo. I periti hanno rimarcato la inadeguatezza della terapiafarmacologica praticata, rispetto al disturbo psichico del quale il ricorrente soffreed hanno evidenziato la necessità di un inserimento dello stesso in un percorsoriabilitativo residenziale, volto alla stabilizzazione del disturbo depressivo.L’insieme delle patologie di cui soffre il soggetto lo rende incompatibilecon la permanenza in ambiente carcerario, stante l’assenza della necessariaequipe multidisciplinare. La sottovalutazione o negazione del rischio suicidiario,del resto, è palesemente in contraddizione con il fatto che il ricorrente siasottoposto a piantonamento a vista, all’interno dell’istituto penitenziario.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che vizio di motivazione in relazione alla valutazione dellerisultanze sanitarie e peritali.Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, laperizia non parla affatto di una compatibilità carceraria temporaneamentesospesa, bensì di una conclamata incompatibilità fra le attuali condizioni clinichedel soggetto e il regime carcerario in atto. I periti, infatti, hanno evidenziatotrattarsi di detenuto sottoposto a complessa terapia psicofarmacologica,rimarcando la necessità di un intervento terapeutico intensivo, continuativo emultidisciplinare. La lettura solo parziale e distorta delle risultanze peritalioperata dal Tribunale del riesame, invece, compromette il diritto alla salute delsoggetto e il principio di umanità della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Come già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo un ricorsorelativo a provvedimento reiettivo di appello, a sua volta conseguente al rigettodi istanza di sostituzione di misura carceraria, relativamente a un soggettoreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dei reati fine. È stata espletata unaperizia, seguita da una integrazione, in ordine alle condizioni cliniche delsoggetto e in punto di compatibilità delle stesse con la condizione carceraria.I due motivi nei quali si articola l’impugnazione, sebbene formalmentedistinti, scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, dunque, a unaagevole trattazione unitaria.2.1. Le doglianze difensive sono meritevoli di accoglimento, atteso che– con tutta evidenza – vi è nell’avversata decisione una forma di travisamentodelle conclusioni espresse dal perito.In disparte la natura scarsamente comprensibile del concetto stesso di“incompatibilità carceraria di natura temporanea” (non essendone chiarita ladurata e, inoltre, non essendo precisata la tipologia di intervento che si rendanecessaria, durante il periodo di manifestazione di tale incompatibilità circoscrittanel tempo), quanto al rischio suicidiario il perito ha fatto espresso riferimento allasussistenza di un pericolo concreto e attuale di compimento di attiautoconservativi.Dopo aver richiamato, infatti, le patologie dalle quali è affetto ilricorrente (soggetto affetto da un disturbo psichico cronico ad andamentoingravescente, con un quadro clinico significativamente peggiorato proprio acausa della restrizione della libertà personale), il perito ha ricordato larealizzazione di gesti autolesivi, da parte del detenuto. Tali gesti, sebbene riferitidallo stesso detenuto e non documentati in cartella clinica, sono stati giudicatievocativi della sussistenza di una già radicata ideazione suicidiaria, suscettibileanche di tradursi nel compimento di atti concretamente valutabili.2.2. È allora utile precisare - in linea generale - come il riferitodall’interessato rivesta comunque una valenza dimostrativa rilevante, atteso chealla manifestazione della volontà di suicidio fa seguito una verifica psichiatrica ditipo specialistico, che consente di stabilire se si sia in presenza di sempliciaffermazioni destinate a non trasporsi in atti materialmente apprezzabili, ovverose sussista una effettiva intenzione autolesionistica. Nel caso di specie, siribadisce, il perito ha valutato tale ideazione – secondo quanto riportato nellastessa ordinanza impugnata - quale elemento rivelatore della sussistenza di unaconcreta possibilità di effettuazione di atti autolesionistici.Lo stesso perito, del resto, ha prospettato la necessità di accesso deldetenuto ad un programma trattamentale esterno all’ambiente carcerario,considerando tale approccio foriero di risultati maggiormente soddisfacenti,rispetto al trattamento inframurario; su tale punto, la conclusione espressa dalTribunale del riesame si compendia nella mera espressione di un giudizio, invece,di adeguatezza del percorso trattamentale interno, in assenza però di unavalutazione maggiormente approfondita.2.3. Il Tribunale del riesame, in definitiva, ha evitato il dialogo con taleproblematica, limitandosi ad affermare come il soggetto si trovi in una condizionedi compatibilità con il regime carcerario e traendone la conseguenza, quindi, chenon ricorrano i presupposti per la concessione della invocata misura menoafflittiva; in tal modo, però, è stato trascurato proprio il fondamentale profilodell’ideazione suicidiaria.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentodell’impugnato provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il“codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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