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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28910/2022

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71 -253q/te ORDINANZA sul ricorso 25737-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 00661820506), in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], residente in Vicopisano, in [OSCURATO:PERSONA] n. 5; intimate - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 707/2017, depositata in data 24 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], coniuge separata di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 24 settembre 2001, ha proposto innanzi al Tribunale di Pisa tre giudizi diversi, poi riuniti.

In un primo procedimento (r.g. 2917/2003), in relazione a due atti di compravendita immobiliare del 14 settembre 2001, intercorsi uno fra il defunto e il fratello [OSCURATO:PERSONA] e l'altro fra il defunto e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Bartalini ha chiesto di accertare che le compravendite simulavano donazioni lesive della legittima ed erano da assoggettarsi a riduzione.

In un secondo giudizio (r.g. 3692/2004) Bartalini ha chiesto di annullare i medesimi atti per incapacità naturale del de cuius e, in via subordinata, di accertarne la simulazione assoluta e conseguentemente di accertare che i beni, apparentemente alienati, erano parte dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA].

In un terzo giudizio (r.g. 3039/2006, già 348/2004) Bartalini, convenendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la riduzione delle disposizioni del testamento olografo, pubblicato il 14 novembre 2003, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha istituito erede universale il fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato all'eredità, che è stata poi accettata dalla sua discendente [OSCURATO:PERSONA], subentrata per rappresentazione.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza parziale n. 1364/2009, ha rigettato la domanda di annullamento degli atti di compravendita per incapacità naturale del de cuius e le eccezioni, proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di improponibilità delle domande di simulazione assoluta e relativa fatte valere da Bartalini (con successiva sentenza definitiva n. 398/2012 il Tribunale di Pisa ha accertato la simulazione assoluta dei due atti di compravendita, dei quali ha dichiarato l'inefficacia, e ha accolto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della metà del patrimonio del de cuius; l'appello contro la sentenza è stato rigettato dalla Corte d'appello di Firenze, così come il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado, v.

Cass. n. 29252/2020).

2. La sentenza parziale è stata immediatamente appellata, con distinti atti di impugnazione, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che - per quanto interessa in questo giudizio - hanno impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato le loro eccezioni di improponibilità/inammissibilità delle domande di simulazione in quanto Bartalini era legittimata a esercitare tali domande nella sua qualità di legittimaria totalmente prete rmessa.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 24 marzo 2017, n. 707, ha rigettato gli appelli principali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e ha rigettato quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - ha asserito la Corte d'appello - si è venuta a trovare, a seguito della tardiva pubblicazione del testamento olografo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha istituito erede universale il fratello, nella posizione di legittimario totalmente pretermesso; l'accettazione della delazione legittima da parte di Bartalini è quindi stata travolta, ai sensi degli artt. 457, comma 2, e 459 c.c., in considerazione del successivo rinvenimento del testamento e della accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della successione testamentaria; Bartalini era quindi legittimata ad esercitare, in qualità di terzo potenzialmente pregiudicato dall'asserita simulazione, le azioni di simulazione assoluta e/o relativa, quali azioni strumentali alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, domanda di riduzione "che è stata espressamente e inequivocabilmente proposta" nel processo di cui al numero di ruolo 3939/2006.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

1. Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 554, 564, 1414 e 1427 c.c., 81, 88, 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost.": la Corte d'appello ha errato a riconoscere la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre la domanda di simulazione, quale azione strumentale alla ricostruzione dell'asse ereditario e al calcolo della quota di legittima o alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie; la sua legittimazione è stata riconosciuta solo grazie alla riunione di due processi pendenti in primo grado; l'uso distorto del processo da parte di Bartalini ha indotto i giudici di merito a omettere di rilevare che la medesima si era sempre qualificata come erede, qualifica di erede che era confermata dagli atti di accettazione dell'eredità da ella posti in essere (ossia prelievi di denaro da conti correnti del de cuius). 2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., 564, 1414 e 1417 c.c.": Bartalini non era legittimata ad agire in relazione alla domanda di simulazione perché la domanda non è mai stata ricollegata, nemmeno in via subordinata, all'azione di riduzione, così che il giudice di merito, nell'affermare la proposizione dell'azione di riduzione è incorso nel vizio di ultrapetizione; l'azione di riduzione è in ogni caso illegittima perché non vi è stata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

I motivi sono infondati.

Quanto alla mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'art. 564 c.c. si riferisce al legittimario chiamato all'eredità, per legge o per testamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato dal dover far precedere l'azione di riduzione dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario (Cass. n. 25441/2017; Cass. n. 12496/2007).

Come ha precisato questa nella menzionata pronuncia n. 29252/2020 (che si è pronunciata nel giudizio di impugnazione della sentenza definitiva, cfr. supra al paragrafo 1), va rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la carenza del requisito dell'accettazione beneficiata, previsto dall'art. 564 c.c., interferisce con la sola azione di simulazione relativa, e sempre che questa sia stata proposta dal legittimarlo in funzione esclusivamente strumentale rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione della liberalità dissimulata (Cass. n. 1954/1973; conf.

Cass. n. 12317/2019); diversamente, l'azione volta a fare accertare la simulazione assoluta delle alienazioni compiute dal defunto è sempre svincolata dal requisito della preventiva accettazione con beneficio di inventario, anche quando sia proposta dal legittimario chiamato all'eredità per legge o per testamento (Cass. n. 30079/2018; n. 20971/2018; n. 4400/2011; n. 10262/2003).

Il primo motivo propone la questione se il legittimario pretermesso, per fare accertare la simulazione assoluta, debba preventivamente agire in riduzione contro l'erede testamentario, al fine di procurarsi il titolo di erede.

La questione - come ha osservato Cass. n. 29252/2020 nella pronuncia già richiamata - è irrilevante nel caso di specie, in considerazione del successivo svolgimento degli eventi.

Infatti, l'azione di riduzione contro l'erede testamentaria è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in autonomo giudizio (cfr. al riguardo la sentenza impugnata alle pagg. 7-8), che è stato poi riunito a quello intrapreso per l'accertamento della simulazione assoluta.

Al momento della decisione sussisteva quindi la relativa condizione (interesse ad agire) (Cass. n. 2406/1983).

Nello stesso tempo la riunione dei giudizi ha sanato l'eventuale difetto di contraddittorio derivante dalla mancata citazione dell'erede istituita nel giudizio instaurato per l'accertamento della simulazione assoluta (Cass. n. 2910/2002; n. 17592/2005; n. 24590/2019).

Né vale il rilievo secondo cui Bartalini si era qualificata come erede e aveva accettato l'eredità: come ha precisato la Corte d'appello - che ha esaminato il profilo, a differenza di quanto sostiene il ricorrente - è stato il tardivo ritrovamento del testamento a fare acquisire a Bartalini la posizione di legittimario totalmente pretermesso e a rendere irrilevanti gli eventuali atti di accettazione della delazione legittima, compiuti quando non era ancora a conoscenza del testamento.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
71 -253q/te ORDINANZA sul ricorso 25737-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 00661820506), in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], residente in Vicopisano, in [OSCURATO:PERSONA] n. 5; intimate - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 707/2017, depositata in data 24 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], coniuge separata di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 24 settembre 2001, ha proposto innanzi al Tribunale di Pisa tre giudizi diversi, poi riuniti. In un primo procedimento (r.g. 2917/2003), in relazione a due atti di compravendita immobiliare del 14 settembre 2001, intercorsi uno fra il defunto e il fratello [OSCURATO:PERSONA] e l'altro fra il defunto e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Bartalini ha chiesto di accertare che le compravendite simulavano donazioni lesive della legittima ed erano da assoggettarsi a riduzione. In un secondo giudizio (r.g. 3692/2004) Bartalini ha chiesto di annullare i medesimi atti per incapacità naturale del de cuius e, in via subordinata, di accertarne la simulazione assoluta e conseguentemente di accertare che i beni, apparentemente alienati, erano parte dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]. In un terzo giudizio (r.g. 3039/2006, già 348/2004) Bartalini, convenendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la riduzione delle disposizioni del testamento olografo, pubblicato il 14 novembre 2003, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha istituito erede universale il fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato all'eredità, che è stata poi accettata dalla sua discendente [OSCURATO:PERSONA], subentrata per rappresentazione. Il Tribunale di Pisa, con sentenza parziale n. 1364/2009, ha rigettato la domanda di annullamento degli atti di compravendita per incapacità naturale del de cuius e le eccezioni, proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di improponibilità delle domande di simulazione assoluta e relativa fatte valere da Bartalini (con successiva sentenza definitiva n. 398/2012 il Tribunale di Pisa ha accertato la simulazione assoluta dei due atti di compravendita, dei quali ha dichiarato l'inefficacia, e ha accolto la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della metà del patrimonio del de cuius; l'appello contro la sentenza è stato rigettato dalla Corte d'appello di Firenze, così come il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado, v. Cass. n. 29252/2020). 2. La sentenza parziale è stata immediatamente appellata, con distinti atti di impugnazione, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], che - per quanto interessa in questo giudizio - hanno impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato le loro eccezioni di improponibilità/inammissibilità delle domande di simulazione in quanto Bartalini era legittimata a esercitare tali domande nella sua qualità di legittimaria totalmente prete rmessa. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 24 marzo 2017, n. 707, ha rigettato gli appelli principali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e ha rigettato quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - ha asserito la Corte d'appello - si è venuta a trovare, a seguito della tardiva pubblicazione del testamento olografo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha istituito erede universale il fratello, nella posizione di legittimario totalmente pretermesso; l'accettazione della delazione legittima da parte di Bartalini è quindi stata travolta, ai sensi degli artt. 457, comma 2, e 459 c.c., in considerazione del successivo rinvenimento del testamento e della accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della successione testamentaria; Bartalini era quindi legittimata ad esercitare, in qualità di terzo potenzialmente pregiudicato dall'asserita simulazione, le azioni di simulazione assoluta e/o relativa, quali azioni strumentali alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, domanda di riduzione "che è stata espressamente e inequivocabilmente proposta" nel processo di cui al numero di ruolo 3939/2006. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1. Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 554, 564, 1414 e 1427 c.c., 81, 88, 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost.": la Corte d'appello ha errato a riconoscere la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre la domanda di simulazione, quale azione strumentale alla ricostruzione dell'asse ereditario e al calcolo della quota di legittima o alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie; la sua legittimazione è stata riconosciuta solo grazie alla riunione di due processi pendenti in primo grado; l'uso distorto del processo da parte di Bartalini ha indotto i giudici di merito a omettere di rilevare che la medesima si era sempre qualificata come erede, qualifica di erede che era confermata dagli atti di accettazione dell'eredità da ella posti in essere (ossia prelievi di denaro da conti correnti del de cuius). 2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., 564, 1414 e 1417 c.c.": Bartalini non era legittimata ad agire in relazione alla domanda di simulazione perché la domanda non è mai stata ricollegata, nemmeno in via subordinata, all'azione di riduzione, così che il giudice di merito, nell'affermare la proposizione dell'azione di riduzione è incorso nel vizio di ultrapetizione; l'azione di riduzione è in ogni caso illegittima perché non vi è stata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. I motivi sono infondati. Quanto alla mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'art. 564 c.c. si riferisce al legittimario chiamato all'eredità, per legge o per testamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato dal dover far precedere l'azione di riduzione dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario (Cass. n. 25441/2017; Cass. n. 12496/2007). Come ha precisato questa nella menzionata pronuncia n. 29252/2020 (che si è pronunciata nel giudizio di impugnazione della sentenza definitiva, cfr. supra al paragrafo 1), va rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la carenza del requisito dell'accettazione beneficiata, previsto dall'art. 564 c.c., interferisce con la sola azione di simulazione relativa, e sempre che questa sia stata proposta dal legittimarlo in funzione esclusivamente strumentale rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione della liberalità dissimulata (Cass. n. 1954/1973; conf. Cass. n. 12317/2019); diversamente, l'azione volta a fare accertare la simulazione assoluta delle alienazioni compiute dal defunto è sempre svincolata dal requisito della preventiva accettazione con beneficio di inventario, anche quando sia proposta dal legittimario chiamato all'eredità per legge o per testamento (Cass. n. 30079/2018; n. 20971/2018; n. 4400/2011; n. 10262/2003). Il primo motivo propone la questione se il legittimario pretermesso, per fare accertare la simulazione assoluta, debba preventivamente agire in riduzione contro l'erede testamentario, al fine di procurarsi il titolo di erede. La questione - come ha osservato Cass. n. 29252/2020 nella pronuncia già richiamata - è irrilevante nel caso di specie, in considerazione del successivo svolgimento degli eventi. Infatti, l'azione di riduzione contro l'erede testamentaria è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] in autonomo giudizio (cfr. al riguardo la sentenza impugnata alle pagg. 7-8), che è stato poi riunito a quello intrapreso per l'accertamento della simulazione assoluta. Al momento della decisione sussisteva quindi la relativa condizione (interesse ad agire) (Cass. n. 2406/1983). Nello stesso tempo la riunione dei giudizi ha sanato l'eventuale difetto di contraddittorio derivante dalla mancata citazione dell'erede istituita nel giudizio instaurato per l'accertamento della simulazione assoluta (Cass. n. 2910/2002; n. 17592/2005; n. 24590/2019). Né vale il rilievo secondo cui Bartalini si era qualificata come erede e aveva accettato l'eredità: come ha precisato la Corte d'appello - che ha esaminato il profilo, a differenza di quanto sostiene il ricorrente - è stato il tardivo ritrovamento del testamento a fare acquisire a Bartalini la posizione di legittimario totalmente pretermesso e a rendere irrilevanti gli eventuali atti di accettazione della delazione legittima, compiuti quando non era ancora a conoscenza del testamento. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com
Sentenza Cassazione n. 28910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris